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Edoardo Salzano
20080704 Continua il grande furto
7 Luglio 2008
Interventi e relazioni
Prosegue senza sosta la privatizzazione di tutto ciò che è pubblico. Continuano a smantellare senza pietà il patrimonio comune degli italiani. Nel silenzio di tutti. Dl 25/6/2008, n. 112

Agghiacciante. Mentre in Sicilia si decide di vendere (regalare) all’incanto il possesso e l'uso dei più preziosi beni culturali (si veda la postilla alla notizia di Maria Pia Guermandi), a Roma il governo, eletto dal 47% degli italiani ma che governa per tutti, avvia un ulteriore passo per imporre la privatizzazione dei beni comuni anche a chi non lo voglia. Ha ridotto i finanziamenti ai comuni? Ha ridotto ancora la possibilità di far funzionare asili nido e giardini, assistenza sociale e servizi alle residenze? Ha inciso anche così sui salari reali? Ha spinto i sindaci più sciocchi (e ce ne sono tanti!) ad aumentare lo spreco di territorio autorizzando espansioni ingiustificate per incassare gli oneri di urbanizzazione? Ebbene, permettiamo loro di allungare la loro agonia tagliandosi qualche altro pezzo di patrimonio pubblico.

Ecco il dettato del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, articolo 58. Introduce (l’obbligo? la facoltà?) della formazione del Piano delle Alienazioni Immobiliari. Questo deve contenere l’elenco dei “singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione”. L’inserimento dei beni nell’elenco ne determina la trasformazione in merci: “ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile”, e per di più, ma “ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale” Davvero incredibile. E naturalmente tale variante sfugge a qualsiasi controllo di merito: essa “non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni”.

Tragedia nella tragedia: nessuno ha reso pubblica questo ignobile provvedimento, benché dal 25 giugno scorso fosse noto al Palazzo (e quindi, si suppone, anche ai parlamentari d’opposizione, anche all’efficientissimo Governo Ombra del PD. Il potere degli Alienanti è diventato davvero egemonico, il loro governo un regime.

Ecco il testo dell’articolo

tratto dal DL 25 giugno 2008 n. 112

Articolo 58.

(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali).

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni

3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al presente articolo. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 del suddetto articolo si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui all'articolo 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al presente articolo possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui all'articolo 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

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