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Giovanni Losavio
L'antiquario legislatore che piace al ministro
12 Aprile 2017
Beni culturali
Privilegiata la vendita dei beni culturali di proprietà privata in un infame articolo infilato di soppiatto in una legge inemendabile, dettato al legislatore dai mercanti d'arte.

Emergenza cultura online, 12 aprile 2017

Si è infine sentita la la voce del ministro che su Repubblica (6 aprile) mette anche la sua firma sotto questo articolo 68 infilato da un emendamento corsaro, in senato, seconda lettura, nel disegno di legge per la concorrenza e il mercato (per promuovere concorrenza e mercato). Appunto “per favorire la circolazione dell’arte contemporanea”, che non sembra propriamente compito del ministro per i beni culturali, “la soglia temporale per il vincolo, dice, è portata a 70 anni”. Ma il ministro non dice, forse perché non lo ha inteso, che quel limite dall’arte contemporanea è stato esteso per trascinamento, ben oltre il fine, a ogni specie di beni del cui interesse culturale si possa discutere, beni immobili compresi, ben fermi lì dove stanno.

E garantisce che l’art. 68 “è frutto del lavoro di parlamento, governo e associazioni”, non certo quelle per la tutela che dovrebbe sentire più vicine, ma il gruppo di interesse formato dai mercanti d’arte all’insegna, come si è letto, di “Apollo 2”, assistiti da professionalità di eccellenza che, non smentita, si è presa il merito di aver dettato testualmente la nuova disciplina Parla di governo, il ministro, non specificamente del suo mibact, al quale si addicono modi di iniziativa del tutto diversi per promuovere la riforma di ben nove ed essenziali articoli del codice dei beni culturali. E nella stesura di questo articolo 68, che mal si armonizza nel testo del disegno di legge, si stenta francamente a riconoscere il contributo del ministero per i beni culturali, mentre integralmente risultano soddisfatte le rivendicazioni tradizionali della lobby degli antiquari, anche al costo di cancellare un principio generale fermissimo fin dalla legge Rosadi, quello per cui sono sufficienti cinquant’anni dalla esecuzione del bene perché possa essere espressa una valutazione critica sicura sul suo interesse culturale.

E’ vero che questo principio aveva subito una singolare eccezione nel 2011, con il dichiarato proposito di “riconoscere massima attuazione al federalismo demaniale” e così spostare a ritroso fino a settant’anni lo spazio temporale di libera disponibilità al trasferimento dei beni immobili dello stato ai comuni, fuori da ogni controllo della istituzione di tutela. La modifica al codice dei beni culturali andò oltre questo dichiarato fine e introdusse la nuova regola per tutti i beni immobili appartenenti non solo agli enti pubblici, ma pure a quelli ad essi assimilati dall’art.10 comma 1 del codice, enti ecclesiastici e persone giuridiche private, le fondazioni innanzitutto, senza fine di lucro. Uno strappo nel tessuto coerente e compatto della tutela che certo, per la irragionevole disparità di trattamento (in ragione della natura del bene, mobile e immobile, e per la titolarità proprietaria), si espone a rilievi di legittimità costituzionale. Un rischio che si è voluto evitare nella disciplina dei controlli all’esportazione – uscita dei beni culturali e quindi ne è risultato elevato generalmente alla soglia dei settant’anni, per beni immobili e mobili, di appartenenza pubblica e privata, il tempo per così dire di attesa. E così si pensa di aver messo al sicuro da ogni dubbio di costituzionalità anche lo sgarro del federalismo demaniale. Ma è un colpo grave alla consistenza stessa del patrimonio storico artistico della nazione, una ulteriore amputazione per corrispondere alle rivendicazioni del mercato antiquariale.

Nell’elenco dei “tipi” di bene culturale dell’art.10, comma 2, del “codice” l’art.68 introduce una singolare nuova categoria di beni – lettera d-bis – in ragione dell’interesse “eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione” che in quell’elenco non trova una autonoma obbiettiva caratterizzazione intrinseca, riflettendo soltanto il grado elevato dell’interesse culturale richiesto, particolarmente importante per i beni di appartenenza privata (tributo al terribile diritto di proprietà privata), mentre un non qualificato interesse è requisito sufficiente per la tutela del bene pubblico. E’ il consecutivo comma 5 che dà ragione di questa nuova anomala categoria di beni per i quali, siano mobili o immobili, di appartenenza pubblica o privata, vale la più breve soglia temporale dei cinquant’anni. Insomma è il recupero estremo ed eccezionale dello spazio di tempo, prospettiva a ritroso, cui da oltre un secolo si è fatto costante e generale riferimento per il riconoscimento del bene culturale. Ma a ben vedere è la spia di irragionevolezza della discriminazione e dello stesso allungamento dei tempi a settant’anni. Il diverso grado dell’interesse (particolarmente importante, eccezionale) non può dare giusto motivo alla diversa disciplina dei tempi di riconoscimento e il più breve termine, solo eccezionalmente ammesso, sufficiente per consentire l’apprezzamento al riguardo, non può non valere generalmente per il riconoscimento del bene culturale. Questione di legittimità costituzionale non certo infondata. Ma la ragione della invenzione di questa nuova categoria di beni culturali si deve esclusivamente trovare nella copertura alla innovazione della disciplina dell’esportazione tutta orientata alla facilitazione della circolazione dei beni che costituiscono l’oggetto del mercato dell’arte. Su questa nuova categoria si fonda il dispositivo, in realtà meramente virtuale, che dovrebbe contenere gli effetti estremi dell’ampia apertura all’esportazione, essendo dato al soprintendente il potere di negare l’autorizzazione pur nel difetto del requisito del minimo valore o del mancato raggiungimento della soglia dei settanta anni (sempre che sia stata superata quella dei cinquanta) se avrà rilevato nello specifico bene a lui presentato per il vaglio all’uscita quell’eccezionale interesse. Ma non basta il suo giudizio per fermarlo, perché, deviazione dall’ordine normale delle competenze, la questione sarà decisa dal “competente organo centrale del ministero” (il direttore generale deve intendersi). Procedimento anomalo e attardante che scoraggia l’esercizio della eccezionale facoltà.

Nella modifica dell’art. 63 del “codice” sta il cuore di questa obliqua riforma e la fonte della sua ispirazione. L’art.63 ha origine, come è ben noto, in una lontana disposizione del t. u. delle leggi di pubblica sicurezza (1931) sul commercio dell’usato, che fu ripresa in funzione dell’esercizio della tutela nel testo unico del 1999 in materia di beni culturali e ambientali. Si vuole dunque oggi che già nella bottega dell’antiquario si formi e si consolidi la qualificazione degli oggetti del suo commercio, secondo due distinti elenchi (del registro tenuto in formato elettronico), quello dei beni che, se se ne volesse programmare l’esportazione, dovranno essere presentati al soprintendente; e quello dei beni che ne sono invece esenti secondo un attestato rilasciato in modalità informatica (dallo stesso soprintendente deve intendersi). Ed è poi il consecutivo art. 65 contestualmente modificato che fissa la disciplina della esenzione. Certo, al soprintendente è data la facoltà di richiedere la presentazione del bene incluso nell’elenco (da lui consultabile, dice l’articolo, in tempo reale) dei beni esenti , ma dovrà sbrigarsi perché l’elenco riguarda le vendite e dunque il bene già è passato nella disponibilità dell’acquirente che è fornito dell’attestato rilasciato in modalità informatica e, se è questa la sua intenzione, lo potrà liberamente esportare.

Insomma un sistema di massima garanzia per l’antiquario e per il suo acquirente, cui corrisponde per contrappasso un debolissimo presidio della tutela, valendo paradossalmente il sistema informatico di libero accesso al registro come presunzione di conoscenza da parte del soprintendente, i cui uffici, specie dopo la recente riforma dell’organizzazione, stanno in drammatico affanno. L’art.65 riformato ci dice infine quali beni debbono essere iscritti nell’elenco dei beni esenti, che sono quelli “il cui valore sia inferiore ad euro 13.500” e considera l’ipotesi di uscita definitiva del bene a richiesta del possessore che, deve intendersi, non sia già fornito dell’attestato rilasciato in via informatica se lo ha acquistato dall’antiquario e il soprintendente non abbia allora richiesto la fisica presentazione. La facoltà per il soprintendente di richiedere la presentazione del bene non sembra neppure contemplata se è il possessore ad accedere all’ufficio di esportazione con la istanza di esenzione dalla autorizzazione, perché l’onere di provare che il bene rientra “nelle ipotesi per le quali non è prevista l’autorizzazione” è adempiuto attraverso l’autocertificazione, “ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”, che ha valore di prova fino a querela di falso, il soprintendente la deve assumere come fondata e solo se avrà individuato in quel bene l’interesse “eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione” potrà avviare il procedimento di dichiarazione che si concluderà, come già si è dato atto, entro sessanta giorni “con decreto del competente organo del ministero”. Non è neppure il caso qui di insistere sull’assurdo parametro del valore commerciale in funzione del riconoscimento dell’interesse culturale (in linea di granitico principio mai condizionato dall’apprezzamento economico) quando in ogni caso del tutto arbitraria è la determinazione del limite convenzionalmente assunto. Ma il valore commerciale non è certo un dato obbiettivamente misurabile e stabile, affidato come è all’imponderabile umore del mercato e dunque è espressione di un apprezzamento soggettivo che, come tale, non può razionalmente costituire (così per altro la stessa indicazione del tempo di esecuzione dell’opera, spesso opinabile) oggetto della formale certificazione presidiata dalla presunzione legale di verità.

Ben sappiamo che la inconsulta riforma di organizzazione della trama diffusa della tutela con l’accorpamento delle soprintendenze e la creazione dei poli museali (destinazione preferita dei funzionari storici dell’arte) ha messo in grave crisi l’esercizio della funzione di “dogana” e converrà allora, recondita consapevolezza, formalizzare con questo articolo 68 dello statuto di mercato e concorrenza la resa definitiva alla vivacità del mercato.

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