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Italia Nostra
La vicenda del proposto Parco della Valle del Ticino
14 Novembre 2006
1968, il Parco della Valle del Ticino
1972 - Cronologia, proposte di legge e dichiarazioni ufficiali della principale Associazione proponente, sul tema del nuovo parco, dal suo bollettino "Italia Nostra", n. 102-103, 1972 (f.b.)

Nel mese di aprile del 1972 il periodico regionale edito a Milano Il Giornale della Lombardia si assumeva il compito di lanciare una proposta di legge di iniziativa popolare per la costituzione di un “Parco della Valle del Ticino”. Lo Statuto della Regione Lombardia prevede infatti la possibilità che una proposta di legge venga avanzata da un’iniziativa popolare che deve concretarsi nella raccolta di almeno 5.000 firme autenticate da un notaio per poter essere ufficialmente presentata agli organi legislativi della Regione stessa, ai fini di una sua discussione ed eventuale approvazione da parte del Consiglio Regionale.

Si riporta qui di seguito il testo della proposta di legge per il suo indubbio interesse, sia da un punto di vista tecnico, per gli importanti contenuti attinenti a problemi di tutela di ambienti naturali, sia dal punto di vista della possibilità di una attiva partecipazione dell’opinione pubblica all’elaborazione di una politica nuova nel campo dell’assetto territoriale.

I - La regione lombarda ritiene che la valle del Ticino sia un bene del patrimonio culturale da tutelare per il suo notevole interesse pubblico a motivo delle caratteristiche morfologiche naturali ed estetiche, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna.

Per provvedere alla conservazione della valle ed alla sua utilizzazione per fini sociali, culturali, turistici e di ricreazione dei cittadini lombardi, è istituito il Parco regionale della valle del Ticino. Il parco comprende i terreni interessati dal corso del fiume: da Sesto Calende sino alla confluenza col Po, con la larghezza media di m. 2.000 su ciascuna sponda, semprechè ricadenti nel territorio lombardo, con l’esclusione delle zone comprese nell’aggregato urbano, perimetrato ai sensi della legge 6-8-1967, n. 765. Il comprensorio comprende inoltre le zone di brughiera quale parte integrante sotto il profilo morfologico e naturalistico della valle del Ticino.

Con decreto del presidente della Giunta regionale, da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le Amministrazioni locali interessate, la larghezza della zona del parco può essere ampliata o diminuita in relazione alle caratteristiche naturali dei territori interessati.

II - Il territorio del parco è oggetto di un piano regionale di intervento urbanistico che prevede le seguenti zone:

a) zone di “riserva integrale”, nelle quali il territorio è conservato nella sua integrità, fatti salvi gli interventi per opere di protezione e di miglioria degli elementi naturali;

b) zone di “riserva generale”, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In queste zone può essere consentito utilizzare il terreno per boschi, coltivazioni agricole, a pascolo, e possono essere costruite opere di protezione e di miglioria degli elementi naturali;

c) zone di “uso pubblico” costituite da:

- poli di servizio nei quali sono concentrate le attrezzature di interesse turistico funzionali alle esigenze del parco;

- aree di autoparcheggio;

- percorsi pedonali per l’accesso al fiume;

- zone pedonali continue lungo le sponde del fiume.

III - Al piano è annesso il regolamento del parco con cui la regione provvede a disciplinare nel territorio del parco l’esercizio delle attività, l’uso dei boschi, la caccia e la pesca, lo smaltimento dei rifiuti nelle zone di uso pubblico; nonché ad escludere la coltivazione delle cave e miniere, la riduzione del regime delle acque, lo svolgimento di attività pubblicitarie, assicurando nel contempo la tutela della quiete, del silenzio, dell’aspetto dei luoghi.

IV - Il piano di intervento urbanistico è approvato dalla regione lombarda, sentite in conferenze di servizio le amministrazioni locali interessate, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Il progetto di piano e le allegate norme regolamentari devono essere depositate nella Segreteria dei Comuni il cui territorio è interessato anche in parte dal parco, per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque abbia interesse può proporre osservazioni sulle quali le singole amministrazioni comunali controdedurranno entro i successivi sessanta giorni, formulando anche le proprie osservazioni. Le determinazioni regionali in ordine alle osservazioni devono essere motivate.

Il piano regionale di intervento urbanistico ha vigore a tempo indeterminato e può essere variato seguendo le procedure fissate nella presente legge per la prima approvazione del piano.

I Comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell’ambito del piano regionale di intervento urbanistico, sono tenuti a uniformare a questo il rispettivo strumento urbanistico (piano regolatore generale o programma di fabbricazione).

Presso la Regione è costituita la commissione dei parchi regionali lombardi composta da sette membri nominati fra gli esperti in ecologia, quattro dei quali da parte della Regione e gli altri tre da parte del CNR e delle associazioni naturalistiche.

V - Per gli interventi urbanistici di esecuzione delle previsioni del piano regionale, i Comuni si consorziano volontariamente ai sensi dell’art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, procedendo alla formazione di piani particolareggiati di intervento.

I Consorzi dei Comuni saranno retti da statuti proposti dai Comuni stessi e da approvarsi dalla Regione. Gli statuti devono prevedere in ogni caso una rappresentanza per la Regione, per la provincia, e dovranno assicurare nella rappresentanza dei Comuni anche la presenza delle minoranze consiliari.

All’atto dell’approvazione, la Regione verificherà la rispondenza degli statuti ai fini istitutivi del parco, nonché l’ampiezza dei territori consorziati per assicurare una equa distribuzione fra i consorzi dei vantaggi e degli oneri che derivano dalla istituzione del parco.

Il piano particolareggiato di intervento, formato dal consorzio di cui al precedente articolo, disciplina l’uso dei suoli, nonché gli interventi per la gestione delle zone di uso pubblico, e ciò anche su deleghe dei poteri conferiti dalle Regioni e dai Comuni. Le zone riservate all’uso pubblico sono espropriate dai consorzi secondo quanto previsto dall’art. 27 della legge n. 865 del 1971. La autorizzazione della Regione alla formazione del piano particolareggiato di intervento è concessa soltanto ai Comuni consorziati ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

Il consorzio utilizza le aree espropriate per la realizzazione di zone di uso pubblico in misura pari al 50% mediante la cessione in proprietà e per la rimanente parte mediante la concessione del diritto di superficie. Sia nel caso di cessione in proprietà che di concessione del diritto di superficie, la aggiudicazione avverrà sulla base di progetti edilizi e gestionali attuativi delle indicazioni del piano regionale del parco e del piano particolareggiato di esecuzione.

VI - La Regione stanzia nei propri bilanci annuali, a partire dal primo esercizio, la somma di L. 150 milioni per la gestione ordinaria del parco. Nel primo esercizio una quota parte di tale somma sarà destinata alle spese di studio e progettazione del piano regionale e dei piani consortili di esecuzione. Stanzia inoltre la somma di L. 200.000.000 a favore dei consorzi dotati del piano particolareggiato di intervento per l’esproprio delle zone riservate ad uso pubblico. Stanzia ancora la somma di L. 150.000.000 quale contributo sui ratei di ammortamento e interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di iniziativa pubblica o privata nelle zone di uso pubblico.

Per le opere di sistemazione idrogeologica, per le necessità della lotta all’inquinamento e per ogni altro intervento attuativo della legge in vigore, la Regione svolgerà il necessario coordinamento con lo Stato o conb gli altri enti pubblici ai quali le leggi vigenti affidano competenze.

VII - Fintanto che non sarà decorso il termine previsto per l’approvazione del piano regionale, nel territorio del parco della valle del Ticino è vietata qualsiasi trasformazione di uso del suolo, per il detto periodo sono fatte salve le iniziative in atto.

Subito dopo la pubblicazione del testo della proposta di legge il Consiglio Regionale Lombardo di Italia Nostra, condividendone i motivi ispiratori e gli obbiettivi di fondo, decideva di appoggiare l’iniziativa e, in collegamento con altre associazioni naturalistiche e protezionistiche, indiceva una conferenza stampa nella quale veniva diramato il comunicato qui sotto riportato in cui, all’espressione della solidarietà nei riguardi dell’iniziativa specifica, veniva richiesto all’Ente Regione l’avviamento di una azione politica globale per la tutela della natura e per la creazione di parchi regionali in Lombardia.

L’Associazione Italia Nostra, l’Associazione Nazionale World Wildlife Fund, il Club Alpino Italiano, la Lega Mondiale contro la distruzione degli uccelli, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e i sottoscritti cittadini,

considerato che le risorse naturali del territorio della Regione lombarda sono gravemente compromessa da una espansione urbanistica incontrollata, sotto la spinta di uno sviluppo economico erroneamente considerato unico fine della nostra società;

che la conservazione e la pubblica fruizione programmata dei superstiti beni naturali costituisce una delle fondamentali risorse per garantire ai cittadini un più civile livello di vita;

che con l’entrata in funzione delle Regioni i cittadini hanno acquisito la facoltà di intervenire direttamente nella determinazione del loro futuro anche per quanto riguarda l’utilizzazione del territorio ai fini sociali e di equilibrio ecologico;

che in questo quadro è già stata formulata dal Giornale della Lombardia una concreta proposta di legge di iniziativa popolare per la creazione di un parco sul fiume Ticino

dichiarano di appoggiare la proposta per il “Parco della Valle del Ticino” e

chiedono che la Regione, nell’ambito di una politica essenzialmente volta allo sviluppo dei servizi sociali, imposti e realizzi una rigida tutela del superstite patrimonio naturalistico del territorio regionale, in accordo con altre Regioni finitime. Più specificamente

chiedono



a)che venga sollecitamente approvata dal Consiglio regionale la proposta di legge relativa al “Parco della Valle del Ticino”;

b) che vengano avviati immediatamente contatti con la Regione Piemonte per l’estensione del Parco anche alla parte della valle ricadente nel territorio di quella Regione;

c) che successivamente siano realizzati analoghi Parchi lungo le sponde degli altri fiumi lombardi;

d) che, previo censimento di tutti i beni naturali, si adottino immediatamente le opportune norme di salvaguardia, in vista dei successivi provvedimenti tesi a stabilire un’organica e globale politica del verde;

e) che vengano annualmente stanziati nel bilancio regionale adeguati fondi per la realizzazione di tale politica.

Tale comunicato veniva poi considerato quale testo di una petizione da proporre alla firma dei cittadini lombardi e da presentare anch’essa, come manifestazione di partecipazione popolare, agli organi regionali.

Sia la proposta di legge che la petizione iniziavano subito il loro iter per la raccolta delle firme; agli inizi del mese di settembre, esso risultava già compiuto soprattutto per quanto riguarda la prima che aveva già ottenuto l’adesione, più che sufficiente anche per ottemperare al dispositivo statutario regionale, di oltre 7.000 persone.

Ai primi di ottobre, presentata la proposta alla Regione, avveniva un incredibile e doloroso colpo di scena i cui risvolti negativi non possono essere qui sottaciuti: l’Uffici di Presidenza del Consiglio Regionale Lombardo, competente per Statuto ad esaminare la legittimità delle proposte di legge di iniziativa popolare, decideva di respingere la proposta medesima in quanto talune delle sue disposizioni fondamentali, in contrasto con lo Statuto stesso della regione, “prevedono in modo diretto e immediato vincoli e restrizioni alla proprietà fondiaria nell’ambito di un territorio concretamente delimitato”.

La presa di posizione ha immediatamente suscitato fortissime reazioni contrarie a livello di organismi di ogni genere nonché della pubblica opinione: non sembrava credibile, infatti, che il primo tentativo di convogliare la partecipazione popolare sulla traccia di una proposta tendente a realizzare un migliore assetto territoriale attraverso la creazione di un Parco di salvaguardia naturalistica in una delle zone più paesisticamente interessanti della Regione, potesse essere così brutalmente bloccato per motivi, peraltro discutibili, di irregolarità formale.

Il Consiglio Regionale Lombardo di Italia Nostra, unitamente alle altre associazioni che avevano appoggiato l’iniziativa della proposta di legge, emettevano subito un comunicato stampa che qui si riporta integralmente:

L’Associazione Italia Nostra, l’Associazione Nazionale World Wildlife Fund, il Club Alpino Italiano

preso atto con sorpresa e disappunto che la proposta di legge di iniziativa popolare per la costituzione di un “Parco della Valle del Ticino”, a cui esse avevano dato il loro appoggio, è stata considerata inammissibile dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale Lombardo per ragioni di carattere giuridico-formale e procedurale,

denunciano il fatto che l’interpretazione data in ordine ai limiti dell’iniziativa popolare ai sensi dell’articolo 60 dello Statuto regionale rischia di compromettere ogni possibilità di iniziativa popolare legislativa in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesistica,

chiedono che il consiglio Regionale Lombardo sia investito dell’interpretazione dell’articolo 60 dello Statuto, tenendo presente che la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo del territorio rappresenta uno dei punti fondamentali dell’azione regionale,

propongono comunque che, al fine di superare l’ostacolo frapposto alla sollecita costituzione del “Parco della Valle del Ticino”, le forze politiche presenti in Consiglio Regionale ripresentino la proposta sottoscritta da oltre 8.000 cittadini nel testo originario, per sottolineare il rispetto della mobilitazione popolare manifestatasi in tale proposta, impegnandosi a mantenere nella discussione della legge i tempi previsti per le leggi di iniziativa popolare. In sede di Consiglio Regionale, come d’altra parte i promotori dell’iniziativa avevano preannunciato, potranno essere apportate tutte le necessarie modifiche migliorative al testo proposto.

Le predette Associazioni ritengono che soltanto così potrà essere dimostrata nei fatti concreti l’esistenza di una reale volontà di realizzare una politica di tutela e valorizzazione dell’ambiente in Lombardia.

Nonostante lo smacco subito, appare evidente che l’iniziativa deve ritenersi tuttora valida e proponibile; l’organo che ha effettuato la bocciatura meglio avrebbe fatto se avesse inviato comunque la proposta di legge al dibattito del Consiglio Regionale, dove ogni miglioramento tecnico del testo è naturalmente possibile ed auspicabile e la stessa Associazione è pronta a parteciparvi attivamente.

Ora, tuttavia, è opportuno che la proposta di legge venga ripresentata attraverso i canali normali, perchè possa realmente essere portata al vaglio di una discussione democratica dell’organo elettivo regionale al fine di non disattendere una richiesta che ha ottenuto l’avallo di una così folta rappresentanza della cittadinanza e perché non si perda altro tempo nell’avviare a soluzione il problema della tutela di una delle superstiti zone ancora naturalisticamente importanti della Lombardia.

(a cura del Consiglio regionale lombardo di “Italia Nostra”)

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