loader
menu
© 2024 Eddyburg
Stefano Deliperi
L'ultima vergogna
14 Febbraio 2014
Sardegna
Il PPS di Cappellacci è «un vero e proprio far west nella parte più pregiata del territorio sardo. L’operazione spregiudicata e demagogica, effettuata a fini elettoralistici sotto le elezioni regionali, sarà giudicata sul piano giuridico»

Il manifesto sardo online, 13 febbraio 2014
Come facilmente preventivabile, il Presidente della Regione autonoma della Sardegna Ugo Cappellacci vuole e pretende l’approvazione definitiva del “suo”stravolgimento del piano paesaggistico regionale prima delle elezioni regionali del 16 febbraio 2014. Magari al cospetto del suo sempiterno nume tutelare,SilvioBerlusconi, il prossimo venerdi 14.

Per questo, incurante delle conseguenze, forse anche di carattere penale, è disposto anche a commissariare il povero ing. Gianluca Cocco, Direttore del Servizio valutazione impatti (S.A.V.I.) della Regione che deve esprimere il necessario parere conclusivo della procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), tuttora in corso e regolarmente nei termini (180 giorni).

Il suo stravolgimento del nostro (di tutti noi cittadini) piano paesaggistico regionale è già davanti alla Corte costituzionale, impugnato dal Governo per violazione delle necessarie e vincolanti procedure di co-pianificazione, come già la Corte costituzionale ha recentemente indicato proprio in riferimento alla Regione autonoma della Sardegna (sentenza n. 308/2013)(1), con buona pace dei soliti soccorritori dell’arbitrio regionale di sinistra, progressisti, ambientalisti, e chi più ne ha più ne metta.

E non finirà qui. Perché il “nostro” P.P.R., pur migliorabile in vari punti, tutela il “nostro” paesaggio e continueremo a difenderlo in tutte le sedi. Il ricorso è già pronto. Le modifiche della Giunta Cappellacci sono infatti un autentico stravolgimento, illegittimo perché in violazione del Codice del paesaggio. Quali sono? Eccole, in estrema sintesi:
- i fiumi e i torrenti ritenuti “irrilevanti” non sono inclusi, con le relative sponde, fra i beni paesaggistici;
- “negli ambiti di paesaggio, in qualunque articolazione del territorio disciplinata dal PPR, sono ammessi”interventi edilizi e ristrutturazioni con aumenti di volumetrie fino al 15 per cento;
- gli accordi Regione – Comune possono prevedere anche nelle aree tutelate per legge, nei beni paesaggistici, “nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf”;
- in via transitoria, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano, sono realizzabili gli interventi edilizi di quel piano per l’edilizia parzialmente a giudizio davanti alla Corte costituzionale, come la legge sul golf e quella per la “svendita” dei demani civici;
- sempre in via transitoria, si applicano gli strumenti urbanistici attuativi in base ad accordi Regione–Comune, possono essere resuscitati i progetti edilizi “zombie”nei Comuni dotati di P.U.C. approvati in base ai vecchi e illegittimi piani territoriali paesistici, si possono edificare strutture residenziali in area agricola, possono esserci interventi di ristrutturazione/completamento degli insediamenti edilizi e ampliamenti volumetrici fino al 25 per cento delle strutture ricettive anche nella fascia costiera dei trecento metri dalla battigia.

Di fatto un vero e proprio far west nella parte più pregiata del territorio sardo. L’operazione spregiudicata e demagogica, effettuata a fini elettoralistici sotto le elezioni regionali, sarà giudicata sul piano giuridico.

Siamo in uno Stato di diritto, per fortuna. Sta, però, agli elettori sardi far sì che questa povera Isola non sia amministrata in questo modo scellerato per altri cinque lunghi anni.

(1) Testualmente: “l’art. 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel testo in vigore dal 2008, stabilisce, all’ultimo periodo del comma 1, l’obbligo della elaborazione congiunta dei piani paesaggistici tra Ministero e Regioni «limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143»” (Corte cost., 17 dicembre 2013, n. 308). Si tratta delle aree tutelate con vincolo paesaggistico in base a provvedimenti specifici di individuazione ovvero direttamente dalla legge, nonché le ulteriori aree tutelate in base ad altri puntuali provvedimenti.

ARTICOLI CORRELATI

© 2024 Eddyburg