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TITOLO I

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.(Finalità della legge).

1. La presente legge:

a) costituisce riforma della disciplina di pianificazione territoriale ed urbanistica;

b) individua i soggetti e le competenze a ciascuno di essi assegnate in materia di pianificazione e programmazione degli interventi sul territorio;

c) definisce gli strumenti della pianificazione e programmazione, i loro contenuti e le relative procedure di formazione ed approvazione, nonché il sistema di relazione tra gli stessi ed il concorso dei soggetti alla loro formazione;

d) stabilisce il raccordo tra gli strumenti della pianificazione territoriale con quelli della programmazione economica e sociale.

Art. 2.(Soggetti e strumenti).

1. I soggetti competenti alla formazione degli atti e strumenti della pianificazione e programmazione degli interventi sul territorio sono:

a) la Regione,

b) la Provincia,

c) il Comune.

2. Gli strumenti generali della pianificazione e programmazione territoriale sono:

a) il Piano urbanistico territoriale (P.U.T.),

b) il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.),

c) il Piano regolatore generale comunale (P.R.G.).

Art. 3.(Raccordo tra gli strumenti della programmazione economica e quelli della pianificazione territoriale).(1)

1. Gli strumenti della programmazione economica della Regione, nonché i programmi pluriennali delle Province e dei Comuni, definiscono l'impiego delle risorse economiche in coerenza con gli obiettivi della valorizzazione e tutela delle risorse ambientali e territoriali individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale.

Capo II

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 4.(Finalità).

1. Il P.U.T. regola l'assetto e l'uso del territorio regionale, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) tutela e valorizzazione delle peculiarità ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio;

b) sviluppo equilibrato degli insediamenti relativi alle attività produttive, residenziali e socio-culturali, sia in termini quantitativi che qualitativi, secondo i criteri economici ed ecologici d'uso del suolo e delle risorse ambientali regionali;

c) controllo delle dinamiche di trasformazione delle strutture insediative, produttive e relazionali, con particolare riguardo ai loro effetti sull'ambiente naturale e socioculturale.

Art. 5. (Contenuti).

1. Il P.U.T. è lo strumento di pianificazione e programmazione dell'intero territorio regionale e costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione territoriale provinciale, per la pianificazione urbanistica comunale e per i piani di settore regionali con valenza territoriale.

2. Il P.U.T.:

a) disciplina e configura l'assetto territoriale regionale tenuto conto della salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strutture produttive e insediative, nonché delle reti infrastrutturali;

b) stabilisce gli indirizzi generali di tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse regionale e fissa le modalità per il loro perseguimento;

c) coordina le scelte regionali con quelle di carattere sovraregionale.

3. Il P.U.T.:

a) individua le risorse presenti nel territorio regionale che per la loro rilevanza economico-sociale o ecologico-ambientale o storico-culturale costituiscono patrimonio di interesse regionale, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) indica i territori regionali ad elevata sensibilità ambientale, quali zone di interesse naturalistico, paesistico, archeologico e storico artistico, nonché le aree protette, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

c) definisce criteri per la tutela e l'uso delle parti del territorio esposte a rischio sismico, a pericolo geologico, idrogeologico, e comunque soggette a processi di degrado ambientale;

d) definisce i criteri per l'organizzazione territoriale della protezione civile;

e) detta criteri per rendere le scelte insediative congruenti con gli obiettivi regionali della mobilità persone e merci;

f) individua il sistema territoriale delle reti infrastrutturali di rilevanza regionale ed interregionale, indicando le relazioni con il sistema nazionale;

g) individua il sistema dei servizi e delle attrezzature di interesse regionale e interregionale;

h) fissa i criteri per la distribuzione territoriale dei grandi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali e turistici;

i) indica le eventuali zone nelle quali, per il raggiungimento di particolari obiettivi di interesse regionale, il piano viene attuato mediante piani-programmi di area di cui all'articolo 11 (2);

l) individua i soggetti preposti e definisce procedure anche differenziate per il perseguimento di particolari obiettivi di piano di interesse regionale;

m) individua, anche in termini fondiari, eventuali ambiti del territorio regionale da sottoporre a specifica disciplina d'uso sulla base di particolari obiettivi di interesse regionale.

Art. 6. (Elementi).

1. Il P.U.T. è costituito da:

a) una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi perseguiti, sia generali che di settore; illustri le scelte operate; definisca il programma degli interventi previsti ai fini di un loro accordo con il Piano regionale di sviluppo;

b) una cartografia che rappresenti l'assetto territoriale previsto in numero di elaborati adeguato e in scala conveniente per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei contenuti, di norma nel rapporto 1:100.000;

c) uno studio che illustri la compatibilità delle trasformazioni previste dal piano con il sistema delle risorse ambientali;

d) le norme di indirizzo per la gestione, l'attuazione del piano, nonché le eventuali prescrizioni immediatamente efficaci.

Art. 7.(Concorso delle Province e dei Comuni alla formazione del P.U.T.).

1. La Giunta regionale promuove il concorso dei vari livelli istituzionali per la predisposizione del P.U.T.. In particolare le Province ed i comuni concorrono alla determinazione dei contenuti del P.U.T. e partecipano al procedimento della sua formazione.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale approva il documento preliminare di P.U.T., che contiene:

a) una analisi della situazione territoriale sociale ed economica della regione;

b) gli obiettivi da perseguire per il riordino, la salvaguardia e l'utilizzazione del territorio regionale;

c) i lineamenti del piano.

3. La giunta regionale invia il documento preliminare di P.U.T. alle province, ai comuni e alle comunità montane al fine dell'indizione di Conferenze partecipative (2a).

4. La giunta regionale, acquisiti i verbali delle conferenze partecipative, entro i successivi 60 giorni, promuove sul documento preliminare di P.U.T. e sui predetti verbali una Conferenza dei rappresentanti degli enti e delle amministrazioni dello Stato, di altri soggetti di competenza sovraregionale o comunque coinvolti nella realizzazione del piano, nonché delle organizzazioni sindacali ed economiche e delle diverse realtà sociali e culturali (2a).

5. La redazione definitiva del P.U.T. è fatta anche tenuto conto dei verbali delle Conferenze partecipative di cui al comma 3, e delle indicazioni che scaturiscono dalla Conferenza di cui al comma 4 (2a).

Art. 8. (Procedimento per l'approvazione del P.U.T. e sue modificazioni).

1. La giunta regionale trasmette la proposta di P.U.T. alle province, ai comuni e alle comunità montane al fine dell'indizione di Conferenze partecipative. Acquisiti i verbali delle Conferenze partecipative, la giunta regionale, anche sulla base degli stessi, adotta la proposta di P.U.T. e la pubblica per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Nei 60 giorni successivi alla pubblicazione, tutti i soggetti pubblici e privati possono inviare motivate osservazioni alla giunta regionale (3).

2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute ed assunte le conseguenti determinazioni, trasmette gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione, allegando i verbali delle conferenze partecipative (3a).

3. Il P.U.T. ha di norma durata decennale e rimane comunque in vigore fino alla approvazione del nuovo P.U.T..

4. La procedura prevista per le modificazioni del P.U.T. è quella prevista per la sua prima applicazione.

5. Le modifiche al P.U.T., conseguenti ad adeguamenti alla normativa statale e comunitaria sopravvenuta, nonché alle previsioni dei piani di settore regionali, di cui all'art. 11, sono apportate con le stesse procedure previste per la sua approvazione, ma con i termini ridotti della metà.

Art. 9. (Salvaguardia).

1. A decorrere dalla data di pubblicazione di cui al comma 1 dell'art. 8 e fino alla entrata in vigore del P.U.T. il sindaco è tenuto a sospendere con provvedimento motivato da comunicare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con le eventuali prescrizioni immediatamente efficaci nella proposta di piano adottato dalla Giunta regionale.

2. In ogni caso la sospensione di cui al comma 1 non può essere protratta oltre il termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

Art. 10. (Efficacia).

I contenuti del P.U.T. sono vincolanti per la pianificazione provinciale e comunale e, nei casi stabiliti dalle norme tecniche di attuazione, per qualsiasi soggetto pubblico e privato.

Art. 11. (Attuazione del P.U.T.).(4)

1. L'attuazione degli obiettivi fissati dal P.U.T. anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, avviene per mezzo di piani-programma di area nei quali sono indicate le risorse necessarie per la loro realizzazione. La pronuncia di compatibilità ambientale, strategica, da parte della Giunta regionale, a seguito della relativa valutazione, costituisce, ove necessario, anche approvazione di variante dei piani provinciali e comunali.

2. Il piano-programma di area ha valore di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed è formato ed adottato dalla Giunta regionale, anche su proposta delle Province e dei Comuni.

3. Il piano-programma è depositato per trenta giorni consecutivi presso la Regione e presso i Comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, nella stampa locale e su manifesti. Chiunque può prenderne visione e presentare alla Regione osservazioni ed opposizioni nel suddetto periodo di deposito.

4. Le osservazioni ed opposizioni restano depositate presso gli Uffici della Regione e presso i Comuni interessati per la durata di giorni quindici dalla scadenza del termine di cui al comma 3 e chiunque può prenderne visione e presentare nello stesso termine controdeduzioni.

5. Il piano-programma di area può essere trasmesso entro dieci giorni dalla scadenza di cui al comma 4 al Comitato consultivo regionale per il territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20.

6. Il piano-programma di area è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale decide sulle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni presentate, apportando le eventuali modifiche.

Capo III

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

Art. 12.(Piano territoriale di coordinamento).(4)

1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento della pianificazione territoriale ed ambientale della Provincia e costituisce il quadro di riferimento per la programmazione economica provinciale e per la pianificazione di settore.

2. Il P.T.C.P. ha valore di piano paesaggistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 negli ambiti a tal fine individuati.

3. Il P.T.C.P. costituisce strumento di indirizzo e di coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale e disciplina l'assetto del territorio limitatamente alla tutela degli interessi sovracomunali. Esso costituisce altresì il riferimento per la verifica di compatibilità ambientale della pianificazione comunale»

Art. 13. (Contenuti).

1. Il P.T.C.P., in coerenza con i contenuti del P.U.T. (5):

a) indica le linee fondamentali dell'assetto del territorio provinciale, individuando le trasformazioni territoriali necessarie per lo sviluppo socioeconomico provinciale, definendone la compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse locali e costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione ed attuazione delle previsioni contenute nel P.U.T.;

b) stabilisce concreti riferimenti, anche territoriali, per coordinare le scelte e gli indirizzi degli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali;

c) Valuta gli effetti ambientali e socioeconomici che le previsioni di piano possono complessivamente determinare.

2. In particolare il P.T.C.P.:

a) sulla base delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio stabilisce le linee di intervento nelle aree oggetto di difesa del suolo e delle acque e per le attività estrattive (6); individua altresì le aree che richiedono ulteriori studi ed indagini a carattere particolare, ai fini della pianificazione comunale; provvede alla tutela ecologica del territorio anche mediante la valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche ed alla prevenzione dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

b) individua gli ambiti del territorio agricolo e boschivo che presentano caratteristiche omogenee e detta criteri per le relative discipline d'uso; detta altresì criteri per la localizzazione degli allevamenti agro-zootecnici con particolare riferimento a quelli che comportano particolare impatto ambientale;

c) specifica in termini territoriali i contenuti del piano di bacino per la mobilità, di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44;

d) fissa la localizzazione di massima delle strutture per i servizi di interesse provinciale ed in particolare per quelli socio-sanitari e per l'istruzione secondaria;

e) individua le parti del territorio ed i beni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale, naturalistico e storico-culturale, comprese le categorie di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, da sottoporre a specifica normativa d'uso per la loro tutela e valorizzazione; indica le aree da destinare a parco o a riserva naturale con particolare riferimento a quelle individuate dal Sistema parchi ambiente regionale;

f) definisce le vocazioni prevalenti per ambiti del territorio provinciale con particolare riferimento a quelli nei quali sono necessari interventi di tutela, conservazione e ripristino ambientale, indicando le relative destinazioni di massima, i criteri e gli indirizzi, al fine di favorire l'uso integrato delle risorse territoriali;

g) dimensiona le aree per gli insediamenti produttivi e detta criteri per la loro riorganizzazione, qualificazione e localizzazione, tenuto conto delle economie localizzative, nonché della tutela dell'ambiente e della salute;

h) detta criteri per la localizzazione degli insediamenti produttivi di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 e della legge 21 gennaio 1994, n. 61, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute;

i) articola territorialmente i criteri e gli indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale definiti a livello regionale dal P.U.T. (7);

l) (8)

Art. 14. (Elementi).

1. Il P.T.C.P. è costituito da:

a) una relazione che, in conformità ai contenuti di cui all'art. 13, indichi in particolare:

1) gli obiettivi, i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi previsti dal piano;

2) la rispondenza e la congruità del P.T.C.P. con il P.U.T.;

b) una cartografia in scala non inferiore a 1:25.000, che rappresenti lo stato di fatto relativo a:

1) le caratteristiche geologiche dell'intero territorio, con specificazione delle parti di esso soggette a dissesto idrogeologico;

2) lo stato attuale dell'uso del suolo;

3) i caratteri fisici, morfologici, ambientali e culturali del territorio;

c) una cartografia in scala non inferiore a 1:25.000 dell'intero territorio provinciale, che descriva le linee di assetto territoriale previste dal piano con riferimento ai contenuti di cui all'art. 13;

d) una cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 relativa alle aree soggette a particolare tutela ai fini della difesa del suolo, delle risorse ambientali e dei valori storici e paesaggistici di cui ai punti a), e), f), comma 2, dell'art. 13;

e) le norme di attuazione del piano, contenenti i criteri, gli indirizzi, le direttive per la predisposizione e per l'adeguamento dei piani di livello comunale, nonché la specificazione delle disposizioni immediatamente prevalenti in materia paesistica e ambientale sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;

f) uno studio di compatibilità ambientale a scala territoriale;

g) l'individuazione degli interventi che per la loro rilevanza debbano essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale;

h) gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e le rappresentazioni cartografiche soprattutto dei caratteri fisici, storici ed ambientali del territorio, dell'uso del suolo in generale e di quanto altro è necessario per definire lo stato di fatto.

Art. 15. (Concorso dei Comuni e delle Comunità montane alla formazione del P.T.C.P.).

1. La Provincia predispone il documento preliminare di P.T.C.P., tenendo conto degli strumenti di pianificazione comunale e degli atti comunali in materia di programmazione economica, territoriale e ambientale, nonché dei contenuti urbanistici dei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane e nel rispetto del P.U.T.

2. Il documento preliminare di piano contiene:

a) una analisi della situazione territoriale e ambientale della provincia;

b) gli obiettivi da perseguire per la salvaguardia e l'utilizzazione del territorio provinciale e per specifici ambiti territoriali;

c) i lineamenti del piano.

3. La Provincia dà notizia alla Regione, ai Comuni e alle Comunità montane competenti per territorio dell'avvio del procedimento di formazione del P.T.C.P., fissando i modi attraverso i quali i Comuni e le Comunità montane partecipano i loro programmi e formulano proposte, convocando apposite conferenze partecipative (9).

4. La Provincia, anche sulla base delle proposte dei Comuni e delle Comunità montane, approva il documento preliminare di piano ed entro i successivi 10 giorni lo invia ai Comuni ed alle Comunità montane.

5. Entro 60 giorni successivi al ricevimento del documento preliminare i Comuni e le Comunità montane deliberano le eventuali osservazioni e le inviano alla Provincia.

Art. 15 bis.(Conferenza partecipativa).(10)

1. La Provincia al fine di adottare il P.T.C.P. convoca una Conferenza partecipativa sulle linee fondamentali del Piano, alla quale sono invitati:

a) le Amministrazioni dello Stato interessate al territorio provinciale;

b) la Regione, i Comuni e la Provincia confinante;

c) i soggetti titolari di pubblici servizi;

d) i soggetti portatori di interessi collettivi.

2. La Provincia dà adeguata pubblicità alla convocazione ed all'oggetto della Conferenza almeno quindici giorni prima della data fissata, stabilendo i tempi e modalità per la consultazione degli atti relativi.

3. La Conferenza si conclude entro e non oltre quindici giorni dalla sua convocazione ed entro e non oltre lo stesso termine i soggetti invitati possono presentare proposte scritte e memorie che la Provincia è tenuta a valutare in sede di adozione del P.T.C.P., ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Le proposte tardive non sono prese in considerazione.

4. La Provincia, con proprio atto, stabilisce ulteriori modalità e procedure di convocazione della Conferenza stessa.

Art. 16.(Adozione ed approvazione).

1. La Provincia, entro il termine perentorio di sei mesi dalla approvazione del P. U. T., adotta il P.T.C.P. e lo invia ai Comuni ed alle Comunità montane competenti per territorio (11).

2. Il piano è depositato presso la Segreteria della Giunta provinciale e presso i Comuni della provincia per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione all'Albo provinciale. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso nel F.A.L., nel B.U.R. e in almeno due quotidiani di interesse locale, oltre che a mezzo di manifesti murali.

3. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione ed inviare osservazioni alla Provincia nei successivi 30 giorni.

4. Le osservazioni al piano sono depositate presso la segreteria della Provincia.

5. Entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne abbia interesse può prenderne visione ed estrarne copia e presentare una breve replica.

6. Con deliberazione del Consiglio provinciale vengono accolte o respinte le eventuali osservazioni.

7. La Provincia trasmette il piano e le relative osservazioni alla Regione. Il Presidente della Giunta regionale, entro i successivi novanta giorni previa istruttoria tecnica dei propri uffici e sentito il C.R.T di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20, convoca una Conferenza istituzionale alla quale partecipano le Province. I tempi per l'espressione del parere del C.C.R.T. non concorrono alla formazione del termine suddetto di novanta giorni.

8. Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Province sono coadiuvati nei lavori della Conferenza istituzionale di cui al comma 7, dai propri uffici.

9. La Conferenza istituzionale verifica e valuta esplicitamente la conformità delle previsioni del P.T.C.P. con le scelte e previsioni del P.U.T.

10. Dei lavori della Conferenza istituzionale è redatto apposito verbale, a cura del competente ufficio regionale e trasmesso agli enti partecipanti, previa deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione della Giunta regionale, adottata sulla base degli esiti della Conferenza istituzionale, detta anche le eventuali prescrizioni finalizzate ad assicurare quanto previsto al comma 9.

11. I lavori della Conferenza istituzionale si concludono entro quindici giorni dalla convocazione.

12. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale, con allegato il verbale di cui al comma 10, la Provincia interessata approva il P.T.C.P. in conformità ad essa.

13. La formazione del P.T.C.P. è obbligatoria (12).

Art. 17.(Durata e varianti).

1. Il P.T.C.P. ha di norma durata decennale e rimane comunque in vigore fino alla approvazione del nuovo P.U.T. e del conseguente nuovo P.T.C.P.

2. La Provincia entro e non oltre 6 mesi dall'insediamento del Consiglio provinciale sottopone a verifica il P.T.C.P. sulla base del suo stato di attuazione ed alla eventuale revisione programmatica.

3. Possono essere apportate al piano varianti dirette a recepire le normative comunitarie statali e regionali di settore nel frattempo intervenute, ovvero richieste da ragioni di pubblico generale interesse.

4. Le varianti di mero adeguamento alle nuove previsioni contenute nel P.U.T. sono approvate dalla Provincia con le forme ed i termini di cui all'articolo 16 e sono trasmesse alla Giunta regionale. Esse si intendono definitivamente approvate se non interviene un provvedimento di annullamento motivato entro sessanta giorni dal loro invio (13).

5. (14).

Art. 18.(Efficacia ed adeguamento).

1. Il P.T.C.P. ha efficacia per l'intero territorio provinciale.

2. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al P.T.C.P. entro e non oltre 6 mesi dall'approvazione dello strumento provinciale (15).

3. Dalla data di pubblicazione del piano e finché i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento di cui al comma 2, il sindaco non può rilasciare concessioni o autorizzazioni edilizie che siano in contrasto con le prescrizioni immediatamente efficaci nel P.T.C.P.

Art. 19. (Attuazione del P.T.C.P.).(16)

1. Gli obiettivi individuati dal P.T.C.P. sono raggiunti di norma per mezzo di piani di settore i quali costituiscono attuazione del P.T.C.P. ed hanno valore di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

2. I piani di cui al comma 1 sono adottati ed approvati dalla Provincia nelle forme e con le procedure previste per il Piano attuativo del P.R.G. comunale.

CAPO IV

STRUMENTI ATTUATIVI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Artt. 20. - 24.(17)

Art. 25.(Organizzazione).

1. Per la definizione dell'organizzazione e delle dotazioni del S.I.T.O., nonché delle principali procedure regionali ad essi connesse, la Giunta regionale predispone entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, un progetto di organizzazione comprensivo delle modifiche della pianta organica regionale ritenute necessarie e del regolamento interno del S.I.T.O. stesso, disponendo in ordine alla dotazione finanziaria.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.(Efficacia dei Piani urbanistici comprensoriali).

[Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 luglio 1996, n. 16.]

Art. 27.(P.R.G. - Rinvio).

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone il disegno di legge per la disciplina della pianificazione comunale e per le attribuzioni alle Province delle competenze relative alla approvazione dei P.R.G.

Art. 28.(Abrogazioni di norme).

1. Sono abrogate le leggi regionali:

a) 3 giugno 1975, n. 40, ad eccezione degli artt. 33, 39 e 42;

b) 17 gennaio 1977, n. 6;

c) 28 marzo 1978, n. 12;

d) 2 maggio 1980, n. 37;

e) 14 gennaio 1985, n. 1.

2. Sono abrogati:

a) gli artt. 13 e 14 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14;

b) gli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 10, il terzo comma dell'art. 7, nonché il primo e il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29;

c) gli artt. 12, 19 e 28 delle N.T.A. della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52;

d) gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 22 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26;

e) l'art. 8 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6.

[omissis]

Articolo 1 - Oggetto della legge

1. La Regione Emilia Romagna, in attuazione dei principi della Costituzione e dello Statuto regionale e in conformità alle leggi della Repubblica ed ai principi della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, disciplina con la presente legge la tutela e l’uso del territorio al fine di

a) realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della popolazione regionale ed idoneo ad assicurare il miglioramento della qualità della vita

b) promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali

c) riorganizzare le competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali e promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione, in attuazione del principio di sussidiarietà;

d) favorire la cooperazione tra Regione, Province e Comuni e valorizzare la concertazione con le forze economiche e sociali nella definizione delle scelte di programmazione e pianificazione

e) semplificare i procedimenti amministrativi, garantendone la trasparenza e il contraddittorio.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 - Funzioni ed obiettivi della pianificazione

1. La pianificazione territoriale e urbanistica costituisce funzione fondamentale di governo della Regione, delle Province e dei Comuni.

2. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali

a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo

b) assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell’integrità fisica e con l’identità culturale del territorio

c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani

d) ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti

e) promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente

f) prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.

3. Ai fini della presente legge per strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica si intende l'insieme degli atti di pianificazione, disciplinati dalla legisla­zione regionale, che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di tra­sformazione.

Art. 3 - Processo di pianificazione

1. La pianificazione territoriale e urbanistica garantisce la coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e le destinazioni e gli interventi di trasformazione previsti, verificando nel tempo l'adeguatezza e l'efficacia delle scelte operate.

2. A tal fine la pianificazione si sviluppa attraverso le seguenti azioni, avendo riguardo alla natura ed ai contenuti dei diversi strumenti

a) l’individuazione degli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale, di tutela e riequilibrio del territorio che si intendono perseguire

b) la formazione di un quadro conoscitivo

c) la determinazione delle azioni idonee alla realizzazione degli obiettivi individuati

d) la regolamentazione degli interventi e la programmazione della loro attuazione

e) il monitoraggio e il bilancio degli effetti sul territorio conseguenti all'attuazione dei piani.

3. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica esplicitano le motivazioni poste a fondamento delle scelte strategiche operate.

Art. 4 - Quadro conoscitivo

1. Il quadro conoscitivo è elemento costitutivo degli stru­menti di pianificazione territoriale e urbanistica. Esso provvede alla organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e costituisce riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la valutazione di sostenibilità di cui all'art. 5.

2. Il quadro conoscitivo dei piani generali, in coerenza con i compiti di ciascun livello di pianificazione, ha riguardo

a) alle dinamiche dei processi di sviluppo economico e sociale

b) agli aspetti fisici e morfologici

c) ai valori paesaggistici, culturali e naturalistici

d) ai sistemi ambientale, insediativo e infrastrutturale

e) all’utilizzazione dei suoli ed allo stato della pianificazione

f) alle prescrizioni e ai vincoli territoriali derivanti dalla normativa, dagli strumenti di pianificazione vigenti, da quelli in salvaguardia e dai provvedimenti amministrativi.

3. I piani settoriali provvedono ad integrare e approfondire il quadro conoscitivo del piano generale del medesimo livello di governo con gli approfondimenti relativi al loro specifico campo di interesse.

4. Al fine di elaborare il quadro conoscitivo, le amministrazioni operano ai sensi dell'art. 17, provvedendo alle integrazioni, agli appro­fondi­menti ed agli aggiornamenti ritenuti indispensabili.

Art. 5 - Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani

1. La Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell’ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria.

2. A tal fine, nel documento preliminare sono evidenziati i potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli. Gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale costituiscono parte integrante del piano approvato e sono illustrati da un apposito documento.

3. In coerenza con le valutazioni di cui al comma 2 la pianificazione territoriale e urbanistica persegue l’obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.

4. La Regione, le Province e i Comuni provvedono inoltre al monitoraggio dell’attuazione dei propri piani e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.

Art. 6 - Effetti della pianificazione

1. La pianificazione territoriale e urbanistica, oltre a disciplinare l'uso e le trasformazioni del suolo, accerta i limiti e i vincoli agli stessi che derivano

a) da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche del territorio, stabilito da leggi statali o regionali relative alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura ed alla difesa del suolo

b) dalle caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni che rendono incompatibile il processo di trasformazione

c) dalla presenza di fattori di rischio ambientale, per la vulnerabilità delle risorse naturali.

2. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale, la pianificazione territoriale e urbanistica può subordinare l’attuazione degli interventi di trasformazione

a) alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti negativi o di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni ecologiche e ambientali, di infrastrutture per la mobilità; ovvero

b) al fatto che si realizzino le condizioni specificamente individuate dal piano, che garantiscono la sostenibilità del nuovo intervento.

3. I vincoli e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono inerenti alle qualità intrinseche del bene e operano senza alcun limite temporale. Essi sono stabiliti dal Piano Strutturale Comunale (PSC) ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale sovraordinati e sono recepiti dal Piano Operativo Comunale (POC).

4. Il POC può inoltre apporre vincoli urbanistici, finalizzati all'acquisizione coattiva di immobili.

Art. 7 - Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

2. A tal fine, il PSC può riconoscere la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti che presentino caratteristiche omogenee.

3. Il POC e i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.

4. Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun pro­prietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PSC.

Art. 8 - Partecipazione dei cittadini alla pianificazione

1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono assicurate

a) la concertazione con le associazioni economiche e sociali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire

b) specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, in ordine ai contenuti degli strumenti stessi.

2. Nei medesimi procedimenti, gli enti locali con lo Statuto o con appositi regolamenti possono prevedere, ai sensi delle Leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini oltre a quelle previste dalla presente legge.

3. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti e documenti comunque concernenti la pianificazione e assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse. Nell’attuazione delle previsioni di vincoli urbanistici preordinati all’esproprio deve essere garantito il diritto al contraddittorio degli interessati con l’amministrazione procedente.

4. Il responsabile del procedimento, di cui all'art. 4 della Legge n. 241 del 1990, cura tutte le attività relative alla pubblicità, all'accesso agli atti e documenti ed alla partecipazione al procedimento di approvazione. Il responsabile è individuato nell'atto di avvio del procedimento di approvazione del piano.

CAPO II - LIVELLI, STRUMENTI ED EFFICACIA DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 9 - Livelli della pianificazione

1. La pianificazione territoriale e urbanistica si articola nei tre livelli regionale, provinciale e comunale.

2. Nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e differenziazione, definiti dal comma 3 dell'art. 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59

a) sono conferite ai Comuni tutte le funzioni di governo del territorio non esplicitamente attribuite agli altri livelli di pianificazione sovraordinati

b) nei casi stabiliti dalla presente legge i Comuni di minore dimensione demografica possono esercitare le funzioni pianificatorie in forma associata

c) sono attribuite alla Regione e alla Provincia soltanto le funzioni di pianificazione riconosciute loro dalla legislazione nazionale e regionale, che attengono alla cura di interessi di livello sovracomunale o che non possono essere efficacemente svolte a livello comunale. In tali casi sono previste forme di partecipazione dei Comuni all'esercizio delle funzioni attribuite agli altri livelli di pianificazione sovraordinati.

3. Compete ai Comuni, in riferimento alle specifiche situazioni locali, specificare, approfondire e attuare i contenuti propri degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati.

Art. 10 - Strumenti della pianificazione generale e settoriale

1. Le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica sono esercitate attraverso la predisposizione e approvazione di piani generali e settoriali.

2. Ai fini della presente legge

a) per piani generali si intendono gli strumenti con i quali ciascun ente pubblico territoriale detta, per l'intero ambito di propria competenza, la disciplina di tutela e uso del territorio

b) per piani settoriali si intendono gli strumenti con i quali, nei casi espressamente previsti dalla legge, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici preposti alla tutela di specifici interessi dettano la disciplina di tutela e uso del territorio relativamente ai profili che ineriscono alle proprie funzioni.

3. I piani generali coordinano e portano a sistema l'insieme delle previsioni dei piani sovraordinati vigenti e definiscono prescrizioni, direttive ed indirizzi che dovranno essere osservati dalla pianificazione sottordinata. Con riferimento alla pianificazione settoriale del medesimo livello di pianificazione, il piano generale fissa il quadro di riferimento, in termini conoscitivi e normativi, e stabilisce gli obiettivi prestazionali che dovranno essere perseguiti dagli strumenti settoriali.

4. I piani settoriali sono predisposti ed approvati nel ri­spetto delle previsioni dei piani sovraordinati e degli obiettivi strategici e delle scelte del piano generale del medesimo livello di pianificazione, sviluppando e specificando gli obiettivi prestazionali di settore ivi stabiliti.

Art. 11 - Efficacia delle previsioni dei piani

1. Ai fini della presente legge, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica si distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni. In particolare

a) per indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani sottordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali

b) per direttive si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani sottordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione

c) per prescrizioni si intendono le disposizioni dei piani, predisposte nel rispetto dei principi di cui all'art. 9 e nell'osservanza degli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.

2. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti ammini­strativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravve­nute.

3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica esplicitano l'efficacia delle proprie disposizioni, attenendosi a quanto previsto dal comma 1.

Art. 12 - Salvaguardia

1. A decorrere dalla data di adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito

a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni dei piani adottati o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione

b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni del piano adottato.

2. La sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque per non oltre cinque anni dalla data di adozione, salvo diversa previsione di legge.

CAPO III - FORME DI COOPERAZIONE E CONCERTAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE

Art. 13 - Metodo della concertazione istituzionale

1. La Regione, le Province e i Comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano la propria attività al metodo della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

2. Sono strumenti della concertazione istituzionale la conferenza e gli accordi di pianificazione e gli accordi territoriali.

3. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) può prevedere particolari forme di cooperazione tra Comuni negli ambiti che presentano una elevata continuità insediativa, ovvero nei casi in cui le scelte pianificatorie comunali comportano significativi effetti di rilievo sovracomunale.

Art. 14 - Conferenze e accordi di pianificazione

1. La conferenza di pianificazione ha la finalità di costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conse­guenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione prospettate dal documento preliminare.

2. Il documento preliminare presenta in particolare i seguenti contenuti

a) le indicazioni in merito agli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano ed alle scelte strategiche di assetto del territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato

b) l’individuazione di massima di limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.

3. Alla conferenza partecipano necessariamente gli enti territoriali e le amministrazioni individuate per ciascun piano dagli artt. 25, 27 e 32. Alla conferenza intervengono inoltre tutte le amministrazioni competenti al rilascio dei pareri, delle intese e degli atti di assenso, comunque denominati, ai sensi del comma 3 dell’art. 34. L’amministrazione procedente può altresì convocare altre amministrazioni coinvolte o interessate dall’esercizio delle funzioni di pianificazione.

4. La conferenza realizza la concertazione con le associazioni economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuati dal documento preliminare, acquisendone le valutazioni e le proposte.

5. L'amministrazione procedente assicura la pubblicità degli esiti della concertazione istituzionale e di quella con le associazioni economiche e sociali, di cui ai commi 3 e 4.

6. Ogni amministrazione partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente.

7. Per i PTCP e per i PSC le determinazioni concordate in sede di conferenza di pianificazione possono essere recepite in un accordo di pianificazione, rispettivamente tra Regione e Provincia e tra Provincia e Comune. L’accordo definisce l’insieme condiviso degli elementi che costituiscono parametro per le scelte pianificatorie.

8. Nella predisposizione e approvazione del PTCP o del PSC, la Provincia o il Comune tiene comunque conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espressi in sede di conferenza di pianificazione e si conforma alle determinazioni eventualmente concordate con l’accordo di pianificazione, di cui al comma 7.

Art. 15 - Accordi territoriali

1. I Comuni e la Provincia possono promuovere accordi territoriali per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni ovvero per coordinare l’attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali. I Comuni possono altresì stipulare accordi territoriali per lo svolgimento in collaborazione di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonché per l’elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici e la costituzione di un apposito ufficio di piano o di altre strutture per la redazione e gestione degli stessi.

2. Per l’attuazione del PTCP la Provincia può promuovere accordi territoriali diretti a definire, anche con riguardo alle risorse finanziarie disponibili, gli interventi di livello sovracomunale da realizzare in un arco temporale definito e che attengono

a) alla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale previste dal piano nonché delle infrastrutture, opere o servizi cui è subordinata l'attuazione dei piani urbanistici comunali, a norma del comma 4 dell'art. 26

b) a interventi di rinaturazione e di riequilibrio ecologico ovvero alla realizzazione di dotazioni ecologiche ed ambientali

c) a progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle risorse paesaggistiche e ambientali del territorio.

3. Gli accordi territoriali di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione di un fondo finan­ziato dagli enti locali con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.

4. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla presente legge, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 1990.

Art. 16 - Atti di indirizzo e coordinamento

1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta: atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatorie delle Province e dei Comuni; atti di coordinamento tecnico; direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate.

2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione

a) detta indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge e per l'integrazione dei suoi contenuti con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica previ­ste dalle legislazioni settoriali

b) specifica i contenuti essenziali del documento preliminare, del quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme tecniche e delle tavole di progetto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, del Piano Strutturale Comunale, del Piano Operativo Comunale e del Piano Urbanistico Attuativo

c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d'uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta previa intesa con la Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all’art. 31 della L.R. n. 3 del 1999. Tali atti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 17 - Coordinamento e integrazione delle informazioni

1. Tutte le amministrazioni pubbliche che svolgono tra i propri compiti istituzionali funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente concorrono all’integrazione e implementazione del quadro conoscitivo del territorio, in occasione della predisposizione dei piani territoriali e urbanistici.

2. La Regione, previa intesa con gli enti locali assunta nell'ambito della Conferenza Regione - Autonomie locali, di cui all'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, stabilisce le modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore.

Art. 18 - Accordi con i privati

1. Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. La scelta di pianificazione definita con l’accordo deve essere motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3.

3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.

CAPO IV - SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 19 - Carta unica del territorio

1. La pianificazione territoriale e urbanistica recepisce e coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell’uso del suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative.

2. Quando la pianificazione urbanistica comunale abbia recepito e coordinato integralmente le prescrizioni ed i vincoli di cui al comma 1, essa costituisce la carta unica del territorio ed è l'unico riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, fatti salvi le prescrizioni ed i vincoli sopravvenuti, anche ai fini dell’autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.

3. La deliberazione di approvazione del piano comunale dà atto del completo recepimento di cui al comma 2 ovvero del recepimento parziale, indicandone le motivazioni. Dell’approvazione della carta unica del territorio è data informazione ai cittadini anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. n. 447 del 1998.

Art. 20 - Pianificazione generale comprensiva della pianificazione settoriale

1. La Regione, la Provincia o il Comune, all'atto della adozione, può confe­rire al proprio piano generale anche il valore e gli effetti di uno o più piani settoriali di propria competenza ovvero di variante agli stessi, qualora esso ne presenti i contenuti essenziali.

2. Al procedimento di approvazione del piano generale di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per essi dal Titolo II, con le seguenti integrazioni

a) negli atti deliberativi, negli avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicità del piano deve essere esplicitamente indicata la sua particolare efficacia

b) nel corso della predisposizione del piano deve essere comunque acquisito ogni parere richiesto per l'approvazione del piano settoriale.

Art. 21 - PTCP con effetti di piani di altre amministrazioni

1. Il PTCP può assumere, su richiesta e d’intesa con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del PSC.

2. Il PTCP può inoltre assumere, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate.

3. In tali casi, il Presidente della Provincia provvede in via preliminare a stipulare un accordo con il Comune o con le amministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle forme di partecipazione all’attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle relative spese.

4. Le amministrazioni interessate esprimono il proprio assenso all’intesa, ai fini della definizione delle previsioni del PTCP, nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9 dell'art. 27.

Art. 22 - Modificazione della pianificazione sovraordinata

1. Per assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione territoriale e urbanistica, le deliberazioni di adozione dei piani possono contenere esplicite proposte di modificazione ai piani sovraordinati, nei seguenti casi

a) il PTCP e il PSC possono proporre modifiche ad uno o più piani, generali o settoriali, di livello sovraordinato

b) i PUA possono prevedere modifiche o integrazioni al POC

c) i piani settoriali possono proporre, limitatamente alle materie e ai profili di propria competenza, modifiche al piano generale del medesimo livello di pianificazione ovvero ai piani settoriali o generali di livello sovraordinato.

2. Le proposte comunali di modifica delle previsioni dei piani sovraordinati di tutela del territorio e dell'ambiente nei settori del paesaggio, della prote­zione della natura, delle acque e della difesa del suolo, possono attenere unicamente alla cartografia dei piani.

3. Per l'approvazione dei piani settoriali che contengono proposte di modifica al piano generale dello stesso livello di pianificazione trova applicazione il procedimento previsto per il piano generale.

4. Fuori dai casi di cui al comma 3, per l'approvazione dei piani che propongono modificazioni si applica la disciplina prevista per essi dal Titolo II o dalla legislazione di settore, con le seguenti modifiche o integrazioni

a) negli atti deliberativi di adozione e di approvazione, negli avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicità del piano deve essere esplicitamente indicato lo strumento del quale si propongono modificazioni

b) vanno seguite le forme di deposito, pubblicità e intervento previste per il piano di cui si propone la variazione, qualora assicurino una maggiore conoscenza e partecipazione degli interessati al procedimento

c) le proposte di modifica devono essere evidenziate in appositi elaborati tecnici, nei quali devono essere indicati i presupposti conoscitivi e le motivazioni di ciascuna di esse.

5. L'atto di approvazione del piano che contiene le proposte di modificazioni comporta anche la variazione del piano sovraordinato, qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa dell'ente titolare dello strumento. L'intesa può essere raggiunta nell'ambito delle procedure di concertazione previste dalla presente legge.

6. La Regione, le Province e i Comuni hanno l’onere di aggiornare gli elaborati tecnici dei propri strumenti di pianificazione a seguito dell’atto di intesa di cui al comma 5 o dell’atto di approvazione.

TITOLO II - STRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONECAPO I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 23 - Piano Territoriale Regionale (PTR)

1. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

2. Il PTR è predisposto in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio.

3. Il PTR definisce indirizzi e direttive alla pianifica­zione di settore, ai PTCP e agli strumenti della program­mazione negozia­ta, per assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

4. Il PTR può contenere prescrizioni, espresse attraverso una rappresentazione grafica atta a individuare puntualmente gli ambiti interessati, che prevalgono sulle diverse previsioni contenute negli strumenti provinciali e comunali di pianificazione territoriale e urbani­stica vigenti e adottati.

Art. 24 - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

1. Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) costituisce parte tematica del PTR, avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale, anche ai fini dell'art. 149 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Il PTPR provvede all'individuazione delle risorse storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio regionale ed alla definizione della disciplina per la loro tutela e valorizzazione.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge, i PTCP che hanno dato o diano piena attuazione alle prescrizioni del PTPR, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n. 1338, costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l’unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l’attività amministrativa attuativa.

Art. 25 - Procedimento di approvazione

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PTR, della sua parte tematica costituita dal PTPR e delle loro varianti. La medesima disciplina si applica ai piani settoriali regionali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una specifica disciplina in materia.

2. La Giunta regionale elabora un documento preliminare, che individua gli obiettivi strategici di sviluppo del sistema economico e sociale che si intendono perseguire, e lo trasmette al Consiglio regionale, alle Province e ai Comuni.

3. Per un esame congiunto del documento preliminare, ciascuna Provincia convoca, entro trenta giorni dal ricevimento del documento preliminare, una conferenza di pianificazione, ai sensi dell’art. 14, chiamando a parteciparvi, assieme alla Regione, i Comuni, le Comunità montane e gli altri enti locali del proprio territorio. Entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza, la Provincia esprime le proprie osservazioni e proposte rispetto al documento preliminare e riferisce in merito a quelle formu­late dagli enti parteci­panti alla conferenza e dalle associazioni economiche e sociali.

4. Il Consiglio regionale adotta il piano su proposta della Giunta regionale, elaborata in considerazione delle valutazioni e proposte raccolte ai sensi del comma 3 e previo parere della Conferenza Regione - Autonomie locali e della Conferenza regionale per l’economia e il lavoro, di cui alla L.R. n. 3 del 1999. Copia del piano adottato è trasmessa alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane.

5. Il piano adottato è depositato presso le sedi del Consiglio regionale e degli enti territoriali di cui al comma 4 per sessanta giorni dalla pubblicazio­ne sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione degli enti territoriali presso i quali il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione regionale e la Regione può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti

a) gli enti e organismi pubblici

b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi

c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

7. Il Consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni, decide sulle osservazioni ed approva il piano.

8. Copia integrale del piano approvato è depositata per la libera consultazione presso la Regione ed è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 4. L’avviso dell’avvenuta approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione, ai sensi del comma 8.

CAPO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

Art. 26 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazio­ne regionale.

2. Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. A tal fine il piano

a) recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura

b) individua, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell’area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio

c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale

d) definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali

e) definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente.

3. Il PTCP specifica ed articola la disciplina delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V dell’Allegato, indicando a tal fine i diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo.

4. Per coordinare un’efficace attuazione delle proprie previsioni, il PTCP definisce con i Comuni modalità e termini per l’adeguamento dei piani comunali. Il PTCP coordina l’attuazione delle previsioni dei piani urbanistici vigenti con la realizzazione delle infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale, da inserire prioritariamente nel programma triennale delle opere pubbliche della Provincia.

Art. 27 - Procedimento di approvazione del PTCP

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PTCP e delle sue varianti. La medesima disciplina si applica altresì al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) e ai piani settoriali provinciali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una specifica disciplina in materia.

2. La Giunta provinciale elabora un documento preliminare del piano. Per l’esame congiunto del documento preliminare il Presidente della Provincia convoca una conferenza di pianificazione ai sensi dell’art. 14, chiamando a parteciparvi la Regione, le Province contermini, nonché i Comuni, le Comunità montane e gli enti di gestione delle aree naturali protette interessati.

3. A conclusione della conferenza di pianificazione, la Regione e la Provincia possono stipulare un accordo di pianifica­zione ai sensi del comma 7 dell'art. 14. L'accordo attiene in particolare ai dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambien­tali, ai limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio provinciale nonché alle indicazioni in merito alle scelte strategiche di assetto dello stesso. La stipula dell’accordo di pianificazione comporta la riduzione della metà dei termini di cui ai commi 7 e 10 e la semplificazione procedurale di cui al comma 11.

4. A seguito delle conclusioni della fase di concertazione di cui ai commi 2 e 3, il Consiglio provinciale adotta il PTCP. Copia del piano adottato è trasmesso alla Giunta regionale, alle Province contermini, ai Comuni, alle Comunità montane e agli enti di gestione delle aree naturali protette.

5. Il piano adottato è depositato presso le sedi del Consiglio provinciale e degli enti territoriali di cui al comma 2 per sessanta giorni dalla pubblicazio­ne sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione degli enti presso i quali il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione regionale e la Provincia può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti

a) gli enti e organismi pubblici

b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi

c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

7. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del piano, la Giunta regionale può sollevare riserve in merito alla conformità del PTCP al PTR ed agli altri strumenti della pianificazione regionale nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al comma 3. Trascorso tale termine il PTCP si considera valutato positivamente dalla Giunta regionale. Le riserve non formulate nella presente fase non possono essere sollevate in sede di espressione dell’intesa di cui al comma 10.

8. La Provincia, in sede di approvazione del PTCP, è tenuta ad adeguarsi alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate.

9. Il Consiglio provinciale decide sulle osservazioni ed approva il piano, previa acquisizione sulla proposta dell’atto deliberativo dell'intesa

a) della Regione in merito alla conformità del PTCP agli strumenti della pianificazione regionale

b) delle amministrazioni interessate nei casi di copianificazione di cui all'art. 21.

10. La Giunta regionale si esprime in merito all’intesa di cui alla lettera a) del comma 9 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. L’intesa può essere subordinata all'inserimento nel piano delle eventuali modifiche ritenute indispensabili a soddisfare le riserve di cui al comma 7, ove le stesse non risultino superate, ovvero delle modifiche necessarie a rendere il piano controdedotto conforme agli strumenti regionali di pianificazione territoriale ed alle determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al comma 3, ove stipulato. Trascorso inutilmente tale termine l’intesa si intende espressa nel senso dell’accertata conformità del PTCP alla pianificazione regionale.

11. Qualora sia intervenuto l’accordo di pianificazione, siano state accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano state introdotte modifiche sostanziali al piano in accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio provinciale dichiara la conformità agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato e approva il piano, prescindendo dall’intesa di cui alla lettera a) del comma 9.

12. Copia integrale del piano approvato è depositata per la libera consultazione presso la Provincia ed è trasmesso alle amministrazioni di cui al comma 2. L’avviso dell’avvenuta approvazione del piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell’approvazione sul Bollettino Uffi­ciale della Regione, ai sensi del comma 12.

CAPO III - PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALESezione I - Strumenti della pianificazione urbanistica comunale

Art. 28 - Piano Strutturale Comunale (PSC)

1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.

2. Il PSC in particolare

a) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità

b) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili

c) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione

d) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale

e) individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall’Allegato e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali

f) definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del RUE di cui al comma 2 dell’art. 29.

3. Nell’ambito delle previsioni di cui ai commi 1 e 2, il PSC si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali sovraordinati.

Art. 29 - Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

1. Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso. Il regolamento contiene altresì le norme attinenti alle attività di co­struzione, di trasformazione fisica e funziona­le e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.

2. Il RUE, in conformità alle previsioni del PSC, disciplina

a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;

b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;

c) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'Allegato.

3. Gli interventi di cui al comma 2 non sono soggetti al POC e sono attuati attraverso intervento diretto.

4. Il RUE contiene inoltre

a) la definizione dei parametri edilizi ed urbani­stici e le metodologie per il loro calcolo

b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione

c) le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.

5. Il RUE è approvato in osservanza degli atti di coordinamento tecnico di cui all'art. 16 ed è valido a tempo indeterminato.

Art. 30 - Piano Operativo Comunale (POC)

1. Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti.

2. Il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti

a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi;

b) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione

c) i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento

d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti

e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica

f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

3. Nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione il POC applica criteri di perequazione ai sensi dell'art. 7.

4. Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità. A tale scopo il piano può assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 1, il valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri.

5. Il POC può stabilire che gli interventi di trasformazione previsti siano attuati attraverso società aventi come oggetto la trasformazione di aree urbane, di cui all'art. 6 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19.

6. Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale di cui all’art. 49 nonché la realizzazione di dotazioni ecologiche o di servizi ambientali negli ambiti agricoli periurbani ai sensi del comma 4 dell’art. A-20 dell’Allegato.

7. Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazio­ne, di cui all’art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordina­mento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumen­ti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.

8. Il POC può inoltre assumere il valore e gli effetti

a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all’art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14

b) dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla L. 19 ottobre 1998, n. 366.

9. Le previsioni del POC relative alle infrastrutture per la mobilità possono essere modificate e integrate dal Piano Urbano del Traffico (PUT), approvato ai sensi del comma 4 dell’art. 22.

10. Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC, il Comune può attivare un concorso pubblico, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili situati negli ambiti individuati dal PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula, ai sensi dell'art. 18, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.

11. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di trasformazione, il POC può assegnare quote di edificabilità quale equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione del vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o per le infrastrutture per la mobilità. Per il medesimo scopo lo strumento urbanistico può prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di cui all'art. 18, il recupero delle cubature afferenti alle aree da destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano.

12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del POC comporta la dichiara­zione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori ivi previ­sti. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC.

13. L'individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 447 del 1998, è attuata dal Comune nell'ambito della predisposizione del POC o delle sue varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono comportare variazioni al POC, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 5 del citato D.P.R. n. 447 del 1998.

14. Attraverso il POC sono individuate le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.

Art. 31 - Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

1. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riquali­ficazione, disposti dal POC qualora esso stesso non ne assuma i contenuti.

2. I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi

a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150

b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167

c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti pro­duttivi di cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865

d) i piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457

e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179

f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493.

3. Il Comune può stabilire il ricorso al PUA per dare attuazione ai progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane previsti dal POC ai sensi della lettera a) del comma 8 dell’art. 30.

4. Il programma di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, assume il valore e produce gli effetti del PUA.

5. In sede di approvazione del PUA il Comune può attribuire all'atto deliberativo valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia. Le eventuali varianti alle concessioni edilizie, relative a tali interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.

6. Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione degli inter­venti previsti dal PUA, è stipulata una apposita convenzione.

Sezione II - Procedimenti di approvazione

Art. 32 - Procedimento di approvazione del PSC

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PSC e delle sue varianti.

2. La Giunta comunale elabora un documento preliminare del piano. Per l’esame congiunto del documento preliminare il Sindaco convoca una conferenza di pianificazione ai sensi dell’art. 14, alla quale partecipano

a) la Provincia

b) i Comuni contermini ovvero quelli individuati dal PTCP ai sensi del comma 3 dell'art. 13

c) la Comunità montana e gli enti di gestione delle aree naturali protette territorialmente interessati.

3. Alla conclusione della conferenza di pianificazione la Provincia ed il Comune possono stipulare un accordo di pianificazione ai sensi del comma 7 dell’art. 14. L'accordo attiene in particolare ai dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale, nonché alle indicazioni in merito alle scelte strategiche di assetto dello stesso. La stipula dell’accordo di pianificazione comporta la riduzione della metà dei termini di cui ai commi 7 e 10 e la semplificazione procedurale di cui al comma 9.

4. A seguito della conclusione della fase di concertazione, il Consiglio comunale adotta il piano. Copia del piano è trasmessa alla Giunta provinciale e agli enti di cui al comma 2.

5. Il piano adottato è depositato presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollet­tino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visio­ne. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione locale e il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti

a) gli enti e organismi pubblici

b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi

c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

7. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del piano, la Giunta provinciale può sollevare riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al comma 3. Le riserve non formulate nella presente fase non possono essere sollevate in sede di espressione dell’intesa di cui al comma 10.

8. Il Comune, in sede di approvazione del PSC, è tenuto ad adeguarsi alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate.

9. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state accolte integralmente le eventuali riserve provinciali di cui al comma 7 e non siano introdotte modifiche sostanziali al piano in accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni e approva il piano, dichiarandone la conformità agli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato.

10. Fuori dal caso di cui al comma 9, l'approvazione del PSC è subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provincia in merito alla conformità del piano agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato. La Giunta provinciale esprime l’intesa entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine l'intesa si intende espressa nel senso dell'accertata conformità del PSC agli strumenti di pianificazione provinciali e regionali. L’intesa può essere subordinata all'inserimento nel piano delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve di cui al comma 7, ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere il piano controdedotto conforme agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, nonché alle determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al comma 3, ove stipulato.

11. In assenza dell'intesa della Provincia per talune previsioni del PSC, il Consiglio comunale può approvare il piano per tutte le altre parti sulle quali abbia acquisito l'intesa stessa.

12. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Provincia ed è depositata presso il Comune per la libera consulta­zione. L’avviso dell’avvenuta approvazione del piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.

13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’approvazione, ai sensi del comma 12.

Art. 33 - Procedimento di approvazione del RUE

1. Il Comune adotta il RUE e procede al suo deposito presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni. Il Comune decide sulle osservazioni presentate ed approva il RUE. Il medesimo procedimento si applica anche per le modifiche al RUE.

2. Copia integrale del RUE approvato è trasmessa alla Provincia ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. L’avviso dell’avvenuta approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.

3. Il RUE entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficia­le della Regione dell'avviso di cui al comma 2.

4. Ogni modifica del RUE comporta l'obbligo della sua redazione in forma di testo coordinato.

Art. 34 - Procedimento di approvazione del POC

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del POC e delle sue modifiche. La medesima disciplina si applica altresì al Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE) e ai piani settoriali comunali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una specifica disciplina in materia.

2. Nella predisposizione del POC, il Comune attua le forme di consultazione e partecipazione nonché di concertazione con le associazioni economiche e sociali previste dallo Statuto o da appositi regolamenti.

3. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente in ordine ai piani regolatori generali sono rilasciati dalle amministrazioni competenti in sede di formazione del POC, in coerenza con le valutazioni espresse ai sensi del comma 3 dell’art. 14.

4. Il POC è adottato dal Consiglio ed è depositato presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indi­cazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quoti­diano a diffusione locale e il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 4 chiunque può formulare osservazioni.

6. Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva.

7. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni presenta­te, adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il piano.

8. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Provincia ed è depositata presso il Comune per la libera consulta­zione. L’avviso dell’avvenuta approvazione del piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quoti­diano a diffusione locale.

9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Uffi­ciale della Regione dell'avviso dell’approvazione, ai sensi del comma 8.

Art. 35 - Procedimento di approvazione dei PUA

1. Per i PUA che non apportino variante al POC il Comune procede, dopo l’adozione, al loro deposito presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Per i PUA d’iniziativa privata non si procede ad adozione e gli stessi sono presentati per la pubblicazione nei modi definiti dal Comune.

2. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma precedente chiunque può formulare osservazioni.

3. Il Comune decide in merito alle osservazioni presentate ed approva il PUA.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità della legge

Art. 2 - Soggetti e livelli di pianificazione

Art. 3 - Strumenti di pianificazione

TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

CAPO I - PIANO TERRITORIALE REGIONALE GENERALE (PTRG)

Art. 4 - Finalità

Art. 5 - Contenuti

Art. 6 - Elementi

Art. 7 - Formazione, adozione ed approvazione

Art. 8 - Durata e varianti

CAPO II - PIANI REGIONALI DI SETTORE

Art. 9 - Funzioni

Art. 10 - Contenuto

Art. 11 - Formazione ed approvazione

CAPO III - PIANI TERRITORIALI REGIONALI PARTICOLAREGGIATI(PTRP)

Art. 12 - Funzioni

Art. 13 - Programmazione

Art. 14 - Contenuti

Art. 15 - Elementi

Art. 16 - Formazione, adozione ed approvazione

Art. 17 - Durata e varianti

CAPO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE PARTI DEL TERRITORIO REGIONALE DI PARTICOLARE PREGIO PAESISTICO ED AMBIENTALE O DESTINATE A PARCHI O RISERVE NATURALI

Art. 18 - PTRP con contenuti paesistici ed ambientali

Art. 19 - Piani di conservazione e sviluppo dei parchi e delle riserve naturali - Rinvio a legge speciale

CAPO V - EFFICACIA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 20 - Efficacia del PTRG

Art. 21 - Efficacia del PTRP

Art. 22 - Norme transitorie di salvaguardia delle aree destinate a parco o riserva naturale e delle zone di particolare pregio paesistico ed ambientale

TITOLO III - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

CAPO I - PIANI TERRITORIALI PROVINCIALI DI COORDINAMENTO (PTPC)

Art. 23 - Finalità

Art. 24 - Contenuti

Art. 25 - Elementi

Art. 26 - Formazione, adozione ed approvazione

Art. 27 - Durata e varianti

Art. 28 - Efficacia

TITOLO IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE

CAPO I - PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC)

Art. 29 - Finalità

Art. 30 - Contenuti ed elementi

Art. 31 - Direttive per la formazione

Art. 32 - Adozione ed approvazione

Art. 32 bis - Adozione ed approvazione di varianti

Art. 33 - Validità temporale e varianti

Art. 34 - Piani comunali di settore

Art. 35 - Salvaguardia

Art. 36 - Decadenza dei vincoli

Art. 37 - Norme transitorie in pendenza della decadenza dei vincoli

Art. 38 - Decadenza dei vincoli urbanistici e competenze urbanistiche comunali

Art. 39 - Decadenza dei vincoli procedurali di inedificabilità e competenze urbanistiche

Art. 40 - Sostituzione dei programmi di fabbricazione

Art. 41 - Deroghe

Art. 41 bis - Disposizioni particolari per la disciplina delle attività estrattive

CAPO II - PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI COMUNALI (PRPC)

SEZIONE I - Disposizioni generali

Art. 42 - Finalità

Art. 43 - Contenuti

Art. 44 - Elementi

Art. 45 - Adozione, pubblicazione ed approvazione

Art. 46 - Durata e varianti

Art. 47 - Salvaguardia

Art. 47 bis - Strumenti attuativi dei programmi di fabbricazione

SEZIONE II - Disposizioni particolari

Art. 48 - Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa pubblica

Art. 49 - Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa privata

Art. 50 - Disposizioni particolari per i piani per l’edilizia economica e popolare, per i piani per insediamenti produttivi e per i piani di recupero

Art. 51 - Disposizione per gli strumenti di pianificazione infraregionali

Art. 52 - Accordi di programma per l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di interesse pubblico

CAPO III - REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 53 - Funzioni

Art. 54 - Contenuti

Art. 55 - Regolamento edilizio tipo

Art. 56 - Formazione ed approvazione

TITOLO V - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

CAPO I - DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 57 - Finalità

Art. 58 - Strumenti di pianificazione soggetti a VIA

Art. 59 - Procedure

Art. 60 - Contenuti dello studio di impatto ambientale

TITOLO VI - DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA

CAPO I - INTERVENTI AVENTI RILEVANZA URBANISTICA

Art. 61 - Definizione

Art. 62 - Interventi di nuova realizzazione

Art. 63 - Interventi di ampliamento

Art. 64 - Interventi di ristrutturazione urbanistica

Art. 65 - Interventi di ristrutturazione edilizia

Art. 66 - Interventi di rilevanza urbanistico – ambientale

CAPO II - INTERVENTI AVENTI RILEVANZA EDILIZIA

Art. 67 - Definizione

Art. 68 - Interventi di manutenzione edilizia

Art. 69 - Interventi di restauro

Art. 70 - Interventi di conservazione tipologica

Art. 71 - Interventi di risanamento conservativo

Art. 72 - Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica

CAPO III - DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D'USO

Art. 73 - Definizioni delle destinazioni d’uso

Art. 74 - Determinazione della destinazione d’uso degli immobili

Art. 75 - Mutamento di destinazione d’uso degli immobili

CAPO IV - REGIME AUTORIZZATIVO

Art. 76 - Norme generali

Art. 77 - Concessione edilizia

Art. 78 - Autorizzazione edilizia

Art. 78 bis - Opere comunali

Art. 78 ter - Strutture ricettive all'aria aperta

Art. 79 - Rilascio della concessione e dell’autorizzazione

Art. 80 - Presentazione della denuncia

Art. 81 - Autorizzazione edilizia in precario

Art. 82 - Modalità per il rilascio e per il diniego della concessione edilizia

Art. 83 - Pubblicità della concessione edilizia

Art. 84 - Silenzio-assenso

Art. 85 - Validità della concessione e dell'autorizzazione edilizia

Art. 86 - Certificato di abitabilità ed agibilità

Art. 87 - Certificato di destinazione urbanistica

Art. 88 - Area di pertinenza urbanistica

Art. 89 - Conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi dalle amministrazioni statali, da enti istituzionalmente competenti, dall'Amministrazione regionale e da quelle provinciali, nonché dai loro formali concessionari

CAPO V - ONEROSITÀ DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

Art. 90 - Norme generali

Art. 91 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Art. 92 - Determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione

Art. 93 - Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione

Art. 94 - Concessione gratuita

Art. 95 - Concessione convenzionata

Art. 96 - Convenzione – tipo

TITOLO VII - DISCIPLINA DELLE SANZIONI URBANISTICHE

Art. 97 - Ritardato od omesso pagamento del contributo afferente alla concessione

Art. 98 - Vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia

Art. 99 - Opere di Amministrazioni statali e degli altri enti soggette all’accertamento di compatibilità urbanistica

Art. 100 - Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori

Art. 101 - Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali

Art. 102 - Determinazione delle variazioni essenziali

Art. 103 - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di concessione o in totale difformità

Art. 104 - Interventi eseguiti senza autorizzazione

Art. 105 - Interventi eseguiti senza denuncia o invio al Comune delle planimetrie catastali

Art. 106 - Annullamento della concessione

Art. 107 - Interventi eseguiti in parziale difformità della concessione

Art. 108 - Accertamento di conformità

Art. 109 - Interventi eseguiti su suoli di proprietà dello Stato e di enti pubblici

Art. 110 - Varianti in corso d'opera

Art. 111 - Riscossione

Art. 112 - Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici

Art. 113 - Demolizione di opere

Art. 114 - Valore venale dell’immobile

Art. 115 - Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi

Art. 116 - Disposizioni applicative

TITOLO VIII - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SITER)

Art. 117 - Supporti informativi e cartografici

Art. 118 - Sistema informativo

Art. 119 - Relazione sullo stato di attuazione del PTRG

TITOLO IX - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI E TRANSITORIE

Art. 120 - Procedimento sostitutivo

Art. 121 - Norme regolamentari di esecuzione

Art. 122 - Ispezioni e rilevamenti

Art. 123 – Incarichi

Art. 123 bis - Incarichi professionali

Art. 124 - Revisione degli indirizzi e criteri metodologici del Piano urbanistico regionale generale

Art. 125 - Facoltà di adeguamento degli strumenti urbanistici generali

Art. 126 - Competenze della Direzione regionale della pianificazione territoriale

Art. 127 - Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere e di impianti pubblici

Art. 128 - Piani regolatori generali intercomunali

Art. 129 - Piani di lottizzazione in corso di esecuzione

Art. 130 - Norme transitorie di salvaguardia per i Comuni non adeguati al Piano urbanistico regionale generale

Art. 130 bis - Piani di riordino fondiario

TITOLO X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI

Art. 130 ter - Finalità

Art. 130 quater - Individuazione degli organi competenti in materia paesaggistica

Art. 130 quinquies - Funzioni paesaggistiche della sezione prima del Comitato tecnico regionale

Art. 130 sexies - Elenchi dei beni e delle località soggetti a tutela

Art. 131 - Competenze regionali e comunali

Art. 132 - Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni ed enti pubblici

Art. 132 bis - Attività colturali comportanti riduzione di superficie boscata

Art. 133 - Integrazione delle Commissioni edilizie comunali

Art. 134 - Ricognizione ed aggiornamento dei vincoli esistenti

Art. 135 - Disposizioni transitorie concernenti gli strumenti urbanistici riguardanti beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico

Art. 136 - Decorrenza dell’efficacia dei commi 7, 8 e 9 dell’articolo 131

Art. 137 - Interventi negli ambiti di tutela ambientale e nei parchi naturali

Art. 138 - Annullamento delle autorizzazioni

Art. 138 bis - Applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 490/1999

Art. 139 - Disposizioni transitorie di salvaguardia e di esclusione dal vincolo dei beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico

Art. 140 - Rinvio legislativo

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 141 - Abrogazione di norme

Art. 142 - Entrata in vigore


REGIONE

LEGGE URBANISTICA

NOTE

ABRUZZO

Legge Regionale del 12 aprile1983 n. 18

“Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo.”

BASILICATA

Legge Regionale 11 agosto 1999 n. 23

“Tutela, governo ed uso del territorio”

CALABRIA

Legge regionale 16 aprile 2002 n. 19

"Norme per la tutela, governo e uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria”

CAMPANIA

Legge Regionale n. 17 del 20 marzo 1982

“Norme transitorie per le attività urbanistico - edilizie nei Comuni della Regione”
un disegno di legge è stato approvato dalla Giunta Regionale il 5 giugno 2001

EMILIA ROMAGNA

Legge Regionale 13 febbraio 2000 n. 20

“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale 19 novembre 1991 n. 52

“Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica”

LAZIO

Legge Regionale 22 dicembre 1999 n. 38

"Norme sul governo del territorio"

LIGURIA

Legge Regionale 4 settembre 1997 n.36

“Legge urbanistica regionale”

LOMBARDIA

Legge Regionale 15 aprile 1975 n. 51

“Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico”
È in fase di discussione la nuova legge “per il governo del territorio della regione Lombardia”

MARCHE

Legge Regionale 5 agosto 1992 n. 34

“Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”

MOLISE

LR 24 1/12/1989 “disciplina dei piani territoriali paesistico ambientali”

PIEMONTE

Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56

“Tutela e uso del suolo”

PUGLIA

Legge regionale 27 luglio 2001 n. 20,

“Norme generali di governo e uso del territorio” + Legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica”

SARDEGNA

Legge Regionale 22 dicembre 1989 n. 45

“Norme per l' uso e la tutela del territorio regionale”

SICILIA

Legge Regionale 27 dicembre 1978 n. 71

“Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica”

TOSCANA

Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 5

"Norme per il governo del territorio"
È in corso di elaborazione una legge di modifica, nota come “Supercinque”

UMBRIA

Legge Regionale 10 aprile 1995 n. 28

“Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica”

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale 6 aprile 1998 n. 11

“Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta”

VENETO

Legge regionale 27 giugno 1985 n.61 (B.U.R. n. 27/1985)

“Norme per l'assetto e l'uso del territorio”
è in discussione il Disegno di Legge n. 36 del 10 ottobre 2001 recante:“Norme per il governo del territorio”

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge regionale 11 agosto 1997 n. 13

“Legge urbanistica provinciale”

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge Provinciale 5 settembre 1991 n. 22

“Ordinamento urbanistico e tutela del territorio”
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