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Stefano Boato
Tutela e riqualificazione paesaggistica e ambientale
11 Agosto 2013
Venezia e la Laguna
Abbiamo chiesto all’autore del saggio Giù dalla torre (Corte del Fontego editore) ed esperto dei problemi urbanistici e ambientali di Venezia, un parere sulle posizioni inaspettatamente riemerse dai Mazzarò locali contro la tutela del territorio lagunare

Abbiamo chiesto all’autore del saggio Giù dalla torre (Corte del Fontego editore) ed esperto dei problemi urbanistici e ambientali di Venezia, un parere sulle posizioni inaspettatamente riemerse dai Mazzarò locali contro la tutela del territorio lagunare
Ancora nove mesi fa (27 novembre 2012) l’Ufficio legislativo del Mibac ha formalmente confermato a Regione e Comune l’esistenza della tutela paesaggistica (in attesa del piano paesaggistico) per una fascia territoriale di 300 metri lungo la “conterminazione lagunare”.

La conterminazione lagunare” (cioè i confini del territorio costituente la Laguna di Venezia, tracciato e sottoposto a rigorosa tutela dalla Repubblica Serenissima) costituisce l’ambito cui si applica il vincolo procedimentale stabilito dalla legge 431/1985 (Galasso). L’obbligo di rispettarlo era già stato calorosamente discusso nel corso dell’elaborazione del nuovo Piano paesaggistico regionale. Vi era infatti chi voleva ignorare il decreto del 1990 che, dopo un lunghissimo approfondimento operato dai dicasteri interessati, aveva definitivamente fissata la delimitazione lagunare sulla base dei criteri del compenso tra terre emerse e superfici acquee, dell’equilibrio idraulico, della salvaguardia dell’officiosità delle bocche lagunari e delle zone raggiungibili dalle maree.

La controversia si è riaccesa in occasione del progetto del grattacielo Cardin, ma già un anno prima (18 novembre 2011) la Direzione Regionale del Mibac aveva firmato con la Regione Friuli Venezia Giulia un accordo che, in attesa del piano paesaggistico regionale, sanciva la tutela unitaria della laguna di Marano Lagunare e Grado per una fascia di 300 m. del territorio peri-lagunare pur “fortemente connotato da opere di bonifica e dall’argine di conterminazione”.

Occorre tener presente che il nuovo Codice del Paesaggio (2004-‘08) prescrive la pianificazione paesaggistico-ambientale di tutto il territorio (di tutte le regioni): non solo delle aree e dei beni di particolare valore da tutelare attivamente ma anche delle “aree compromesse o degradate da riqualificare” e “degli altri ambiti nei quali individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio con il minor consumo di suolo e compatibili con i diversi valori paesaggistici” (art. 135).

Una prima volta la Regione e il Comune hanno ignorato la comunicazione dell’Ufficio legislativo del Ministero che eliminava ogni incertezza; una seconda volta si è a lungo taciuta e non resa pubblica la chiarissima ulteriore risposta (del 16 maggio 2013) dell’Ufficio legislativo alla contestazione comunale (testo pubblicato inel mio saggio Giù dalla Torre, Corte del Fontego editore).

Sembra che si voglia continuare la velleitaria contestazione: qualcuno pensa veramente di far cambiare il Codice del paesaggio o il decreto della conterminazione ? Ma almeno, per tutelare gli interessi dei cittadini (e non rischiare pesanti responsabilità anche economiche), si è deciso per il futuro di far fare la corretta completa elaborazione dei progetti e chiedere la “autorizzazione paesaggistica” nelle aree sotto tutela.

La vera scommessa per Marghera e per l’intera gronda lagunare è di riuscire non solo a salvare e riqualificare alcuni rari edifici di archeologia industriale (ad es.la “Cattedrale del Mare” nell’area Vega 3) ma di sviluppare piani e progetti di qualità per bisogni reali che guardino alle prospettive di rigenerazione produttiva e riqualificazione urbana e non ad accumulare il massimo possibile di metri cubi edificabili, probabilmente così invendibili.

Analoga scommessa dovrebbe impegnare al massimo la Regione e le strutture del Ministero per accelerare il più possibile i piani paesaggistici regionali d’ambito: questi vanno formati non solo né tanto per la ricognizione dei vincoli esistenti (comunque vigenti) e la loro ‘vestizione normativa’ quanto, soprattutto e finalmente, per la effettiva pianificazione paesaggistico-ambientale, di tutto il territorio con in particolare “l’individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate” e degli “interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela” (art. 143).

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