loader
menu
© 2024 Eddyburg
Domenico Pietro; Cena Meaglia
Chivasso Parco Mauriziano: scheda aggiornata
6 Giugno 2009
Altre città italiane
Aggiornamento sul caso del centralissimo parco Mauriziano a Chivasso (TO) che l'amministrazione vuole sostanzialmente cancellare (f.b.)

SCHEDA SUL PARCO MAURIZIANO DI CHIVASSO

Indice:

Premessa

1. La natura della variante di Prgc adottata.

2. L’esclusione della V.A.S. (Valutazione ambientale strategica).

3. Le prescrizioni (disattese?) della Regione

4. La (mancata?) trasmissione del PPE alla Provincia

APPENDICE 1: possibili fraintendimenti tra Regione e Comune

APPENDICE 2: imperfezioni contenute nella deliberazione di consiglio che ha adottato il PPE in variante

Premessa

Con delibera del Consiglio comunale di Chivasso n. 16 del 27 aprile 2009 è stato adottato il PPE in variante del vigente PRGC ai sensi dell’art. 40 comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.e i. relativo alle aree 4.11 e 5.25 (area Mauriziano), che modifica il preesistente PEC Mauriziano. Il PPE modifica in misura rilevante il precedente PEC del 2006.

Dal 4 giugno al 3 luglio sarà possibile presentare al Comune osservazioni scritte in triplice copia (le istruzioni sono sul sito del Comune)

Si tratta di complessivi 56.000 metri cubi, ripartiti in 49.500 di edilizia residenziale (destinati a 550 abitanti) e di 6.500 di una palestra privata, il tutto su un’area di 40.000 metri quadri. L’area del PPE confina con il cosiddetto Parco Mauriziano, ampiezza 55.000 metri quadri, ex proprietà dell’Ordine Mauriziano, acquistato dal Comune nel 2004. Il vecchio Parco è l’unica area verde di Chivasso con alberi alti e ombrosi. Da qui la protesta di parte della popolazione, che si è concentrata principalmente su due aspetti: 1) lungo il Parco sarà costruita una fila di palazzi di sette piani di altezza; 2) entro l’area del PPE, ma a pochi metri dal Parco, verrà costruita una strada destinata a raccogliere molto traffico, perché fungerà da «tangenzialina Nord-Ovest» collegante la SR 11 (da Torino) e la viabilità verso Montanaro e il Basso Canavese.

Abbiamo esaminato la documentazione ottenuta dal Comune, e che riguarda gli anni dal 2006 al 2009. Si tratta di documenti del Comune, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e dell’ARPA. Vi si trovano molti punti poco chiari, o chiari ma discutibili. Li esporremo nelle osservazioni al Comune. Qui, per brevità, ne indichiamo solo quattro.

1. La natura della variante di Prgc adottata.

Nei documenti del Comune, dove si parla della «variante» adottata, si fa riferimento al comma 8 dell’art. 17 della vigente Legge urbanistica regionale 56 / 77. E’ il comma dedicato alle modifiche del PRGC meno importanti, quelle che apportano soltanto mutamenti assai modesti del vigente PRGC, e che infatti non sono neppure definite varianti. Una volta adottate dal Comune, queste modifiche non richiedono la successiva approvazione della Regione. Il riferimento al comma 8 desta sorpresa, perché il PPE «in variante» approvato dal Consiglio apporta mutamenti considerevoli rispetto alla versione precedente del progetto, il PEC del 2006. Ad esempio: 1) il tracciato della strada viene cambiato; 2) un’area a destinazione industriale viene trasformata in area residenziale; 3) gli edifici vengono portati da sei a sette piani fuori terra; 4) la volumetria cresce da 42.000 a56.000 metri cubi; 5) il numero degli abitanti sale da 465 a 550, portando il numero complessivo degli abitanti della città da 31.949 a 32.034. Gli ultimi due punti potrebbero far rientrare la variante adottata addirittura nella specie «variante strutturale», illustrata al comma 4 dello stesso articolo 17, e che richieda la successiva approvazione della Regione. In conclusione, poniamo una domanda formale e una di sostanza. Domanda formale: il PPE «in variante» adottato comporta una variante oppure non la comporta, come si ricaverebbe dal riferimento al comma 8? E se non la comporta, perché i documenti del Comune parlano di PPE «in variante»? Domanda sostanziale: i rilevanti mutamenti introdotti dal PPE sono congruenti con il riferimento al comma 8? Questo riferimento non è riduttivo? Oppure i mutamenti introdotti configurano una «variante strutturale» (comma 4), che in quanto tale richiede l’approvazione della Regione?

2. L’esclusione della V.A.S. (Valutazione ambientale strategica).

In seguito a due riunioni di conferenza di servizi, gli enti partecipanti (Comune, Regione, Provincia, Arpa) hanno convenuto di non sottoporre il PPE a Valutazione ambientale strategica. Ma dalla lettura della documentazione relativa si trae l’impressione che il Comune minimizzi l’entità dei mutamenti introdotti e il danno ambientale che la loro realizzazione produrrebbe. Ciò potrebbe avere fuorviato gli altri enti e averli indotti ad accedere alla decisione di escludere la VAS. Un solo esempio: Il Comune definisce la nuova strada del Mauriziano una semplice «viabilità di quartiere…senza alcuna valenza di tangenziale periferica della città». Ma chi conosce Chivasso sa bene che quella strada non sarà affatto una mera «viabilità di quartiere», poiché essa collegherà Torino con il Basso Canavese (da Stradale Torino, cioè la SS 11, al cavalcavia della strada per Montanaro). Sulla base di questo elemento, e di altri che potremmo illustrare, ci chiediamo se sia giustificata l’esclusione della VAS.

3. Le prescrizioni (disattese?) della Regione

Pur escludendo la V.A.S., la Regione ha espresso delle osservazioni relative soprattutto agli aspetti paesaggistici e agricoli del progetto, in cui si rilevano elementi di possibile criticità, poiché “gli insediamenti proposti non risultano pienamente aderenti ai caratteri distributivi dell’edificato urbano preesistente” (Piano Particolareggiato Esecutivo con contestuale Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Chivasso - Contributo regionale per la fase di verifica di assoggettabilità alla V.A.S…., datato 17-12-2008, protocollo 0056308/DA0800, protocollato dal Comune di Chivasso con N. 0042511 il 23/12/2008, pag. 4). Secondo la Regione, “il progetto presenta una sostanziale discontinuità rispetto all’ambito nel quale viene inserito” e chiede che “sia attentamente valutata la coerenza dell’impianto previsto rispetto all’esistente, anche in relazione alle altezze massime proposte per gli edifici” (idem). Perciò la Regione prescrive che siano “valutate, in sede di predisposizione del progetto definitivo, alternative di Piano che valutino la possibilità di ridurre le altezze per i fabbricati posti in adiacenza al Parco Mauriziano” (idem, pag.7).

La Regione rileva altre criticità rispetto alla nuova viabilita “in quanto la realizzazione del nuovo tracciato stradale può comportare consumo di suolo agricolo e frammentazione paesaggistica, favorendo la nascita di nuovi ambiti di espansione…” (idem, pag. 5).

A queste osservazioni, il Comune risponde in modo molto sbrigativo nella Relazione Illustrativa del P.P.E. (foglio 5), dicendo che non è possibile ridurre le altezze, senza spiegare perché, e senza predisporre alcuna “alternativa di Piano”, come richiesto dalla Regione. Al secondo rilievo, non risponde affatto.

4. La (mancata?) trasmissione del PPE alla Provincia.

Nel corso di un incontro tra rappresenti delle associazioni ambientaliste e rappresentanti del Comune di Chivasso, questi ultimi hanno affermato che non ritengono di dover sottoporre la delibera che ha adottato il PPE alla Provincia di Torino.

Osserviamo invece che:

a) In base alla Legge regionale 56/77 le delibere di adozioni delle «varianti parziali» vanno sottoposte all’esame della Provincia: «La delibera di adozione deve essere inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia con delibera di Giunta sulla compatibilita' della variante con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati. Il pronunciamento si intende espresso in modo positivo se la Provincia non delibera entro il termine sopra indicato» (L.R 56/77, art. 17 comma 7).

b) Inoltre, in base ad una circolare regionale del 2002, le «varianti strutturali» vanno parimenti sottoposte alla Provincia: «I Comuni dopo l’adozione di Progetti preliminari di piani o di varianti, quando questi hanno natura strutturale, richiedono alla Provincia di esprimere il parere di compatibilità degli stessi con il Piano Territoriale Provinciale, se in vigore» (Circolare dell’Assessorato all’Urbanistica 23 maggio 2002, n. 5/PET - Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione dei Piani Territoriali Provinciali. Conseguenze sulla procedura di approvazione dei Piani Regolatori Comunali. Chiarimenti ed indicazioni).

In conclusione, la deliberazione con cui il Consiglio comunale di Chivasso ha approvato il «PPE in variante al PRGC…» deve dunque essere inviata o non inviata in Provincia? Non dovrebbero esservi dubbi: in base all’articolo 17 della 57/77 le varianti o sono parziali (comma 7) o sono strutturali (comma 4). E tanto in un caso quanto nell’altro - come si ricava dalla normativa sopra citata - le delibere di adozioni delle varianti medesime vanno sottoposte alla Provincia.

Ma quale specie di variante è quella adottata dal Consiglio comunale di Chivasso? Qui ricadiamo nella questione posta fin dall’inizio. I documenti del Comune di Chivasso parlano di PPE in «variante», ma non indicano di quale specie di variante si tratti. Né indicano chiaramente quali siano gli elementi della variante: il mutamento del tracciato della strada? La trasformazione della destinazione d’uso di un’area industriale in area per edilizia abitativa? L’innalzamento da sei a sette piani degli edifici? L’aumento della volumetria edificabile? L’aumento degli abitanti previsti?

E’ vero che nella delibera di adozione del PPE (n. 16 del 27 aprile 2009) si fa riferimento ad una precedente deliberazione di consiglio, la n. 69 del 3.12.08 con quale sarebbe stata approvata una «variante ai sensi art. 17 comma 8 della L.R. 56/77».

Tuttavia:

1) nell’elenco degli atti amministrativi pubblicati sul sito del Comune di Chivasso non compare alcuna delibera di consiglio n. 69 del 3.12.08 ;

2) forse i deliberanti intendevano riferirsi ad un atto dell’anno precedente, la delibera di consiglio n. 69 del 3.12.2007: ma questa delibera approva soltanto una «Variante al PRGC ai sensi dell’art. 17 comma 8 L.R. per adeguamento di limitata entità dell’area urbanistica 4.11 soggetti [sic] a strumento urbanistico esecutivo». Per la precisione si tratta semplicemente della correzione di un errore riguardante la perimetrazione dell’area. Dunque una modifica al PRGC di limitata entità, tanto è vero che viene ricondotta al comma 8, vale a dire a mutamenti che non sono nemmeno ritenuti varianti (Comma 8: «Non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale…»). Una piccola modifica che non ha nulla a che vedere con i consistenti elementi di variante introdotti con la recente approvazione del PPE: tracciato della strada, eliminazione area industriale, aumento dell’altezza dei fabbricati, aumento della volumetria e degli abitanti previsti. E che non giustifica nemmeno l’uso del termine «variante» nella descrizione dell’oggetto della deliberazione.

APPENDICE 1

Un indizio dei possibili fraintendimenti intervenuti tra Comune e Regione si trova nel già citato documento inviato dalla Regione al Comune di Chivasso e datato 17 dicembre 2007. Esaminando il PPE Mauriziano, i funzionari regionali scrivono che vi sarà realizzato «un complesso residenziale per anziani dotato di 82 alloggi (nell’ambito del Programma Casa 10000 alloggi per il 2012)» (p. 2). Qui i funzionari sono incorsi in un errore. Gli alloggi per anziani NON saranno costruiti nell’area PPE Mauriziano (aree 4.11 e 5.25) ma in quella del Podere San Marco, in Via Berruti, che è l’area 8.7. Forse la Regione ha male interpretato la documentazione fornita dal Comune, il quale, illustrando i caratteri della zona di Chivasso nella quale si trova l’area del PPE, cita di passaggio anche i futuri alloggi per anziani, che non hanno nulla che vedere con il PPE Mauriziano.

APPENDICE 2.

Imperfezioni contenute nella deliberazione di consiglio che ha adottato il PPE in variante

Le deliberazione (n. 16 del 27 aprile 2009) con cui il consiglio comunale di Chivasso ha approvato il PPE in variante contiene almeno 4 imperfezioni, seppure di natura diversa:

1) Nella delibera si parla di variante (l’oggetto della delibera è appunto: «Adozione del P.P.E. in variante del vigente P.R.G.C….») ma non si dice mai quale specie di variante sia stata adottata: strutturale, parziale, obbligatoria (sono elencate nell'art. 17 della 56/77);

2) La consigliera Assunta Desiderio è indicata tra gli astenuti, mentre ha votato contro, come i presenti hanno potuto constatare e come si dovrebbe ricavare dal verbale della seduta di consiglio;

3) la delibera 69 del 3 dicembre 08, citata in premessa al terzo puntino, non esiste: esiste invece la 69 del 3 dicembre 2007.

Questa delibera è regolare? Se ne può chiedere l’annullamento? Forse sì, almeno per quanto riguarda il secondo punto: la consigliera potrebbe chiedere l’annullamento della deliberazione, con le conseguenze del caso, e riservandosi di agire nelle sedi opportune per il falso contenuto nella deliberazione?

Nota: Per una ricostruzione contestualizzata del caso Parco Mauriziano si vedano sia l'articolo di Antonella Maiello che altri vari contributi comparsi qui su eddyburg.it reperibili digitando "Parco Mauriziano" nel motore di ricerca interno (f.b.)

A disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi ringraziamo dell’attenzione e Vi porgiamo cordiali saluti

- Domenico Cena – Presidente del Circolo Legambiente di Chivasso

Via delle Alpi 21, CASTAGNETO PO
domenico.cena@virgilio.it

- Piero Meaglia – Pro Natura Torino

Via L. Ghiberti, 7 10034 CHIVASSO
p.meaglia@libero.it



Allegata Deliberazione del Consiglio di Chivasso n. 16 del 27 aprile 2009. Oggetto: «Adozione del P.P.E. in variante del P.R.G.C…relativo alle aree 4.11 e 5.25 (Area Mauriziano)»

ARTICOLI CORRELATI

© 2024 Eddyburg