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Salvatore Settis
Non toccate la Costituzione sulla tutela dell’ambiente
18 Marzo 2004
Il paesaggio e noi
Un’argomentata difesa dell’articolo 9 della Costituzione, così com’è. Su la Repubblica del 23 gennaio 2003.

SI SA chi studia la svalutazione delle monete, le sue cause e i suoi rimedi. Ma chi studierà la svalutazione delle istituzioni? Sociologi o politologi, storici o giuristi? O tutti insieme? Certo, l’Italia di questi anni è un eccellente laboratorio d’indagine per chi voglia cimentarsi col tema; specialmente per chi voglia studiare come possano essere le istituzioni a svalutare se stesse, e utilizzando meccanismi istituzionali.

Un bel caso sono gli attacchi all’art. 9 della Costituzione: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". Il presidente Ciampi ha sottolineato, nel suo discorso del 13 novembre alla National Gallery di Washington, quanto sia importante leggere queste parole fra i principi fondamentali della Repubblica; e parlando il 5 maggio ai benemeriti della cultura aveva detto che «Forse l’articolo più originale della nostra Costituzione repubblicana è proprio quell’articolo 9 che, infatti, trova poche analogie nelle costituzioni di tutto il mondo. La Costituzione - continua Ciampi - ha espresso come principio giuridico quel che è scolpito nella coscienza d’ogni italiano. La stessa connessione tra i due commi dell’articolo 9 è un tratto peculiare: sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. Anche la tutela, dunque, dev’essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo, e cioè in funzione della cultura dei cittadini, deve rendere questo patrimonio fruibile da tutti». Parole sorvegliatissime, che alludono alla sentenza della Corte Costituzionale (269/1995), che lega strettamente fra loro i due commi dell’articolo 9, e di conseguenza la tutela alla ricerca e alla fruizione. Perciò l’art. 9 è la bandiera delle battaglie di questi anni contro gli assalti al patrimonio culturale e al paesaggio, fino al recentissimo appello contro la scellerata proposta di totale depenalizzazione dei reati contro il paesaggio; perciò stanno sorgendo delle "Associazioni Articolo 9" (la prima a Napoli).

Di questi, alcuni aggiungono all’art. 9 "i diritti delle specie animali" (nr. 705, 2949), altri l’ecosistema del pianeta (nr. 3591), la flora e la fauna (nr. 3809), lo sviluppo sostenibile, la biodiversità e l’acqua (nr. 4181), la non brevettabilità della vita (nr. 4423).

La proposta più "leggera" (nr. 4307) aggiunge al paesaggio l’ambiente naturale; per un’altra proposta (nr.3666), il secondo comma dell’art. 9 dovrebbe così suonare: "Tutela il paesaggio, la dignità degli animali e il patrimonio storico e artistico della nazione". Ora, nessuno dubita che si debbano tutelare l’acqua o gli animali: il punto è se sia l’art. 9 della Costituzione il luogo giusto per dirlo. L’interpretazione sancita dalla Corte e dal capo dello Stato mostra ad abundantiam quanto sapientemente calibrato, e dunque delicato, sia l’impianto dell’art. 9, quanto importante sia il nesso fra i due commi per legare strettamente tutela, ricerca, fruizione. Ogni parola in più rischia d’alterare il senso dell’insieme. Il termine "tutela", che se riferito al patrimonio culturale e al paesaggio ha un significato ben preciso, in quanto rinvia alle apposite strutture dello Stato (le Soprintendenze), si diluisce e si sfigura se usato vagamente per una vasta serie di cose, le più varie. La densità davvero ammirevole dell’art. 9, la sua portata istituzionale ne risulterebbero diluite e svilite; molto più facile sarebbe attaccarne la granitica coerenza dopo averla aggredita insediando al suo interno oggetti estranei all’impianto originale. Anziché restare il baluardo di una concezione forte e severa della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, l’art. 9 si trasformerebbe in un catalogo di pii desideri, di aspirazioni delle anime belle, di principi generali che non richiedono (come invece la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico) la costante azione di precise e dedicate strutture dello Stato. Insomma, l’art. 9 verrebbe svuotato e svalutato di colpo.

Ma queste proposte di riforma costituzionale, chiediamocelo, saranno forse il frutto di una benintenzionata ingenuità, e non di volontà svalutativa? Certo, nessuno può leggere nel cuore dei circa sessanta deputati che hanno firmato le varie proposte, ma qualche sospetto c’è. Svalutare e svuotare l’articolo 9, infatti, servirebbe prima di tutto a spostare ulteriormente verso le regioni l’asse della gestione del patrimonio culturale. Il nuovo titolo V della Costituzione ha introdotto una disfunzionale distinzione fra tutela e valorizzazione che è l’esatto contrario della best practice universalmente diffusa (tutela, fruizione, valorizzazione sono un continuum che non si può segmentare senza paralizzare l’intera macchina amministrativa e culturale). Quella distinzione (che non ha cittadinanza in alcun sistema giuridico fuori d’Italia) non nasce dal puro cielo del diritto, ma fu inventata per produrre meccanismi devolutivi, assegnando (art. 117) la tutela allo Stato, la valorizzazione alle regioni; inoltre, l’art. 118 prospetta confusamente forme di coordinamento Stato-regioni sulla tutela, e dunque il confine fra le competenze è tutt’altro che chiaro. Proprio per questo, l’art. 9 (che in quanto principio fondamentale della Carta è sovraordinato agli artt. 117 e 118) è fondamento e baluardo dell’azione di tutela dello Stato, della stessa esistenza delle sue strutture a ciò preposte, ministero e soprintendenze. Una volta che la dignità degli animali s’insediasse nel cuore dell’art. 9 come in alcune delle proposte ricordate sopra, si potrebbe argomentare che per "tutela" vi s’intende non la quotidiana azione di strutture dedicate della pubblica amministrazione, bensì una protezione generica e volontaristica.

Diluire l’art. 9 converrebbe anche a chi, come Tremonti, persegue il disegno di vendere parti significative del nostro patrimonio culturale. Anche in questo caso, contro lo spirito e la lettera dell’art. 9, che secondo un’altra sentenza della Corte Costituzionale (151/186), sancisce "la primarietà del valore estetico-culturale", che non può essere "subordinato ad altri valori, ivi compresi quelli economici", anzi dev’essere "capace d’influire profondamente sull’ordine economico-sociale". Sentenza richiamata da Ciampi nel suo discorso del 5 maggio, per ribadire che "la doverosa economicità della gestione dei beni culturali, la sua efficienza, non sono l’obiettivo della promozione della cultura, ma un mezzo utile per la loro conservazione e fruizione". Condoni, depenalizzazioni, alienazioni facili, cessioni di musei o monumenti a imprese private, insomma, sono contro la Costituzione, e lo saranno fino a quando la lettura dell’art. 9 sarà chiara e univoca, e fino a quando esso continuerà a essere (come nell’intenzione dei padri fondatori della Repubblica) non una generica dichiarazione di principio, ma la proiezione e la consacrazione, al massimo livello giuridico, di un dato di fatto, l’esistenza di strutture statali dedicate e di norme di tutela, quelle che i Costituenti leggevano nelle giustamente celebrate leggi Bottai del 1939. La primarietà dei valori culturali, dice la Costituzione, non è negoziabile: perciò spiace che Tremonti sia riuscito a imporre in Consiglio dei ministri l’aggiunta al nuovo codice dei beni culturali (e sia pure in via temporanea) del pessimo principio del silenzio-assenso, che non c’era in nessuna delle sue bozze precedenti, e contro il quale si sono chiaramente pronunciate le commissioni cultura del Senato e della Camera in sede di discussione del "codice Urbani". Questo colpo di mano, un marchiano errore tecnico e politico, ha una sola ratio: la primarietà dei valori economici su quelli culturali, e cioè il contrario di quanto dice la Costituzione.

La posta in gioco è altissima, perché i valori difesi dall’art. 9 sono quelli della nostra stessa identità culturale. Vale perciò la pena di constatare mestamente che, mentre s’intensifica l’assalto al patrimonio culturale da parte di chi lo vorrebbe vendere o privatizzare, i fautori d’un ruolo forte delle istituzioni pubbliche disperdono le loro energie in un disperante "fuoco amico" fra Stato e Regioni (alcune delle proposte di modifica dell’art. 9 vengono dalla sinistra). Nessuno nega che le regioni debbano avere un ruolo capitale (tanto per cominciare, nel gestire il patrimonio proprio e degli enti locali); ma perché dev’essere lo Stato il nemico da battere? Fra pochi giorni verrà pubblicata la redazione finale del nuovo codice dei beni culturali: anziché tirare da una parte o dall’altra una coperta troppo corta, chi ha a cuore la sorte del Paese dovrebbe promuovere una riflessione istituzionale sui compiti urgenti da affrontare, prima che le nostre campagne spariscano sotto il cemento, che i nostri musei chiudano e le nostre città vengano avvilite dal dilagare di mansarde. Ma questa riflessione dovrà avere un punto di partenza e uno solo, già indicato dal magistero del capo dello Stato e della Corte Costituzionale: l’articolo 9 della Costituzione della Repubblica.

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