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Tomaso Montanari
L’esportazione del patrimonio artistico della nazione e le post verità del ministro Franceschini.
20 Aprile 2017
Beni culturali
Una risposta per punti ad una lettera del ministro Franceschini in merito al provvedimento sulle esportazioni delle opere d’arte dall’Italia che è prossimo ad essere discusso dal Senato.

Una risposta per punti ad una lettera del ministro Franceschini in merito al provvedimento sulle esportazioni delle opere d’arte dall’Italia che è prossimo ad essere discusso dal Senato. la Repubblica articolo9 blog autore, 19 aprile 2017 (c.m.c.)

Qualche giorno fa il ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini ha risposto con una lettera al direttore ad un mio articolo su Repubblica.

Non ho avuto la possibilità di replicargli sul giornale. Lo faccio dunque ora: perché il provvedimento sulle esportazioni delle opere d’arte dall’Italia, che era l’oggetto del nostro scambio di vedute, è prossimo ad essere discusso dal Senato.

E lo faccio con una certa larghezza: eccezionale per un post di un blog. Ma l’unico modo di replicare efficacemente al cumulo di post-verità (ora è di moda chiamarle così) su cui si basa la narrazione del ministro è smontarne gli ‘argomenti’ pezzo a pezzo.

1. Quali associazioni?

Franceschini afferma testualmente che il testo della norma in questione è “frutto del lavoro di Parlamento, Governo e associazioni”.

L’uso, furbescamente generico, della parola «associazioni» per indicare i soggetti portatori di interessi con i quali il Governo (cioè il ministro stesso) ed il Parlamento (cioè il senatore Andrea Marcucci, primo firmatario del testo dell’articolo in questione) hanno lavorato per mettere a punto il testo dell’articolo 68 del disegno di legge sulla concorrenza, potrebbe lasciar intendere, al lettore distratto, non informato o semplicemente in buona fede, che si tratti delle associazioni che si occupano della tutela del patrimonio storico ed artistico nazionale (come sarebbe naturale attendersi dal ministero che di tale tutela è tenuto ad occuparsi per mandato istituzionale).

E invece no: le associazioni di cui parla il ministro sono quelle professionali dei mercanti d’arte, delle case d’asta, dei trasportatori professionali di opere d’arte, dei legali che li affiancano: è questa la compagnia (riunita in una sorta di cartello, l’Apollo 2) con la quale il ministro ha discusso della modifica delle norme sull’esportazione di opere d’arte dall’Italia.

E tutto ciò proprio nello stesso momento in cui gli uffici del ministero da lui diretto denunciavano l’ennesimo caso di esportazione irregolare e di vendita truffaldina, presso la sede di una grande casa d’aste, addirittura di un bene artistico di proprietà dello Stato. Ebbene, la casa d’aste, nonostante fosse stata avvertita, ha proceduto comunque all’aggiudicazione dell’opera d’arte e solo l’intervento coordinato degli Uffici ministeriali, dei carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale, dell’avvocatura dello Stato e della magistratura, e le perplessità del cliente che si era aggiudicato l’oggetto in sede d’asta, ha finora impedito che l’aggiudicazione andasse ad effetto.

Al momento sono in corso le azioni legali e la vicenda avrà una sua soluzione nelle aule di giustizia. Della vicenda si sono occupati i giornali, ma evidentemente questo non è bastato ad indurre il ad interrompere i rapporti con chi stava, in quello stesso momento, trafficando con opere d’arte italiane, addirittura di proprietà dello Stato, illecitamente sottratte alle raccolte cui appartenevano ed illecitamente esportate e messe poi sul mercato.

E dunque vin da chiedersi: ma il ministro Franceschini con chi sta? Sta con gli uffici del suo Ministero che difendono il patrimonio culturale o con i mercanti che spingono perché di quello stesso patrimonio venga liberalizzata totalmente la vendita all’estero?

2. Chi è in ritardo?

Franceschini sostiene poi che il provvedimento «affronta gli annosi problemi del ritardo delle procedure … e della frequente eterogeneità nelle decisioni sull’autorizzazione all’esportazione di opere d’arte».

Ebbene, se il ministro fosse capace di autocritica farebbe bene a ripensare alla cervellotica riforma che ha messo in piedi, moltiplicando a dismisura i posti di livello dirigenziale generale per distribuire stipendi a persone che finora poco o nulla di buono hanno prodotto, al di là delle narrazioni trionfalistiche, e che invece non ha previsto l’unica vera struttura che in un Paese come l’Italia sarebbe davvero servita: una Direzione generale preposta al coordinamento degli uffici di esportazione, che avrebbe potuto organizzarne il lavoro e renderlo il più possibile omogeneo, evitando che i cittadini maturassero la convinzione che la tutela è un fatto episodico, che dipende dalle valutazioni soggettive dei funzionari che lavorano nei vari uffici. Invece, e sembrerebbe quasi che si sia voluto approfittare dell’occasione, si è preferita la politica del ‘tana liberi tutti’.

3. Cosa potrà uscire se passa la legge?

Il Ministro poi continua il suo intervento affermando che «Anche con la nuova disciplina nessun bene vincolato potrà uscire in via definitiva dal Paese né potranno uscire le opere incluse nelle collezioni dei musei: le novità riguardano solo le opere di proprietà privata non vincolate».

L’affermazione corrisponde al vero solo per quello che riguarda le opere incluse nelle raccolte dei musei pubblici. Ma per le altre opere, di proprietà privata, anche se vincolate, ed anche se raccolte in collezioni, il discorso è molto diverso.

Infatti oggi possono essere vincolate, anche al momento in cui sono presentate per l’esportazione, le opere d’arte realizzate da artisti non più viventi e che hanno più di cinquanta anni, se presentano interesse storico od artistico particolarmente importante, (così come previsto dall’articolo 10, comma 3, lettera a) del Codice dei Beni culturali), e possono essere vincolate anche le opere che, a prescindere dall’epoca della loro realizzazione, (e quindi anche se hanno meno di cinquanta anni), siano particolarmente significative a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere (articolo 10, comma 3, lettera d) del Codice). Ma a seguito delle modifiche che la nuova normativa apporta allo stesso articolo 10, [introducendo, proprio dopo la lettera d) di cui ora abbiamo parlato, una lettera d-bis)], accadrà che, per intanto, potranno essere oggetto di esame, anche all’esportazione, per valutarne l’eventuale interesse particolarmente importante, ai fini dell’imposizione del vincolo, le sole opere d’arte che siano state realizzate da un artista non più vivente e che abbiano più di settanta anni. Invece le opere che abbiano fra i cinquanta e i settanta anni, ovvero siano state realizzate da un artista ancora vivente, possono essere vincolate solo se «presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione».

Innanzitutto l’innalzamento della soglia temporale in presenza della quale gli uffici dell’amministrazione possono legittimamente procedere al vincolo delle opere d’arte sottrae alla possibilità di tutela molta parte delle opere d’arte prodotte negli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso, le quali potranno essere vincolate solo se ne dimostrerà l’interesse eccezionale. E c’è una vera perla: secondo la nuova disposizione che si intende inserire all’articolo 10, anche gli oggetti di interesse archeologico, non potranno essere vincolati se realizzati da artista ancora vivente (magari richiamato fra noi con una seduta spiritica!) o se eseguiti da meno di cinquanta anni (a cosa ci si riferisce? al periodo di tempo decorso dalla scoperta?). E comunque, se ricompresi fra i cinquanta ed i settanta anni (ancora una volta non è dato capire se, per gli oggetti archeologici, ci si intenda riferire all’epoca della loro scoperta, o a cosa), potranno essere vincolati solo se di valore eccezionale (non in sé, ma) per l’integrità e la completezza del patrimonio nazionale. Un incredibile pasticcio.

Inoltre tale nuova disposizione contrasta con quanto previsto alla precedente lettera d) dello stesso articolo 10, a termini della quale è oggi possibile vincolare un oggetto d’arte, a prescindere dall’età che esso ha, se è particolarmente significativo (anche se non eccezionale) per la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, ecc. Ebbene, come convive tale disposizione – che naturalmente può applicarsi anche con riguardo alle opere di arte contemporanea – con la nuova previsione, che esclude la possibilità del vincolo per opere, o per le collezioni di opere, che abbiano meno di cinquanta anni, e, se ricomprese fra i cinquanta e i settanta anni, lo ammette sole se gli uffici riescono a dimostrare che esse, opere singole o collezioni, sono eccezionali? I contenziosi, come è agevole immaginare, sono serviti su un piatto d’argento. E sullo stesso piatto è servita l’opportunità, ai proprietari di opere d’arte o di collezioni formate da opere d’arte che hanno meno di settanta anni, ma più di cinquanta, e che sono state vincolate, magari in occasione della loro presentazione ad un ufficio esportazione per essere autorizzate all’uscita dal territorio nazionale, di richiedere la revisione del vincolo, posto che nessuna di tali opere e/o collezioni è stata vincolata in quanto giudicata di interesse eccezionale, per la semplice ragione che tale soglia di interesse, ai fini dell’imposizione del vincolo, non era finora richiesta.

E sarà oggettivamente difficile non accogliere le richieste di revisione dei vincoli esistenti, che i privati potranno formulare, all’indomani dell’approvazione della riforma, ai sensi dell’articolo 128 del Codice dei beni culturali. Alla luce di quanto esposto, tre sono le possibili ragioni che hanno indotto il Ministro a scrivere la frase sopra riportata: o ha mentito, sapendo di mentire; o, benché i fidi collaboratori gliel’abbiano spiegata, non ha capito la portata effettiva della proposta di cui si è attribuita la paternità (leggi: Governo) ed il merito, in uno con il Parlamento (leggi: Marcucci); oppure i fidi collaboratori che hanno scritto il testo a braccetto con i mercanti d’arte gli hanno mentito, nascondendogli la vera portata della modifica alle regole della tutela che la nuova disposizione arreca. Sarebbe bello avere una risposta puntuale.

4. Ce lo chiede l’Europa?

Il Ministro, in apertura della sua lettera, ha parlato di fantomatici ritardi accumulati dall’Italia nell’allinearsi “a quanto avviene in tutta Europa” in materia di esportazione di opere d’arte. E anche qui viene il dubbio che il ministro sia vittima del suo stesso storytelling. Egli sembra infatti ignorare che non c’è alcun ritardo da parte dell’Italia rispetto a presunti obblighi di allineamento a immaginari parametri europei.

Il Trattato istitutivo della Comunità europea, nella versione consolidata attualmente vigente, stabilisce infatti, agli articoli 28 e 29, che sono vietate, fra gli Stati membri, restrizioni quantitative, rispettivamente, all’importazione ed all’esportazione, o misure equivalenti, ma con riguardo alle ‘merci’. Al successivo articolo 30 dello stesso Trattato è tuttavia chiarito che «Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi … di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale…»

È la cosiddetta ‘eccezione culturale’, che ha consentito al nostro Paese, ed in genere ai Paesi del sud Europa – i ‘produttori’ di patrimonio culturale –, di mantenere ognuno la propria legislazione in materia di esportazione di opere d’arte, in genere più restrittiva, sia pure in forme diverse, rispetto a quella dei Paesi dell’Europa del nord. La detta norma è tuttora in vigore e perciò non si capisce a quali ritardi il Ministro abbia inteso porre rimedio, né si capisce perché (e grazie a chi) si sia convinto che, in materia di esportazione di opere d’arte ci dovremmo allineare al resto d’Europa essendo invece molto più avanzati, e avendo ottenuto la vittoria dell’eccezione culturale.

Come gli capita spesso, Franceschini si è dimenticato di un dettaglio: l’articolo 9 della Costituzione, che obbliga lo Stato repubblicano a tutelare il patrimonio storico ed artistico della Nazione.

Sempre in nome di un presunto allineamento a non meglio precisate norme UE, il Ministro afferma, poco dopo, che «Come già avviene in Europa, viene introdotta , con esclusivo riferimento all’esportazione, una soglia di valore, di 13500 euro. Al di sotto di tale soglia, anche le opere con più di 70 anni e di autore non più vivente potranno uscire dall’Italia senza autorizzazione; ma ciò potrà avvenire solo a seguito della dichiarazione dell’interessato, verificata dagli uffici che, se lo riterranno, potranno apporre il vincolo». E poi prosegue, per magnificare ulteriormente quello che evidentemente ritiene un suo grande successo politico: “Come ben chiarito … [la soglia di 13500 euro] è il valore più basso in Europa (in Francia 150000 euro, in Germania 300000 euro)e dall’applicazione della soglia restano comunque esclusi reperti archeologici, archivi, incunaboli, manoscritti”.

Questa prosa asseverativa, scritta stando, idealmente, a gambe larghe, con le mani a pugno sui fianchi, il petto in fuori ed il mento proteso in avanti, non tiene affatto conto della banale verità poc’anzi rammentata: l’Italia, in materia di tutela si è finora avvalsa di quella eccezione culturale. Viceversa, aver voluto collegare la libera esportabilità degli oggetti d’arte ad una soglia di valore economico, ha fatto saltare, una volta e per sempre, la ragion d’essere di detta eccezione culturale, basata, appunto, sul valore storico degli oggetti stessi e sulla loro idoneità ad essere strumenti per la promozione dello sviluppo della cultura nel Paese di appartenenza, e quindi sulla possibilità di vietarne l’esportazione. Ma ora basta: è arrivato l’ultraliberista Dario Franceschini. E l’unico valore che viene riconosciuto è quello economico.

In pratica il ministro è riuscito nell’impresa, andando contro corrente sia rispetto alle normative plurisecolari emanate dagli stati preunitari, sia rispetto alle disposizioni emanate, in più di un secolo, dalla legislazione di settore dello Stato unitario, di parificare, finalmente, le opere d’arte a qualsiasi altra merce di cui possiamo essere esportatori. Un risultato epocale, non c’è che dire.

5. Autocertificazione = bomba libera tutti.

Il valore economico delle opere d’arte da esportare non è soggetto ad una certificazione resa da un soggetto indipendente, ma è dichiarato dallo stesso mercante d’arte interessato alla loro esportazione. E se il valore così autocertificato è inferiore ai 13500 euro, il mercante non deve neppure presentare l’oggetto d’arte all’ufficio di esportazione: si limita a inserirlo in un apposito elenco sul suo registro informatico e può esportarlo in qualunque momento a meno che il Soprintendente, mosso da curiosità, consultando sul suo computer il registro del mercante, non gli chieda di presentare quel determinato oggetto in ufficio per una verifica dell’autodichiarazione.

Quindi a decidere se un oggetto d’arte può o no uscire dall’Italia sarà d’ora in poi il mercante d’arte: salva la facoltà di un controllo, sporadico ed episodico, da parte dell’ufficio di esportazione.

Infatti già la legge sulle autocertificazioni stabilisce espressamente che il controllo sulle dichiarazioni rese dai privati su fatti a loro noti non può che essere ‘a campione’ e nella nuova previsione normativa è scritto espressamente che il Soprintendente può richiedere un controllo (solo) per “taluna delle cose” inserite dal mercante nell’elenco degli oggetti di valore inferiore ai 13500 euro. E non basta. Per blindare ulteriormente la libera esportabilità, da parte dei mercanti d’arte, degli oggetti che essi stessi certificano essere di valore inferiore ai 13500 euro, è prescritto che qualora questi oggetti vengano sottoposti a verifica (rigorosamente a campione, in base a quanto fin qui detto) e, secondo il Soprintendente, la loro esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni ma sia inferiore ai settanta anni, potranno essere sottoposti a tutela solo se «presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione», in base all’espresso richiamo alle condizioni di vincolo stabilite dalla nuova previsione aggiunta all’articolo 10 del Codice, e il detto vincolo dovrà essere dichiarato «dal competente organo centrale del Ministero», organo centrale che, in assenza di ogni indicazione specifica nell’attuale assetto organizzativo del Ministero, deve ritenersi che sia il Direttore generale per l’archeologia, le belle arti e il paesaggio. Senza che siano ovviamente indicati tempi e modalità sia per l’inoltro della proposta di vincolo al detto organo centrale da parte degli uffici di esportazione, sia per la partecipazione dei privati controinteressati al detto procedimento. Ogni precisazione, sotto il profilo procedurale ed organizzativo, è rinviata ad un successivo decreto ministeriale. Chi vivrà vedrà.

Nulla si dice per gli oggetti di valore inferiore ai 13500 euro e realizzati da oltre settanta anni circa le condizioni e le modalità per la loro sottoposizione a vincolo: è da pensare che per tali oggetti il livello di interesse necessario e sufficiente per la tutela, e la competenza ad emanare il relativo provvedimento, siano rimasti quelli finora richiesti, ma le disposizioni sono scritte in modo tale che non c’è da giurarci. Insomma un pastrocchio.

Ma il ministro è orgoglioso di un tale ‘capolavoro’. Ed infatti la lettera a Repubblica si chiude con una autocelebrazione, sulle sorti magnifiche e progressive del ministero negli anni felici della gestione franceschiniana:«… l’Italia … è tornata ad essere paese guida nel mondo per la tutela come hanno dimostrato gli ottimi risultati del G7 cultura di Firenze».

Quali risultati? Ma è chiaro: quelli dello storytelling, della postverità, della narrazione.

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