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Luigi De Falco
Ferri da calza e polvere di cemento
26 Agosto 2017
Abusivismo
I sindaci avrebbero gli strumenti per verificare che le costruzioni non crollino come castelli di carte al primo soffio di vento, ma non sanno o non vogliono adoperarli. Del resto, quando il numero degli abusivi si avvicina a quello degli elettori...

I sindaci avrebbero gli strumenti per verificare che le costruzioni non crollino come castelli di carte al primo soffio di vento, ma non sanno o non vogliono adoperarli. Del resto, quando il numero degli abusivi si avvicina a quello degli elettori... Emergenza cultura online, 24 agosto 2017

Dalla cronaca emerge dunque che sull’isola d’Ischia le pratiche di condono ovvero gli abusi edilizi denunciati sino al 2003 sono stati 27mila. Non dispongo dei dati relativi agli ultimi 14 anni, ma sembra sufficiente attenersi alle statistiche per sostenere che, rapportando tale dato al numero di famiglie residenti sull’isola, si avrebbe che “mediamente” ogni famiglia abbia esattamente un abuso da condonare.

In contesti nei quali i sindaci chiedono il voto ai cittadini è impensabile che essi possano mai avere la minima intenzione di procedere all’esame delle richieste di condono giacenti negli uffici, se forte è il rischio di un loro rigetto e del conseguente obbligo a demolire. Si aggiunga a ciò l’obbligo invece sistematico della demolizione di tutti i volumi abusivamente realizzati dopo il 2003 che la legge del terzo condono esclude dalla sanatoria.
Ne deriva che il compito di demolire che la legge impone ai Sindaci viene sistematicamente disatteso e le sole demolizioni praticate sino ad oggi siano state quelle disposte dai tribunali, in esito ad anni di lunghi processi, tirati avanti nel tempo grazie alle ordinarie disfunzioni della macchina della giustizia e all’abilità di molti avvocati che hanno costruito fortune difendendo gli abusivi. Demolizioni che saranno disciplinate (impedite) “per legge”, se passa il disegno di legge “Falanga” di prossima discussione alle Camere.
Nel frattempo il giudice non può nemmeno utilizzare gratuitamente il genio militare per demolire, ancora vigendo un protocollo tra ministeri della difesa e delle infrastrutture (governo Berlusconi) che stabilisce l’onerosità dell’intervento del genio militare con un prezzario cinque volte superiore agli ordinari prezzari utilizzati per le opere pubbliche (avete letto bene: “5 volte superiore”). Ciò impedisce di fatto al giudice di avere mano libera per demolire.
La stessa prima legge del condono ha consentito pure a molti notai di costruire fortune stipulando atti di vendita di immobili abusivi -seppur ancora non condonati- in quanto, in attesa dell’esame delle relative istanze da parte dei comuni, tali “corpi del reato” possono essere liberamente trasferiti. Sia chiaro che nel comportamento delle citate categorie professionali non va individuata alcuna illegalità, dal momento che la stessa legge consente la vendita degli abusi oggetto di domanda di condono ancora non esitata, se all’atto di trasferimento basti soltanto allegare la copia della istanza di condono e poche altre formalità.

Il sindaco di Casamicciola lamenta che il piano paesistico vigente impedisce la demolizione e ricostruzione degli edifici precedenti al 1945, così impedendo che l’isola possa avere un’edilizia “di qualità”. Certo il sindaco ignora secoli di pagine di storia del suo comune e dell’isola d’Ischia, ignorando che non sono soltanto i paesaggi naturali ad attirare i turisti dal mondo intero, ma pure ignora che “adeguare” sismicamente un edificio significa adeguarlo non necessariamente demolirlo, ignora che l’edilizia - tutta post bellica - del cemento armato da ferri “da calza” e povera polvere cementizia quali sono i materiali tipici dell’abusivismo, è quella che in ogni parte d’Italia genera le cosiddette “vittime degli eventi naturali” ed è quella che più opportunamente va demolita. Aggiungo che alle domande di condono è normalmente allegato il prescritto “certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato” che generalmente sbriga in poche righe, quanto invece più corposamente e matematicamente verificato e calcolato per le nuove opere - legittime - in riferimento alle vigenti normative antisismiche.

Il sindaco trascura pure il fatto che il Piano Paesistico dell’ Isola d’Ischia offre una via di uscita, utile alla collettività intera. L’articolo 19 stabilisce infatti che nelle aree, anche vaste, dove si addensano le opere abusivamente eseguite, il parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 32 della legge 47/85 verrà reso in conformità alle prescrizioni contenute in un piano di dettaglio da redigersi entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano a cura del Ministero per i BB.CC.AA. e con il supporto degli Uffici Tecnici dei Comuni interessati. Detto piano è finalizzato ad una valutazione specifica della compatibilità delle opere abusivamente realizzate con il grado di compromissione ambientale della relativa area.
Di fatto la vigente norma di piano paesistico fa ancora sopravvivere la conveniente prescrizione di obbligatorietà di tale strumento di pianificazione, che era contenuta nell’art. 29 della legge 47/85, abrogata dalla terza legge (“Berlusconi”) sul condono, del 2003. A detti piani di dettaglio resta subordinata la valutazione della compatibilità paesaggistica degli abusi oggetto delle istanze di condono presentate fino al 1994. La terza legge 2003 esclude invece la proponibilità del condono nelle zone vincolate (tutta l’isola d’Ischia), da ciò derivando che le domande riguardanti l’abusiva esecuzione di volumi sarebbero tutte irricevibili (ma, in pratica, tutte in giacenza negli armadi comunali).

A questo punto risulta chiaro che, al bisogno di residenze per gli abusivi ad Ischia debbano provvedere i comuni con la pianificazione urbanistica di dettaglio che la legge nazionale imponeva sin dal 1985 e fino al 2003, e che la pianificazione paesaggistica ancora impone dal 1999.
Specificamente ne deriva che proprio nelle zone tartassate dall’edilizia selvaggia né i sindaci e nemmeno la Regione Campania -che aveva l’obbligo (ex art. 29 l. 47/85) di esercitare i poteri sostitutivi- hanno mai provveduto, dal 1985, a redigere il Piano di dettaglio delle opere abusive
e che né il disastrato Ministero BBCC assieme ai Comuni hanno mai provveduto, dal 1985 ad oggi, a redigere il Piano di dettaglio delle opere abusive.

Insomma, proprio la legge che istituì il condono edilizio prescrisse l’obbligo della redazione di tali piani di dettaglio, finalizzai a salvaguardare gli interessi storici e paesaggistici e i vincoli idrogeologici e sismici nei territori interessati, e al contempo fornire risposte adeguate alle esigenze dell’abitare.
Mai in Campania si è visto alcun piano del genere e mai si è visto che la Regione che fino al 2003 ne aveva l’obbligo, abbia commissariato i comuni inadempienti (tutti) come la legge imponeva. Quell’articolo non esiste più, ma resiste il problema e le sue soluzioni rinviate, sine die, alla ordinaria latitanza delle pianificazioni di iniziativa comunale.
Resiste invece ancora l’articolo 19 del Piano Paesistico dell’Isola d’Ischia che, non potendo (per incompetenza) proporsi di salvaguardare gli interessi tutelati dai vincoli idrogeologici e sismici dei territori interessati, si limita (per competenza) a quelli di carattere storico e paesaggistico, prescrivendo il preventivo “Piano di dettaglio … finalizzato ad una valutazione specifica della compatibilità delle opere abusivamente realizzate con il grado di compromissione ambientale della relativa area”.

Il problema di oggi sembra essere il terremoto (oggi blando, nonostante i suoi pur gravi effetti). Ma il vero problema è l’abusivismo che, quando sarà associato a un più forte sisma (il terremoto del 1883 fece 2.300 morti) o ad altri fenomeni “naturali” di carattere idrogeologico, ci costringerà a ben altre “conte”. L’Autorità di Bacino regionale che governa il corretto uso del territorio sotto l’aspetto idrogeologico disciplinandone le trasformazioni attraverso il “Piano di assetto idrogeologico”, si è chiamata fuori dal problema. Nelle norme del Piano l’Autorità dispone che siano i comuni a pronunciarsi sugli immobili ricadenti nella zone di rischio. Ad alcuni comuni (Napoli, ad esempio), l’Autorità regionale ha precisato la propria incompetenza ad esprimersi sulle domande di condono, ma ha pure ricordato che nelle zone di rischio “elevato” e “molto elevato” (indicate come R3 e R4) non sia compatibile alcuna nuova edificazione, ancorché quelle abusivamente realizzate.

E’ vero, i sindaci sembrano aver ragione, non è questione di “materiali scadenti che non corrispondono alla normativa vigente”, quanto piuttosto la presenza sul territorio di volumi costruiti anche a prescindere dalla qualità dei materiali.
Aspettiamo di piangere quando verrà il momento in cui un altro “fenomeno naturale” avrà mietuto centinaia di vittime?

24 agosto 2017

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