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Massimo Villone
Referendum, maneggiare con cura
3 Settembre 2015
Articoli del 2015
Attenti a come si maneggiano gli strumenti della democrazia. Un loro uso sbagliato è controproducente. Lavorare male, sbadatamente, senza riflettere e studiare quando si vuole contrastare qualcosa significa far vincere l'avversario.
Attenti a come si maneggiano gli strumenti della democrazia. Un loro uso sbagliato è controproducente. Lavorare male, sbadatamente, senza riflettere e studiare quando si vuole contrastare qualcosa significa far vincere l'avversario.

Il manifesto, 3 settembre 2015

E dun­que il voto popo­lare può essere l’unico stru­mento utile a mani­fe­stare un dis­senso che — pur di massa — non rie­sce diver­sa­mente a farsi ascol­tare. Ma è uno stru­mento non facile da uti­liz­zare.

Come va for­mu­lato un que­sito? Biso­gna anzi­tutto con­si­de­rare che il refe­ren­dum can­cella una legge o parti di essa, non la scrive. E la can­cel­la­zione non fa rivi­vere la legge prima vigente. Que­sto punto è ormai con­so­li­data giu­ri­spru­denza della Corte costi­tu­zio­nale (da ultimo con la sen­tenza 12/2014). Quindi, l’abrogazione lascia un vuoto nell’ordinamento giu­ri­dico. Per la Corte, taluni vuoti sono tol­le­ra­bili, altri no e deter­mi­nano l’inammissibilità del que­sito. Que­sto accade quando la legge è essen­ziale per il fun­zio­na­mento di organi costi­tu­zio­nali o l’attuazione di diritti costi­tu­zio­nal­mente pro­tetti, ed è dun­que «costi­tu­zio­nal­mente necessaria».

I prin­cipi richia­mati sono stati ela­bo­rati a par­tire dalle leggi elet­to­rali, e poi estesi ad altre fat­ti­spe­cie, come la fecon­da­zione assi­stita, e la rior­ga­niz­za­zione degli uffici giu­di­ziari, per cui la Corte ha dichia­rato inam­mis­si­bili i que­siti in tutto o in parte abro­ga­tivi (sen­tenze 45/2005; 5/2015). Uguale sorte potrebbe toc­care a un que­sito total­mente abro­ga­tivo della legge 107/2015. Il vuoto nor­ma­tivo con­se­guente pro­ba­bil­mente lasce­rebbe il ser­vi­zio sco­la­stico — certo essen­ziale non meno di quello per la giu­sti­zia — privo del fon­da­mento orga­niz­za­tivo indi­spen­sa­bile. E ne ver­rebbe leso il diritto costi­tu­zio­nal­mente pro­tetto all’istruzione.

Quindi, solo que­siti abro­ga­tivi par­ziali e mirati. Ma anche il sin­golo que­sito va guar­dato con atten­zione. Pen­siamo al preside-sceriffo. Se viene ridotto nei poteri con un que­sito accor­ta­mente indi­riz­zato - ad esem­pio, alla discre­zio­na­lità nelle chia­mate - non c’è pro­blema. Ma se il que­sito, ancor­ché par­ziale rispetto alla legge, fosse tale da can­cel­lare la figura del diri­gente sco­la­stico o da ren­derla simu­la­cro del tutto vuoto, l’esito potrebbe essere l’inammissibilità. Un diri­gente in grado di gestire effet­ti­va­mente l’istituto sco­la­stico è pur sem­pre indi­spen­sa­bile per il ser­vi­zio. Anche il que­sito par­ziale potrebbe cadere sotto la man­naia della «legge costi­tu­zio­nal­mente neces­sa­ria». Que­sta è la tec­nica com­ples­si­va­mente osser­vata dal que­sito di "Pos­si­bile" sul diri­gente, quale che sia poi l’opinione sui tempi e i modi dell’iniziativa.

Que­siti par­ziali e mirati, dun­que, che siano - come la Corte costi­tu­zio­nale richiede - chiari, omo­ge­nei, uni­voci. Con que­sto si intende che su tutte le dispo­si­zioni oggetto di cia­scun que­sito chi vota possa deter­mi­narsi uni­vo­ca­mente per il sì o per il no. Ogni que­sito deve avere un punto focale. Nelle parole della Corte, una «matrice razio­nal­mente uni­ta­ria».

Quali que­siti? La scelta è poli­tica, ed è la prima da fare. Una volta assunta, si può guar­dare alla for­mu­la­zione tec­nica. Per la scuola, pos­siamo ad esem­pio pen­sare al preside-sceriffo, all’alternanza scuola-lavoro, al bonus sco­la­stico (da for­mu­lare con par­ti­co­lare cau­tela, soprat­tutto per la pos­si­bile inter­fe­renza con la finanza pub­blica), o altri che l’assemblea del 5–6 set­tem­bre voglia sce­gliere. Sag­gezza vuole che si guardi a que­siti che non siano divi­sivi nel movi­mento pro­mo­tore, e par­lino anche al di fuori. Il sapore del cor­po­ra­ti­vi­smo può ucci­dere un refe­ren­dum già nella rac­colta delle firme. Men­tre va favo­rito l’incontro con movi­menti volti a obiet­tivi diversi, ma poten­zial­mente siner­gici in una comune stra­te­gia refe­ren­da­ria (legge elet­to­rale, Jobs Act, ambiente). Al tempo stesso, l’iniziativa refe­ren­da­ria non pre­clude la diversa e auto­noma via della que­stione di costi­tu­zio­na­lità sol­le­vata in sede di impu­gna­tiva di prov­ve­di­menti ammi­ni­stra­tivi adot­tati in appli­ca­zione della riforma.

La scelta di quali que­siti e quando deve con­si­de­rare sia la rac­colta di 500.000 firme (per sicu­rezza, 600.000) secondo la legge 352/1970, sia la neces­sità di por­tare al voto oltre 25 milioni di ita­liani. Pas­saggi non impos­si­bili, ma certo non facili. Soprat­tutto con­si­de­rando che Renzi tra­durrà ogni refe­ren­dum in un ple­bi­scito su se stesso e sul cam­bia­mento. Biso­gnerà tro­vare parole d’ordine chiare, sem­plici, vicine all’animo di chi firma per i refe­ren­dum, e di chi vota.

Il refe­ren­dum ex arti­colo 75 era per i costi­tuenti un cor­ret­tivo mar­gi­nale in un sistema cen­trato sulle assem­blee elet­tive e sulla rap­pre­sen­tanza poli­tica. La ridu­zione degli spazi di demo­cra­zia alla quale oggi assi­stiamo spinge a una nuova sta­gione, che può tro­vare nel refe­ren­dum un punto essen­ziale del com­ples­sivo sistema di checks and balan­ces. La via è già oggi dif­fi­cile. E capiamo anche meglio quanto sia peri­co­loso il dise­gno della riforma costi­tu­zio­nale in discus­sione in senato, che rende il per­corso refe­ren­da­rio - a mio avviso - ancora più imper­vio. Al popu­li­smo lea­de­ri­stico e auto­cra­tico dob­biamo con­trap­pore la demo­cra­zia dei gufi.

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