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Mauro Baioni
Note sul disegno di legge riguardante il contenimento del consumo di suolo agricolo
14 Ottobre 2013
Consumo di suolo
Ottime intenzioni, scarsissima efficacia. Che cosa invece si potrebbe fare se davvero si volesse arrestare il consumo di suolo, scritto per

Ottime intenzioni, scarsissima efficacia. Che cosa invece si potrebbe fare se davvero si volesse arrestare il consumo di suolo, scritto per eddyburg il 10 ottobre 2013
Il disegno di legge sul contenimento del consumo di suolo agricolo, trasmesso alla conferenza unificata Stato Regioni, è del tutto condivisibile nelle sue finalità. Tuttavia, destano alcune perplessità gli strumenti indicati dalla legge per perseguire l’obiettivo di riduzione del consumo di suolo.

In particolare, ci si riferisce all’ipotesi, formulata all’articolo 3, di stabilire l’estensione massima di superficie agricola “consumabile” nel territorio nazionale in un decennio. Per svolgere questo compito, occorre passare attraverso due decreti attuativi, una serie di deliberazioni della conferenza unificata e l’istituzione di un comitato pletorico, composto di diciassette membri.Le Regioni, a loro volta, dovrebbero ripartire la superficie consumabile alla scala provinciale e dettare criteri alla pianificazione territoriale degli enti locali. Si tratta di un percorso lungo, complicato e foriero di potenziali conflitti nei rapporti tra Stato, regioni e comuni.

In alternativa, molto più semplicemente, la legge potrebbe stabilire che la pianificazione comunale, salvo motivate eccezioni, non può prevedere espansioni dei centri abitati, se non nell’ambito del coordinamento di area vasta, previa approvazione (o parere vincolante) della Regione. Il divieto potrebbe essere pressoché assoluto per gli usi residenziali (è noto a tutti che i fabbisogni possono essere soddisfatti all’interno del territorio urbanizzato) e temperato per le funzioni produttive, di servizio e infrastrutturali, con particolare riferimento a esigenze di area vasta.

Un secondo punto critico riguarda le previsioni dei piani vigenti. La proposta introduce una salvaguardia della durata massima di tre anni, dalla quale sono esclusi i soli interventi “già autorizzati e previsti dai piani vigenti”. È lecito dubitare che tale periodo sia sufficiente per svolgere tutti gli adempimenti previsti e per adeguare, in riduzione, le previsioni dei PRG e dei piani strutturali e operativi.

Al posto di questo congelamento temporaneo, sarebbe preferibile stabilire in modo permanente che - dopo un quinquennio dall’approvazione – perdano efficacia le previsioni dei piani urbanistici comportanti espansioni del centro abitato, se non sono stati conseguiti i relativi titoli abilitativi o approvati i piani attuativi, in analogia con i vincoli espropriativi. A quel punto, l’eventuale riproposizione sarebbe subordinata alle verifiche indicate dalla legge (cfr. art. 1 e art. 4) e richiederebbe sia una specifica motivazione, sia l’assenso di Regione e Provincia.
(Roma, 10 ottobre 2013)

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