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Piero Cavalcoli
La linea del Piave
22 Novembre 2017
Proposte e commenti
Una critica su due temi centrali del progetto di legge urbanistica dell’Emilia Romagna: le misure per il controllo del consumo di suolo e per la rigenerazione urbana affidata alla negoziazione pubblico/privato. E alcune proposte per il “ravvedimento operoso” in sede di approvazione. Testo per la conferenza "Privatizzare l'urbanistica?".

Una critica su due temi centrali del progetto di legge urbanistica dell’Emilia Romagna: le misure per il controllo del consumo di suolo e per la rigenerazione urbana affidata alla negoziazione pubblico/privato. E alcune proposte per il “ravvedimento operoso” in sede di approvazione. Testo per la conferenza "Privatizzare l'urbanistica?".

Come credo sia opinione comune, il progetto di legge cammina sostanzialmente su due gambe: la limitazione del consumo di suolo e l’alleggerimento delle regole e dei controlli che hanno fino ad ora disciplinato gli interventi sul territorio costruito, la cosiddetta “rigenerazione urbana”. Gli altri due obiettivi dichiarati (contrasto alla corruzione e semplificazione delle procedure) possono essere ritenuti stampelle accessorie a queste due gambe, e possono essere sostanzialmente riconducibili ad esse. Su queste due gambe devono quindi essere concentrate le critiche e stabilite le politiche di contrasto al progetto di legge.
Noi sosteniamo, e anche a questo proposito credo che non ci siano divergenze tra noi, che sul primo tema, la limitazione del consumo di suolo, la disciplina proposta, oltre a non corrispondere appieno a quanto sarebbe necessario per riportare ordine nelle problematiche di governo del territorio, è sostanzialmente inefficace. Per due motivi concorrenti: da un lato la disordinata e remissiva disciplina proposta per il cosiddetto “periodo transitorio” (i 3/5 anni di moratoria concessi alla politica di contenimento) che, come è possibile dimostrare con stime attendibili, rischia di vanificare ogni benefico effetto del contenimento proposto e, dall’altro, la rinuncia ad attribuire al livello appropriato il governo e la gestione di questo contenimento che, come non ci si stancherà di affermare, dovrebbe prioritariamente combattere la dispersione (il cosiddetto “sprawl”), fenomeno decisamente più preoccupante (sia sul terreno ambientale che su quello della funzionalità delle reti) della impermeabilizzazione dei suoli.
Sul secondo tema, e cioè l’auspicato avvio di una stagione impegnata nel recupero e riuso del costruito siamo convinti, anche in questo caso credo senza eccezioni, che la disciplina proposta, nell’illusione che l’abbattimento delle regole e l’esaltazione del ruolo dell’iniziativa privata siano le chiavi per riattivare il meccanismo inceppato dell’edilizia, si converta nella rinuncia alla riserva pubblica sull’azione di governo urbano e del territorio. Anche in questo caso per due sostanziali motivi: da un lato per la rinuncia ad una definizione pubblica e preventiva del futuro delle aree più delicate della città e del territorio (quelle in sofferenza nel costruito e quelle da dedicare alle nuove quote ammissibili al di fuori del territorio urbanizzato), abbandonate ad una spericolata negoziazione tramite accordi pubblico/privato appena condizionati da una fumosa “strategia”. Dall’altro per la disciplina proposta per la maggioranza del territorio, urbano ed extraurbano, non destinata ad accordi ma affidata a procedure che umiliano sia le regole democratiche della decisione che quelle dell’autonomia comunale.

In che cosa può dunque consistere la preannunciata “linea del Piave”?
E’ necessario che la Giunta, sui quattro punti descritti, dia segni di significativo ravvedimento, in assenza dei quali, è difficile non considerare altamente negativo il complesso delle norme proposte e tale da rappresentare, invece che un avvio a soluzione delle problematiche individuate, un sostanziale peggioramento della situazione attuale.
Riassumendo in conclusione i temi (dei quali, se si ritiene necessario, può essere fornita una trattazione di maggior dettaglio), si deve esprimere fermo contrasto a:
1. la vanificazione delle disposizioni di contenimento del consumo di suolo a seguito delle eccezioni concesse per il periodo transitorio (art.6, in particolare);
2. l’inefficacia delle medesime disposizioni a seguito del sostanziale indebolimento della disciplina di governo a livello territoriale (artt.40, 41 e 42);
3. la rinuncia alla definizione pubblica e preventiva delle destinazioni e delle densità delle previsioni (artt.34/38);
4. il ricorso a procedure di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici che umiliano il dibattito dei consigli, la partecipazione e l’autonomia comunale.
Ma che può significare, in concreto, “fornire segni di significativo ravvedimento”? Su quali specifici argomenti è indispensabile ricevere significative “aperture”?
Per quanto riguarda il tema della limitazione al consumo di suolo e della paventata inefficacia delle disposizioni:
1. sull’aspetto della “quantità della riduzione” è necessario che, in base ad una ragionevole e documentata stima degli effetti delle eccezioni al calcolo, concesse dall’attuale articolato (in particolare dall’art.6), siano proposti dispositivi che riducano in modo drastico tali effetti, in una gamma di soluzioni che vanno dall’eliminazione totale delle eccezioni ad una programmata azione di controllo e di riserva di intervento regionale qualora si verificassero i paventati eccessi e le norme di riduzione (da 250 Km quadrati ai 70 garantiti, secondo le promesse della Giunta) risultassero, nel corso del periodo transitorio, sostanzialmente disattese;
2. sull’aspetto della “qualità della riduzione” è necessario che venga riconosciuto che la limitazione (calcolata tramite riferimento alla superficie del territorio urbanizzato) deve risultare certa, sincrona, obbligatoria, ed infine, territorialmente significativa. “Certa” significa certificata, vale a dire riconosciuta ed amministrativamente legittima e documentabile (essa deve dunque discendere da un atto amministrativo la cui rispondenza ai dettami dell’art.32 deve essere validata). “Sincrona” significa assunta contemporaneamente in tutti i Comuni (o almeno entro un segmento temporale ragionevole), il che rappresenta l’unica misura in grado di valutare, a livello regionale, l’esatta dimensione della riduzione di consumo. “Obbligatoria” significa derivante da disposizioni di carattere perentorio e non ordinatorio, tali cioè da specificare che accade se la norma di riduzione non viene rispettata. “Territorialmente significativa”, infine, significa solidamente connessa (con riferimento agli artt.40, 41 e 42) con le strategie di pianificazione territoriale regionali e provinciali, garanti di una equilibrata distribuzione dei “pesi” e di un loro equilibrato rapporto con le reti, i servizi e le fragilità ambientali.
Per quanto riguarda il tema della rigenerazione urbana e della paventata rinuncia alla riserva pubblica sull’azione di governo urbano e del territorio:
1. sulla rinuncia ad una definizione pubblica e preventiva del futuro delle aree più delicate della città e del territorio (artt…31/38) è necessario che venga riconosciuto che, in assenza di definite ed esaurienti disposizioni relative agli elementi costitutivi della cosiddetta “strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale” (art.34, che disciplina l’unico riferimento conformativo degli accordi operativi) è necessario che sia stabilito (nel corpo legislativo e non mediante un successivo atto tecnico della Giunta, che sarebbe sottratto ad ogni controllo democratico) il range di valori che possono dar senso alle previsioni (anche se “di massima”, come specificato dall’articolato) un range relativo sia alle destinazioni d’uso che agli indici e che perciò permetta di formulare la necessaria valutazione di sostenibilità ambientale degli interventi;
2. sulle procedure di formazione e di approvazione delle scelte di pianificazione è necessario che venga riconosciuta la necessità di ripristinare l’assoluta centralità del Consiglio e di condividere l’esigenza di evitare, in nome della semplificazione, ogni ingiustificata sovraesposizione del ruolo della Giunta, così come va riconosciuta l’esigenza di confermare gli strumenti di regolazione delle esigenze di trasformazione ed adeguamento del patrimonio costruito (con particolare riferimento alle periferie urbane ed al territorio agricolo) da sempre riconducibili alla sfera dell’autonomia comunale ed attualmente garantiti dalla legge regionale vigente.
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