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Stefano Miliani
Più tutele al paesaggio nel nuovo Codice dei beni culturali
23 Gennaio 2008
Il paesaggio e noi
Prime anticipazioni, largamente positive, di quello che si annuncia come uno degli strumenti privilegiati contro il degrado del territorio. Da l’Unità, 23 gennaio 2008 (m.p.g.)

Facile dire che non inanella colpi di scena come l’ipercitato Codice da Vinci, ciononostante la rivisitazione del Codice dei beni culturali voluta dal ministro Rutelli e coordinata dal presidente del consiglio superiore Settis riserva qualche sorpresa di peso, a una prima lettura.

A partire dal paesaggio, si può sintetizzare che Rutelli corregge Urbani.

Che ora risponde con più chiarezza a una concezione unitaria per l’intero Paese. Ad esempio, se una Regione approva un piano paesistico, sarà più difficile «infilare» localmente interventi urbanistici che da quel programma svicolano: questo è importante, poiché in Italia è grazie a modifiche a posteriori che spesso uno scempio bloccato alla porta rientra dalla finestra. Il documento su come gestire e difendere il patrimonio artistico è pronto. Sorti governative permettendo, dovrebbe andare nel primo consiglio dei ministri utile prima di passare al parere delle commissioni competenti di Camera e Senato. In quanto modifica di un decreto legislativo il testo non deve attraversare l’aula del Parlamento e cambia l’ultima versione del famoso Codice Urbani approvata il 2 marzo 2006 (quella già priva, per chiarire, dell’originaria e devastante norma del «silenzio-assenso» sulla vendita di beni).

Nella sua gestazione, il documento, lungo quasi 100 cartelle, ha visto alcune Regioni opporre resistenza su alcuni passaggi su tutela e salvaguardia, resistenza alla quale Settis si è però a sua volta opposto. Il Codice conta 184 articoli.

Sul paesaggio (o «beni paesaggistici »), il clou parte dal 131. Urbani aveva saputo inserire il paesaggio in modo più organico tra i beni culturali, ma alle poche striminzite e insufficienti righe di articoli, come il 131, la versione 2008 non allunga il brodo bensì puntualizza, ne estende la concezione. Su un punto-chiave il testo chiarisce che è lo Stato a definire «in via esclusiva» la tutela paesaggistica e che entro i limiti di questa definizione le Regioni devono stare. Inoltre la tutela non serve solo a «riconoscere e salvaguardare» ma anche «ove necessario a recuperare i valori culturali che esso esprime». Dove la chiave di volta è il verbo «recuperare» poiché indica che eventuali disastri non sono flagelli ineluttabili bensì vanno riparati (aiuterà qui ricordare che il governo Prodi ha dato a Rutelli 15 milioni di euro per demolire abusi edilizi in zone di pregio).

Saltellando di poche righe, con l’articolo 135 i piani paesaggistici e di competenza delle Regioni estendono la salvaguardia, oltre che ai siti scelti dall’Unesco, ai «paesaggi rurali» e non solo alle «aree agricole»: un concetto sicuramente più vasto.

Ancora: quei piani che spettano alle Regioni e - altra aggiunta - che«si riferiscono all’intero territorio considerato», devono stabilire criteri e limiti con cui si può costruire qualcosa, poi devono anche riqualificare «aree compromesse o degradate».

Il Codice Rutelli-Settis quindi insiste su una filosofia nuova: un guasto si può (e si deve) riparare. Qualche altra innovazione: una cosa «di interesse pubblico», una volta parte integrante del piano paesistico, non può essere rimossa né modificata; città, aree metropolitane ed enti quando fanno una pianificazione urbanistica devono adeguarla al piano paesaggistico della Regione; e ancora, quel piano non può essere cambiato se il mutamento fa a pugni con le prescrizioni di tutela che il piano stesso contiene.

Non è chiaro viceversa perché, mentre i centri storici entrano nelle aree di forte interesse pubblico, quelle archeologiche vi vengano estromesse. L’articolo146 chiarisce bene e con forza che nessun privato può toccare alcunché, anche di suo, se non ottiene l’autorizzazione.

Qualche perplessità può suscitarla la scansione dei tempi: il/la soprintendente deve dare il parere entro 45 giorni e non più 60. Però se il giudizio non arriva non scatta un «silenzio-assenso »: servono altri 15 giorni e alla fine la palla passa alla Regione. C’è molto altro, naturalmente (come un riconoscimento al ruolo dei disabili). Uno dei pochi ad aver letto il Codice rivisitato, il segretario nazionale sui beni culturali della Uil Cerasoli, intanto esprime «una prima valutazione positiva con la speranza che tutti i soggetti coinvolti lo applichino».

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