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Salvatore Napolitano
Campania: Innovazioni legislative pericolose
23 Novembre 2005
Proposte e commenti
Un urbanista pubblico ci invia alcune riflessioni sui rischi delle nuova legge urbanistica regionale. Quando si getta l’acqua vecchia, è bene guardare che non ci sia qualche bambino dentro.

I problemi legati alla rendita fondiaria, ed in generale alle rendite conseguenti alle dinamiche territoriali, non hanno mai trovato una soluzione efficace nella legislazione nazionale, provocando una serie di effetti perversi su tutto il territorio italiano, mentre nelle aree dove è più presente e pervasiva la criminalità organizzata i danni sono stati e continuano ad essere devastanti.

Basti pensare che la criminalità organizzata riesce a beneficiare della rendita fondiaria anche nelle zone che non ne dovrebbero sviluppare, come quelle “agricole” o quelle a “destinazione pubblica”, e ciò avviene attraverso l’abusivismo edilizio, infatti si lottizza in modo abusivo, aree acquistate al valore di agricole, per poi rivenderle a prezzi molto vicini a quelle edificabili, per la realizzazione di edifici abusivi.

Molti comuni dell’area metropolitana di Napoli, hanno ormai raggiunto le dimensioni di “città medie”, senza averne però i servizi e le funzioni, ma riassumendo in sè tutti i danni dovuti ad una crescita incontrollata, sia della popolazione che delle aree edificate. Solo a titolo esemplificativo si segnala che questi centri urbani hanno le aree a destinazione agricola o pubblica piene di edifici abusivi, sanati e non. Le problematiche territoriali di queste aree, che in pratica rappresentano la testa della mostruosa conurbazione Napoli-Caserta, sono controverse, difficili e complesse, anche perché i danni arrecati sono, per alcuni versi, drammaticamente irreversibili.

Negli ultimi anni si è potuto verificare che non meno grave e quello che può realizzarsi in conformità alle leggi vigenti, infatti sarebbe interessante analizzare cosa ha provocato l’urbanistica contrattata negli ultimi 15 anni nell’area metropolitana di Napoli, i cui comuni sono dotati di Piani “antichi” mediamente dai 25 ai 35 anni; anche perché alle procedure semplificate di variante ai Piani, accedono solo operatori con capacità di affermare i propri obiettivi, (come la Grande Distribuzione di Vendita), mentre in Campania è quasi impossibile approvare un Programma di Riqualificazione Urbana per un quartiere di residenze pubbliche in variante al Piano vigente, anche se lo stesso quartiere molto spesso è stato realizzato in variante a strumenti urbanistici vigenti.

Le norme emanate dalla Regione Campania, seguono, assecondano e favoriscono la costante “demolizione” delle poche forme di garanzia nella gestione pubblica del territorio.

La L.R. n. 16/2004 (Norme sul Governo del Territorio) modifica profondamente quanto previsto dalla Legge n. 1150/1942 e della Legge n. 1902/1952 ed anche dalla L.R.C. n. 14/1982, abrogata dalla citata L.R. n. 16/2004, in materia di applicazione delle misure di salvaguardia. Infatti le norme richiamate, hanno sempre previsto che le misure di salvaguardia avessero efficacia dal momento in cui si approvava l’atto deliberativo che prevedeva la fase di pubblicazione di un nuovo strumento urbanistico e conservavano efficacia per tre o cinque anni. La ratio della norma era di evitare che, dal momento in cui si verificava la pubblicizzazione delle previsioni di un nuovo strumento urbanistico, non fossero rilasciati titoli abilitativi per la realizzazione di interventi edilizi in contrasto con le previsioni urbanistiche non ancora vigenti, in modo da non rendere vano o più oneroso l’attuazione di nuovi programmi territoriali.

Invece la L.R. n. 16/2004 prevede che la Giunta Comunale con atto deliberativo “predispone” la “proposta” di Piano, quindi inizia la fase di divulgazione, con pubblicazione sul Bollettino Regionale e su due quotidiani a diffusione provinciale, dell’avviso di deposito presso la segreteria comunale della “proposta” di Piano.

Successivamente il Consiglio Comunale esamina le osservazioni ed “adotta” il Piano e finalmente hanno efficacia le misure di salvaguardia. Quindi nella fase di pubblicazione a chiunque avanza una istanza per Permesso di Costruire conforme allo Strumento vigente, ma in contrasto con il Piano in corso di pubblicazione, deve essere rilasciato il titolo abilitativo. Per esperienza diretta, posso affermare, che ovviamente ciò accade, e cioè non appena si ha conoscenza che con l’approvazione di un nuovo strumento non sarà più possibile edificare, con gli stessi indici o non sarà affatto possibile realizzare nuovi edifici, si assiste alla corsa ad ottenere il rilascio di Permessi di Costruire ancora conformi al PRG vigente, ma in contrasto con il Piano, in corso di approvazione.

In aree dove è forte la presenza di criminalità organizzata e di un ceto politico (di entrambi gli schieramenti) supino alle tendenze fameliche di chi vuole spolpare l’esangue osso del territorio, una norma come quella illustrata provoca il dilatarsi del tempo tra “predisposizione” della “proposta” di Piano e la sua “adozione”, in modo che si potranno sfruttare tutte le residue possibilità di un PRG, che con un nuovo Piano, forse, si cerca di correggere.

Il risultato sarà che si approveranno Piani, che regolano un territorio già modificato rispetto a quanto è stato programmato, quindi strumenti inutili al momento dell’approvazione. A fare il resto ci penseranno i vari “accordi di programma”, Programmi Integrati di Intervento, e tutti i figli dell’urbanistica contrattata

23 novembre 2005

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