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Stefano Deliperi
Giù le mani dal demanio civico di Capena!
5 Maggio 2011
Spazio pubblico
Un’azione esemplare del Gruppo d’intervento giuridico onlus per la difesa degli usi civici, minacciati dalle “valorizzazione” dei comuni.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico ha inoltrato (5 maggio 2011) un esposto al Commissario per gli usi civici della Toscana, del Lazio e dell’Umbria, al Presidente della Regione Lazio, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli e al Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio avverso il “piano delle alienazioni di beni immobili di proprietà comunale da classificare nel patrimonio disponibile” del Comune di Capena (RM) che, inopinatamente, include fra i terreni da alienare per far cassa ampie aree in loc. Macchie appartenenti al demanio civico di Capena, fra i boschi, proprio nel sito dove ha avuto origine l’antichissimo borgo laziale.

Il piano delle alienazioni del Comune di Capena è stato approvato con deliberazione Giunta comunale n. 21 del 25 marzo 2011, ai sensi dell’art. 58 del decreto-legge n. 112/2008, come convertito nella legge n. 133/2008 (vds. Corte cost., 16 dicembre 2009, n. 340, che ne dichiara la parziale incostituzionalità) sul presupposto, evidente quanto erroneo, che i terreni appartenenti al demanio civico siano di proprietà comunale – patrimonio disponibile.

Invece, è necessario ricordare che con sentenza del Commissario per gli usi civici per la Toscana, il Lazio e l’Umbria n. 35 del 31 ottobre 2003 veniva riconosciuta l’appartenenza al demanio civico di Capena delle aree in argomento. Tale provvedimento giurisdizionale veniva confermato con sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione speciale usi civici, n. 11 del 26 agosto 2005 e con sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, 12 marzo 2008, n. 6524 (ord.), proprio sulla Collettività di Capena. E’ chiaro, quindi, che quei terreni in buona parte ricoperti di macchie e boschi fanno parte del demanio civico.

I diritti di uso civico sono inalienabili (art. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.), inusucapibili ed imprescrittibili (artt. 2 e 9 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato ad opere permanenti di interesse pubblico generale.

Inoltre, i demani civici sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico ha chiesto il diniego da parte della Regione Lazio di qualsiasi autorizzazione alla sdemanializzazione delle aree in argomento, al Commissario per gli usi civici l’emanazione dei necessari provvedimenti per il rispetto delle sentenze già passate in giudicato. Agli Organi inquirenti ordinario ed erariale è stato richiesto lo svolgimento delle opportune indagini finalizzate a evitare la commissione di eventuali reati e il depauperamento dei demani pubblici.

Ulteriori informazioni su http://gruppodinterventogiuridico.blog.tiscali.it

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