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Legambiente
Legambiente: critiche e domande, ma adesione "a un percorso innovativo"
10 Novembre 2014
La legge Lupi
Molte perplessità, molte critiche, molti suggerimenti corretti; ma un’ampia disponibilità a proseguire «un percorso realmente innovativo e utile a dare risposte ai problemi del Paese e a valorizzare le sue risorse territoriali e le sue città» che suscita più di un interrogativo considerando il ruolo attivissimo nel regime Renzi del Presidente Onorario di Legambiente Ermete Realacci.

Legambiente, nel presentare le proprie osservazioni, sottolinea l’apprezzamento per aver scelto di
sottoporre il testo a un confronto pubblico. Riteniamo infatti che un metodo di questo tipo sia
indispensabile per affrontare tematiche di così rilevante importanza per il futuro del Paese.

Le nostre osservazioni affrontano prima alcune questioni preliminari, sugli obiettivi e la coerenza
del provvedimento rispetto alle politiche che riguardano il territorio italiano, e poi entrano nel
merito della proposta di articolato. Per Legambiente un intervento normativo in materia di governo
del territorio appare quanto mai urgente e deve avere come obiettivo di aprire i cantieri della
riqualificazione urbanistica, energetica e antisismica del patrimonio edilizio italiano, per dare
risposta anche alla drammatica crisi del settore delle costruzioni.

Prima di affrontare il testo, la proposta del Ministero delle Infrastrutture sollecita un chiarimnto
rispetto ad alcune questioni rilevanti in materia di governo del territorio.

Quale rapporto ha questo testo con il Disegno di Legge approvato a Dicembre in Consiglio dei
Ministri, in materia di “Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato”
all’esame della Camera dei Deputati?

La proposta ha la forma del Disegno di legge, e dovrà dunque iniziare un iter parlamentare, confrontarsi con altri disegni di Legge già presentati in Parlamento sulle stesse tematiche, oltre che
con la discussione in corso in Commissione ambiente e agricoltura della Camera dei Deputati intorno ai diversi testi presentati in materia di consumo di suolo, a partire dal Disegno di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri a Dicembre. Un coordinamento tra i provvedimenti appare imprescindibile, per dare un chiaro segnale di cambiamento nelle politiche urbanistiche e per rendere efficaci le stesse politiche di limitazione del consumo di suolo, in modo da spostare vantaggi e obiettivi verso la rigenerazione urbana e chiudere cosÏ per sempre il ciclo dell'espansione edilizia.

Inoltre, il testo affronta materie su cui interverrà la riforma del Titolo Quinto della Costituzione proposta dal Governo, ridefinendo le competenze tra Stato e Regioni. Senza dimenticare che le Province, a cui verrebbe affidata la pianificazione di area vasta, stanno subendo una profonda metamorfosi diventando un Ente di secondo livello con la riforma Costituzionale. Eppure proprio la pianificazione di area vasta svolge un ruolo fondamentale nel coordinare le politiche territoriali con quanto previsto dal Disegno di legge sul consumo di suolo, ossia i limiti per la trasformazione di aree agricole e il monitoraggio del consumo.

Chiarire gli obiettivi che il Ministro e il Governo nel suo complesso si pongono rispetto al Disegno di legge appare dunque indispensabile.

Quale ruolo vuole svolgere il Ministero delle infrastrutture nelle politiche urbane e del territorio?

Presentando questo disegno di Legge il Ministero svolge un ruolo che non gli é proprio, legiferare,
mentre continua a non esercitare le competenze assegnate dalla Legge. Una scelta quantomeno
discutibile, anche perché con il Disegno di Legge si individuano compiti per il Ministero di
pianificazione strategica, attraverso la redazione della Direttiva Quadro Territoriale (DQT) e di
programmazione speciale, quando sono da tempo stati svuotati di ogni ruolo i Dipartimenti che
avrebbero dovuto assolvere a questi ruoli. Non solo, tra i compiti che il Ministero dovrebbe svolgere (ai sensi del Decreto legislativo 112/1998) vi sarebbero quelli di “identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese” (Articolo 52).

Come sono in capo allo Stato le funzioni relative “all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, all'abusivismo edilizio ed al recupero” come “alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato” e “alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica” e molto altro. Compiti su cui il Ministero é completamente latitante da anni. Legambiente si augura che questo ritorno di attenzione da parte del Ministero a questi temi sia dovuto finalmente alla comprensione della centralità che le politiche urbane devono svolgere nel nostro Paese -ricordiamolo, unico tra quelli OCSE a non avere un Ministero che si occupi di città e edilizia residenziale.

Esiste davvero la volontà da parte del Ministero di aprire una nuova fase nel governo del territorio?
Quale idea delle città e delle risorse territoriali nelle politiche di sviluppo?

Questo disegno di legge si pone un obiettivo importante: riformare, finalmente, un quadro normativo che da troppo tempo aspetta una visione e degli strumenti per aprire una nuova stagione di riqualificazione e valorizzazione delle risorse urbane e territoriali, che chiuda quella dello sviluppo urbano che era al centro della legge 1150/1942, e che solo in parte e' stata modificata dai successivi interventi normativi. Il problema é che in questo testo non e' presente alcuna visione del territorio italiano. All'articolo 1 sono elencati obiettivi generici - "il territorio, in tutte le sue componenti.... costituisce bene comune", ma poi in alcun modo é chiaro in quale direzione si voglia spingere le politiche del territorio. Inoltre risulta sorprendente che una proposta che dopo 70 anni dovrebbe ridefinire le regole di governo del territorio, in un Paese che sta vivendo una drammatica crisi del settore edilizio e al contempo una perdurante difficoltà di accesso alle abitazioni, non sia accompagnata da alcuna analisi della situazione, delle criticità del Paese, e che dunque motivi obiettivi e proposte.

A leggere l'articolato si può interpretare che per il Ministro, nonché per i consulenti che hanno contribuito alla scrittura dell'articolato, l'Italia soffra di una sola grande emergenza: la tutela della proprietà privata dagli arbitrii e dalle imposizioni di norme, piani e programmi. Addirittura un articolo e' dedicato alla sua salvaguardia, cosa che non avviene, ad esempio, per la biodiversità o i suoli. Si arriva a sostenere (articolo 1 comma 4), ma qui l'incostituzionalità della norma e' evidente, che ai proprietari degli immobili - dunque non a tutti i cittadini – è riconosciuto il diritto di partecipazione nei procedimenti di pianificazione. L'articolo va anche oltre istituendo un diritto d'iniziativa dei proprietari di immobili nella pianificazione al fine di "garantire il valore della proprietà", facendo apparire in un solo colpo modernissima ed europea la Legge del 1942 che garantiva a tutti i cittadini di partecipare con osservazioni alla redazione del piano e garantiva l'autonomia delle decisioni dell'amministrazione pubblica a prescindere dalle proprietà dei beni. Per evitare equivoci si ribadisce che anche nella esecuzione dei programmi territoriali ai privati deve essere garantita la partecipazione per evitare "sperequazioni tra le posizioni proprietarie". Non per impedire di mettere a rischio la tutela degli interessi pubblici o dei beni comuni, ma solo e unicamente la proprietà privata. Inevitabile conseguenza di questa attenzione alla centralità della “salvaguardia della proprietà dell’abitazione” (articolo 8, comma 5) Ë che si finisce per trascurare un obiettivo che le politiche urbane dovrebbero perseguire nel nostro Paese, ossia di far crescere il patrimonio edilizio in locazione e ridurre l’emergenza abitativa. Il tema Ë sostanzialmente ignorato dal provvedimento che invece ribadisce con chiarezza che la programmazione territoriale “contiene
previsioni particolari che garantiscono l’accesso alla proprietà del abitazione”.

E' disponibile il Ministero delle infrastrutture ad uscire da un approccio ideologico e ad affrontare sul serio e con nuovi strumenti i problemi di degrado delle città italiane?

Rispetto al merito delle scelte concentriamo le nostre osservazioni intorno ad alcune questioni che
ci sembrano prioritarie nel confronto pubblico. In questo é veramente utile e apprezzabile il metodo
adottato che, ci auguriamo, porterà a una rivisitazione del testo per poi aprire un confronto con Parlamento, altri Ministeri, Regioni e Enti Locali.

1 Certezza delle regole e strumenti di pianificazione

Il disegno di Legge cerca di porre ordine nel quadro di competenze (articoli 2-7) dopo due decenni
di interventi legislativi da parte delle Regioni. E' pienamente condivisibile che si fissino riferimenti
e principi uniformi all'interno dei quali la legislazione regionale si dovrà muovere, recuperando le
differenze e le contraddizioni che oggi contraddistinguono le diverse realtà. Il disegno di Legge non fissa però una prospettiva chiara con obiettivi che dovranno guidare queste scelte e che invece sono indispensabili come riferimento per i sistemi di valutazione. Una Legge su argomenti di questa
importanza non può risultare neutrale rispetto alle prospettive di sviluppo, ma dire con chiarezza
quale idea del territorio si vuole promuovere, lasciando alla pianificazione la sua declinazione nelle
scelte legate ai diversi territori. Il Ministero condivide l'idea che si debba fermare il consumo di suoli agricoli e naturali? Che la lotta ai cambiamenti climatici, e quindi la riduzione di gas serra e le politiche di adattamento debbano entrare oggi con forza nella pianificazione? Che il recupero urbanistico, ambientale e sociale delle aree degradate e dismesse debba rappresentare la priorità
degli interventi? E allora questi obiettivi, e altri che si ritengono prioritari, devono essere
chiaramente scritti nel Disegno di Legge in modo che la DQT li declini attraverso scelte e criteri e
che si affidi alla valutazione ambientale strategica dei piani il compito di verificarne la presenza e
coerenza qualitativa e quantitativa.

Legambiente condivide la scelta (articolo 7) di inserire nella legge la divisione del piano comunale
in una parte programmatoria e in una di carattere operativo e, soprattutto, di stabilire che
quest'ultimo non abbia efficacia conformativa della proprietà e degli altri diritti reali. Appare però
contraddittorio prevedere (articolo 7, comma 8) che “la mancata approvazione del piano operativo
nel termine massimo indicato comporta la decadenza delle previsioni del piano a contenuto
programmatorio”. Proprio perché quelle previsioni non incidono sulla proprietà questa indicazione
Ë priva di senso e in ogni caso finché non Ë approvato il piano operativo le previsioni possono
essere riviste dal Comune e anche stralciate, ma senza automatismi.

2 Una politica per la rigenerazione urbana

Le scelte del provvedimento sul tema del rinnovo urbano appaiono, purtroppo, inadeguate ad
affrontare problemi di questa complessità. Quanto previsto si limita a individuare per i Comuni la
possibilità di attivare operazioni di rinnovo urbano, con obiettivi generici e senza chiarire come
dovrebbero funzionare le procedure (se non con un accenno alla conferenza di servizi). Anche qui al centro dell’attenzione sembra essere la tutela dei privati interessati dai piani di rinnovo e il loro
diritto di partecipare alla formazione. Mentre per tutti gli altri cittadini, non proprietari o proprietari
di immobili fuori dall'area, per essere informati bisognerà aspettare che le Regioni disciplinino il
dibattito pubblico (ma solo nei casi di abbattimento e ricostruzione di porzioni di città, altrimenti
nessun diritto).

L’assenza di una analisi delle barriere che oggi esistono per interventi di rigenerazione urbana nel
nostro Paese o di retrofit energetico di edifici condominiali avrebbe aiutato a capire quale direzione
prendere. Il gruppo dei consulenti chiamato dal Ministro a elaborare il testo avrebbe potuto portare
nella discussione le esperienze recenti delle città europee, per capire come temi di questa complessità vengano affrontati in ben altro modo. Avrebbe aiutato un analisi della situazione delle periferie italiane per capire a Bari, Napoli, Roma, Genova la semplice deregulation non porta ne al rilancio dell'edilizia ne a mobilitare risorse private. Davvero si può rinunciare a qualsiasi ruolo di coordinamento, indirizzo, sperimentazione, finanziamento da parte Statale? Oppure, interventi
complessi di rigenerazione urbana con obiettivi di integrazione sociale, di demolizione e ricostruzione e densificazione, con obiettivi energetici e ambientali ambiziosi, l’utilizzo di concorsi
di sperimentazione, di sperimentazione nel social housing, di ridefinizione della mobilità
incentrandola sul trasporto pubblico, ciclabile e pedonale, possono essere realizzati nel nostro Paese
senza una regia del Comune che preveda strumenti nuovi di pianificazione, confronto pubblico e
intervento? La risposta appare scontata per chi conosce le esperienze di riqualificazione realizzate a
Marsiglia come ad Amburgo, a Copenaghen come a Barcellona.

Legambiente ritiene che proprio nella rigenerazione urbana sia la sfida oggi più importante per uscire dalla crisi del settore edilizio e per dare risposta ai problemi delle città italiane. Ma occorrono
strumenti e obiettivi nuovi per mettere in moto interventi di questa portata e, soprattutto, evitare che
riguardi solo alcune città e le aree più appetibili lasciando nel degrado tutto ciò che non e' attraente
per gli operatori privati. Inoltre, oggi il riuso non può essere neutrale rispetto agli obiettivi che ci si
vuole proporre. Abbiamo bisogno di interventi che non si limitino a demolire e ricostruire,
realizzare qualche attività e servizi, ma di riqualificazioni che portino qualità architettonica e urbana, integrazione sociale, con obiettivi e prestazioni ambientali elevate in modo da realizzare edifici con consumi energetici prossimi allo zero. Questi obiettivi nel Disegno di Legge non ci sono e neanche vi sono proposte per ridefinire il ruolo dello Stato e quello dei Comuni in queste politiche. Legambiente propone di prendere spunto proprio dalle migliori esperienze europee per apportare delle modifiche al sistema normativo italiano.

Legambiente ritiene che un intervento normativo debba affrontare alcuni dei punti nevralgici delle
procedure vigenti individuando chiari obiettivi di innovazione. In primo luogo intervenire sul tema
della semplificazione, fornendo alle amministrazioni pubbliche gli strumenti per avviare processi
significativi di rigenerazione attraverso una chiara regia pubblica degli interventi, da affidare ai
Comuni, e un coinvolgimento trasparente dei diversi soggetti pubblici e privati nella definizione di
obiettivi, proposte e risorse1. In secondo luogo la rigenerazione urbana, perché non risulti uno slogan generico, presuppone di definire con chiarezza gli obiettivi di qualità urbana e sociale degli interventi (con una quota minima obbligatoria di edilizia residenziale sociale) e le prestazioni ambientali e energetiche che si vogliono raggiungere. La rigenerazione urbana deve infatti riguardare gli ambiti degradati della città e proporre ipotesi di riqualificazione da presentare e discutere con i cittadini, a partire dalla definizione degli obiettivi e dalle prestazioni che si vogliono raggiungere.

Il Disegno di Legge dovrebbe avere l’ambizione di spingere in avanti l’innovazione negli interventi come, a titolo di esempio: conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici e di quelli energetici, di realizzare bonifiche di suoli inquinati e la riduzione delle aree impermeabili, di promuovere una efficiente raccolta differenziata dei rifiuti, e di una mobilità all’interno dei quartieri incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull’accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico. E ancora, negli interventi che riguardano il patrimonio edilizio esistente devono essere raggiunti almeno gli obiettivi di efficienza energetica di cui all’articolo 1 comma 2 della presente legge, certificati da Attestato di prestazione energetica ai sensi della Legge 90/2013, e di consolidamento antisismico ai sensi del Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008. Inoltre, riteniamo fondamentale che si introducano semplificazioni e incentivi anche per la riqualificazione degli edifici condominiali proprio per permettere di aprire cantieri, oggi fermi, laddove vive larga parte dei cittadini e dove sono più importanti i risultati di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza.

Un tema assente dal Disegno di legge ma fondamentale per far crescere la qualità della progettazione, riguarda i concorsi di progettazione, che occorre rendere obbligatori per la selezione e realizzazione di tutti i progetti pubblici o di interesse pubblico, e da promuovere anche per gli interventi privati. Una scelta lungimirante per elevare la qualità della progettazione in questo tipo di interventi sarebbe l’istituzione di un fondo rotativo per l’attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali, utilizzabile per la redazione di progetti preliminari e Concorsi di Architettura. Una questione su cui il provvedimento appare poco coraggioso é nell’innovazione nelle forme di intervento all’interno degli ambiti di rigenerazione. Per spingere l’innovazione nel settore edilizio occorre ampliare le procedure di evidenza pubblica aperte a tutti, in modo da valorizzare gli operatori più capaci e non solo i proprietari delle aree (come avverrebbe secondo l’articolo 17 nelle aree non pubbliche).

Fondamentale per la fattibilità di interventi di questa complessità Ë la regia complessiva e la
collaborazione tra i diversi Enti. Come l’esperienza francese nelle politiche urbane insegna occorre
che vi sia un ruolo dello Stato di coordinamento, indirizzo e co-finanziamento. Si dovrebbe per questo prevedere la creazione di un agenzia (sul modello francese) che abbia il compito di
accompagnare questi processi fornendo supporto ai Comuni e di coordinamento rispetto ai fondi
nazionali e europei in materia di rigenerazione urbana, smart city, efficienza energetica, edilizia
sociale, e di indirizzarli in forma integrata, ma anche di promuovere sperimentazioni e ricerche di
interesse nazionale sulla rigenerazione urbana e la bonifica di aree degradate e inquinate. L’agenzia
dovrebbe fornire il supporto ai Comuni nel portare avanti i progetti, mentre a questi va data la possibilità attraverso strumenti ordinari di trasformazione delle aree degradate dentro la città, ossia
le situazioni di edifici e aree in parte dismesse e in parte con complessi edilizi da ripensare,
demolire e ricostruire, densificare, per creare dei quartieri finalmente degni di questi nome con
spazi pubblici ospitali, ricchi di attività e identità e per questo sicuri. Questo tipo di interventi é oggi
difficilissimo da realizzare in Italia per la complessità delle procedure, la proprietà' frammentata, e i
costi degli interventi, e sono qui le ragioni del gap che nel nostro Paese scontano questo tipo di
interventi rispetto ad altre città europee.

3 innovare le forme di intervento nel territorio

Alla base della crisi dell'urbanistica italiana e' anche l'inadeguatezza degli strumenti di intervento, la
complessità normativa e l'inefficacia delle procedure. Il disegno di Legge prova a superare questi
problemi introducendo anche nella normativa nazionale strumenti diffusi nelle legislazioni regionali
- come la perequazione e la compensazione - e abolendo gli standard obbligatori (di verde, parcheggi, servizi pubblici, ecc.) che sono sostituiti da “dotazioni prestazionali essenziali”. Quest'ultima scelta, che pure é da tempo al centro del dibattito, per come e' formulata appare troppo generica e ancora inadeguata come formulazione. Occorre una più chiara definizione degli obiettivi quantitativi e qualitativi che si intende raggiungere. Se infatti è vero che occorre oggi ripensare completamente lo strumento degli standard, e fornire flessibilità ai Comuni per la loro applicazione all'interno degli strumenti di piano, in parallelo si devono fornire chiari riferimenti e strumenti di verifica.

Non dimentichiamo che in larga parte delle città italiane non si raggiungono gli standard e nessuno ha mai controllato la loro applicazione. Che serva una revisione dello strumento e' evidente a partire dal tema dei parcheggi, dove in tutta Europa oggi si cerca di limitarne la realizzazione e vietarli nelle aree centrali legandoli a politiche di mobilità. La Legge su questo dovrebbe fare chiarezza e il Ministero fornire riferimenti e criteri come si fa negli altri Paesi europei. Stessi ragionamenti valgono per i servizi pubblici, ma anche per il verde pubblico, in particolare se si considera che il cuore delle trasformazioni che si dovranno fare riguarderà le aree di trasformazione e non e' detto che ci sia bisogno in quella aree di parcheggi, verde pubblico, scuole. Ma come valutare e prevedere in altre aree della città che tali standard siano realizzati e accessibili (evitando che tutto venga monetizzato) o prevederne altri é una questione che va regolata in maniera chiara con obiettivi e strumenti di verifica per garantire diritti dei cittadini e qualità degli interventi.
Segnaliamo infine una preoccupazione rispetto alla formulazione della trasferibilità e commercializzazione dei diritti edificatori (articolo 12) laddove rischia, se non ancorata chiaramente al Piano di creare un mercato parallelo e pericoloso. Sia il trasferimento dei diritti che l’indennizzo previsti dovranno in ogni caso riguardare solo piani attuativi di strumenti urbanistici di nuova generazione (ossia con un piano diviso in programmatorio e uno operativo/attuativo) e all’interno degli stessi ambiti di trasformazione previsti dal piano.

Una questione che il Disegno di Legge affronta é quella della fiscalità che, indubbiamente,
rappresenta uno strumento fondamentale per guidare le trasformazioni. Rispetto a quanto previsto
dal testo riteniamo sia necessario individuare con più chiarezza le tipologie di interventi per cui ha
senso creare vantaggi e in particolare per quelli di rigenerazione2, oggi più costosi e invece urgenti.
Inoltre, prevedere come fa il testo, la commisurazione degli oneri di urbanizzazione in rapporto alla
densità edilizia se in teoria Ë condivisibile non sempre ha senso da un punto di vista urbanistico.
Anche in questo caso appare più ragionevole prevedere flessibilità nell’applicazione degli oneri ai
Comuni in funzione delle densità e delle previsioni di piano, in modo da perseguire sul serio
obiettivi di riduzione del consumo di suolo e densificazione intorno ai nodi del trasporto pubblico.

Legambiente chiede al Ministero di guardare all'esperienza di altri Paesi in questo campo e inserire
nel disegno di legge un contributo per il consumo di suolo e spostare le risorse sulla rigenerazione
urbana. Per cambiare le pratiche di intervento nel territorio occorre infatti scoraggiare, anche
economicamente, l'utilizzo di aree libere agricole e naturali, favorendo il recupero e la rigenerazione
urbana. Proposte pienamente condivise da Legambiente si trovano in Disegni di Legge presentati in
Parlamento (AC/703 e AC/10504). Il riferimento per queste proposte é la normativa tedesca che
rappresenta in questo campo un esempio efficace e che é nata proprio come disincentivo
all'occupazione di nuove aree. Nelle proposte presentate si utilizza come riferimento il valore degli
oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, mentre sono esclusi dal contributo gli interventi
realizzati in aree edificate o da riqualificare interne alla città. E' inoltre condivisibile sia che il
contributo venga destinato a un fondo per la bonifica dei suoli, per la riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente, di acquisizione di aree verdi, sia la proposta di prevedere che lo
stesso, come stabilisce la normativa tedesca, possa essere parzialmente sostituito, previo accordo
con i Comuni e in coerenza con gli obiettivi di Piano, da una congrua cessione compensativa di aree
vincolate a uso pubblico per la realizzazione di nuovi sistemi naturali e in aggiunta agli standard di
Legge.

Infine, il Disegno di Legge deve contenere un articolo che affronti con chiarezza un tema oggi
ineludibile per la fattibilità di operazioni di trasformazione urbana e che riguarda l’informazione e
partecipazione dei cittadini. Un intervento normativo dovrebbe chiarire questi due concetti e i diritti
nelle procedure. Da un lato quello all’informazione di tutti i cittadini sugli atti, che deve essere
garantita attraverso la pubblicazione obbligatoria sui siti internet di tutti gli atti di pianificazione e
programmazione a partire dalle fasi preliminari. Dall’altro il diritto alla partecipazione, in particolare nei piani e programmi che intervengono nelle città, con specifici processi di informazione e coinvolgimento dei cittadini residenti negli ambiti e attraverso il dibattito pubblico, chiarendo quando e come può essere richiesto e svolto.

In conclusione, ci auguriamo che il confronto aperto su questo testo sia l'inizio di un percorso da
parte del Ministero delle Infrastrutture realmente innovativo e utile a dare risposte ai problemi del
Paese e a valorizzare le sue risorse territoriali e le sue città. Legambiente ribadisce la nostra
disponibilità a contribuire con idee e proposte normative che riguardano contenuti e innovazioni
indispensabili (ambientali, partecipative, concorsuali) in una prospettiva di cambiamento delle
forme di intervento nel territorio italiano.

Note

1 Una procedura più efficace di indirizzo delle trasformazioni dovrebbe prevedere che con delibera di giunta l’amministrazione individua, in un progetto integrato di rigenerazione urbana, gli ambiti urbani coinvolti, gli obiettivi pubblici che si intendono perseguire, le scelte urbanistiche e infrastrutturali, le misure di sviluppo locale sociale e economico. Che in tali ambiti i Comuni possono prevedere l’attribuzione di diritti edificatori alle proprietà immobiliari pubbliche e private. Che la delibera dovrà essere pubblicata, tra gli altri, sul sito web del Comune e nei successivi 60 giorni possono essere presentate osservazioni e proposte a cui l’amministrazione comunale Ë tenuta a rispondere in forma scritta. Che entro novanta giorni dall’approvazione della delibera il Sindaco del Comune promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche, un accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del Decreto Legislativo 267/2000. L’esito dell’accordo deve essere approvato dal consiglio comunale. I progetti degli interventi pubblici e di interesse pubblico da realizzare nell’ambito dell’Accordo di programma sono portati avanti attraverso concorsi di architettura. Nel caso di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale una quota di almeno un terzo deve essere destinata per edilizia sociale.

2 Ad esempio per favorire gli investimenti nelle aree di rigenerazione urbana individuate dai Comuni questi possono disporre, per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nell’azzeramento del contributo di costruzione relativamente a tutte le sue componenti e nell’applicazione di una aliquota ridotta agli effetti dell’imposta municipale unica (Imu) e della tassa per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (Tasi). Ai trasferimenti immobiliari effettuati in tali aree si dovrà applicare l’imposta di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa, con estensione della agevolazione di cui all’art. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, relativamente ai piani di recupero ad iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Questo il testo AC/70, articolo 2 (Contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana).
Il consumo del suolo, a causa dell’impatto che determina su una risorsa non rinnovabile, Ë gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento connessi con gli oneri di urbanizzazione e con il costo di costruzione, la cui misura Ë stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al comma 1 si applica in tutto il territorio nazionale con riferimento a ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che determina un nuovo consumo di suolo. Esso é pari a tre volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, nel caso in cui l’area sia coperta da superfici naturali o seminaturali, ovvero pari a due volte il medesimo contributo, nel caso in cui l’area sia coperta da superfici agricole in uso o dismesse. Il contributo non é dovuto per interventi su aree edificate o comunque utilizzate ad usi urbani e da riqualificare, nonché nei casi in cui non sono dovuti gli oneri relativi ai costi di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
Il contributo di cui al comma 1 può essere sostituito, previo accordo con i comuni, da una cessione compensativa di aree con il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati, boschi, aree umide e di opere per la sua fruizione ecologica e ambientale quali percorsi pedonali e ciclabili. Tali aree devono essere, nel loro complesso, di dimensioni almeno pari alla superficie territoriale dell’intervento previsto. Sono tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 i soggetti tenuti al pagamento degli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione, secondo le stesse modalità e gli stessi termini. I comuni destinano i proventi del contributo a un fondo per interventi di bonifica dei suoli, di recupero
e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di demolizione e ricostruzione di edifici posti in aree a rischio idrogeologico, di acquisizione e realizzazione di aree verdi.

4 Questo il testo AC/1050, articolo 6
Le aree edificabili, individuate ai sensi del comma 1, sono soggette ad un contributo addizionale rispetto agli obblighi di pagamento connessi con gli oneri di urbanizzazione e con il costo di costruzione, la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al comma 5 si applica in tutto il territorio nazionale con riferimento a ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che determina un nuovo consumo di suolo. Esso è pari a cinque volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
Sono tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 6 i soggetti tenuti al pagamento degli oneri
relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione, secondo le stesse modalità e gli stessi termini. I comuni destinano i proventi del contributo a un fondo vincolato destinato ai seguenti interventi: non meno del 20 per cento alla bonifica dei suoli; non meno del 20 per cento al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, con priorità per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento conservativo degli edifici scolastici; non meno del 20 per cento ad interventi di riduzione del rischio idrogeologico, sia mediante interventi di riduzione della pericolosità, sia mediante interventi di rilocazione di edifici pubblici posti in aree ad elevato rischio; non meno del 20 all’acquisizione, realizzazione e manutenzione di aree verdi.

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