loader
menu
© 2024 Eddyburg

Eddytoriale 91 (18.06.2006)
10 Giugno 2008
Eddytoriali 2006
Il referendum costituzionale invita a riflettere sulla distribuzione dei poteri sul territorio. Questa volta vogliamo parlare dei poteri pubblici, così come il sistema costituzionale del 1948, e la sua organica evoluzione, li avevano configurati: un sistema equilibrato, nel quale le diverse articolazioni territoriali della Repubblica (Comune, Provincia, Regione, Stato) trovavano ciascuna il proprio ruolo. Un sistema che si è largamente corrotto, tanto che autorevoli commentatori ritengono indispensabile “il superamento di autonomie locali oggi controproducenti”(Carlo Olmo)

Implicito, finché la Costituzione era rispettata, era quello che poi fu definito il “ principio di sussidiarietà” (alla Jacques Delors, non alla Umberto Bossi; nella cultura europea, non nella subcultura “padana”): a ciascun livello di governo spettano le decisioni in merito a ciò che a quel livello meglio può essere governato. Poiché i livelli storici (lo Stato e i Comuni) non erano ritenuti sufficienti, nel 1948 si introdussero, tra l’uno e gli altri, le Regioni. Se queste furono costituite solo nel 1970 ciò fu per vicende politiche contingenti (tale appare oggi la declinazione italiana della guerra fredda!), non a una modificazione delle scelte di fondo.

Dopo il 1970 la politica si rese conto di ciò che gli esperti da qualche anno avevano già compreso: i fenomeni territoriali richiedevano, tra Regione e Comune, un livello intermedio. La discussione, la ricerca e la sperimentazione impegnarono due decenni: trovarono soluzione concorde nel 1990: Stato, Regione, Provincia e Comune avevano competenza per ciò che a quel livello si amministrava meglio, con un equilibrio nei poteri e nelle procedure che trovarono applicazioni esemplari in numerose leggi: da quella per la casa del 1971 a quella sull’ordinamento dei poteri locali del 1990.

In questa stessa logica si inserì con saggezza la “legge Galasso” del 1985: riprendendo in salsa democratica l’intuizione di John Ruskin (“il paesaggio è il volto amato della Patria”) e di Benedetto Croce (“il paesaggio è la rappresentazione materiale e visibile della Patria”), individuò e tutelò ope legis i lineamenti fondamentali del paesaggio della nazione, quelli percepibili a quella scala, e affidò alla pianificazione ordinaria o specialistica alle scale sottordinate quella che la Corte costituzionale definì “l’assidua riconsiderazione del territorio nazionale”: la individuazione a scala via via più ravvicinata, delle qualità da tutelare.

Questo equilibrio si è rotto: nelle nuove norme, gabbate per “riforme”, e nei comportamenti politici e amministrativi. Si può dire (riprendendo un’antica battuta di Giulio Carlo Argan) che oggi “l’Italia è diventata un gigantesco campo di decentramento”: almeno per quanto riguarda il territorio e il suo governo. E oggi il panorama è a macchia di leopardo, con una pericolosa prevalenza dei localismi.

C’è della luce. Così, in Sardegna Renato Soru difende con energia la responsabilità della Regione nell’avere l’ultima parola nella tutela degli elementi rilevanti a quella scala, contro le demagogie localistica di destra e di sinistra. Così, la Corte costituzionale ammonisce la Regione Toscana e ricorda che non tutto si può delegare ai comuni, perchè “l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica […] è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale” e perchè “il paesaggio va rispettato come valore primario, attraverso un indirizzo unitario che superi la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali”.

Ma altrove l’ombra è fitta. In quanti luoghi italiani (quelli della cultura, della politica, dell’amministrazione) si tende a ridurre le competenze regionali all’esortazione programmatoria e quelle della provincia al mero coordinamento a posteriori delle decisioni comunali? In quante sedi si sproloquia sulla “equi-ordinazione” degli strumenti di pianificazione di competenza dei diversi livelli istituzionali, per dire che un piano comunale può tranquillamente disattendere e contrastare la decisione di un piano regionale o provinciale? O si afferma che, addirittura, la pianificazione d’area vasta e quella strutturale non devono, per l’amor di Dio, essere precettive e regolative, ma solo esortative e “d’indirizzo” (lo ripete spesso lo stesso presidente onorario dell’INU, Giuseppe Campos Venuti)?

Bisogna riconoscere che un contributo importante all’affermarsi di simili posizioni (e pratiche) lo hanno dato le infauste modifiche al titolo V della Costituzione, improvvidamente e furbescamente varate dal centro-sinistra. La furberia era quella di tagliar l’erba sotto i piedi a Umberto Bossi: ma il diavolo insegna a fare le pentole, non i coperchi.

Dopo aver battuto le perverse ”riforme” costituzionali del centrodestra bisognerà ricominciare a ragionare sul serio, a partire dal tema proposto dal direttore del Giornale di architettura che ho citato all’inizio: “il superamento di autonomie locali oggi controproducenti”, la ricostituzione di un equilibrio tra i poteri pubblici fondato sulla ragione e sull’efficacia, e non sulla demagogia.

Sulla sentenza costituzionale n.182 del 20 aprile – 5 maggio 2006

ARTICOLI CORRELATI
© 2024 Eddyburg